Sentenza, Corte Costituzionale, 24 aprile 2020, n. 75, Messa alla prova e Confisca dell’autoveicolo

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 224-ter, VI comma, Codice della Strada, nella parte in cui prevede che il prefetto, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, possa disporre l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, come avviene nell’ipotesi in cui l’imputato abbia svolto con esito positivo lavoro di pubblica utilità.

Sentenza, Corte Costituzionale, 24 aprile 2020, n. 75

La Corte costituzionale
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA,
Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal
Tribunale ordinario di Bergamo nel procedimento vertente tra M. T. e la Prefettura di
Bergamo, con ordinanza dell’8 maggio 2019, iscritta al n. 215 del registro ordinanze
2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Stefano Petitti nella camera di consiglio del 6 aprile 2020,
svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1),
lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza dell’8 maggio 2019, il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto
dall’art. 44 della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza
stradale), per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
La norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza, «nella parte in cui non
prevede che, in caso di estinzione del reato (di guida in stato di ebbrezza) a seguito
di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, anziché verificare la sussistenza
delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della confisca, e procedere ai sensi dell’art. 231 [recte: 213 cod. strada], disponga
[la] restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto, ovvero nella parte in cui non
prevede che, nel medesimo caso di estinzione del reato (di guida in stato di
ebbrezza) a seguito di esito positivo della messa alla prova, il giudice civile, adito in
sede di opposizione avverso il provvedimento del [p]refetto che applica la sanzione
amministrativa accessoria della confisca, disponga [la] restituzione del veicolo
sequestrato all’avente diritto».
1.1.– Il rimettente espone che M.T., fermato mentre conduceva il proprio veicolo in
stato di ebbrezza, era stato tratto a giudizio penale innanzi al Tribunale di Bergamo,
il quale, disposta la messa alla prova e successivamente constatatone l’esito
positivo, aveva emesso sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.
M.T. aveva quindi chiesto la restituzione del mezzo sequestrato, ed invece il Prefetto
di Bergamo ne aveva ordinato la confisca.
L’opposizione avverso l’ordinanza di confisca era stata respinta dal Giudice di pace
di Bergamo, la cui sentenza era stata da M. T. appellata nel giudizio a quo.
2.– Ad avviso del rimettente, l’autore del reato di guida in stato di ebbrezza subisce
un’irragionevole e deteriore disparità di trattamento in ordine alla confisca del veicolo
qualora il giudice penale abbia disposto nei suoi confronti la messa alla prova,
anziché il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.
Il giudice a quo osserva infatti che, nel caso di svolgimento positivo del lavoro di
pubblica utilità, il giudice penale, dichiarata l’estinzione del reato, revoca la confisca
del veicolo, a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, mentre, nel caso di esito
positivo della messa alla prova, egli, dichiarata l’estinzione del reato, trasmette gli
atti al prefetto, a norma dell’art. 224-ter cod. strada, affinché quest’ultimo, ove
ricorrano le condizioni di legge, disponga la confisca del mezzo.
Sarebbe irragionevole che lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità
determini la revoca giudiziale della confisca, mentre l’esito positivo della messa alla
prova lasci impregiudicata l’applicazione prefettizia della sanzione accessoria.
Le «notevoli similitudini» tra i due istituti ne renderebbero illogica la diversità di
disciplina in punto di confisca, tanto più che la disparità appesantisce il regime della
messa alla prova, misura «già più afflittiva» rispetto all’altra, poiché essa esige, oltre
alla prestazione di lavoro in favore della collettività, anche un’attività di riparazione
del danno da reato e l’osservanza di un programma in affidamento al servizio
sociale.
2.1.– Il giudice a quo correla la rilevanza della questione all’impossibilità di definire
l’appello di cui è investito senza la previa verifica di legittimità costituzionale dell’art.
224-ter, comma 6, cod. strada.
Secondo il rimettente, poiché l’art. 168-ter del codice penale stabilisce che
l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica
l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, l’art. 224-ter, comma 6, cod.
strada «non lascia spazio a diverse interpretazioni in ordine alla sorte del veicolo
sequestrato, nel senso [che] l’autorità amministrativa, ove ne ricorrano le condizioni,
non può che disporne la confisca».
3.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi infondata la
questione.
L’Avvocatura assume che gli istituti confrontati dal giudice a quo siano tra loro
«assolutamente eterogenei», sicché la disciplina dell’uno non potrebbe essere presa
a tertium comparationis della disciplina dell’altro in ordine alla confisca del veicolo.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall’art. 44 della legge 29 luglio 2010, n.
120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per contrasto con l’art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di
guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il
prefetto, anziché verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della confisca, disponga la restituzione del
veicolo sequestrato all’avente diritto, ovvero nella parte in cui non prevede che, nel
medesimo caso, il giudice civile, adito in sede di opposizione avverso l’ordinanza
prefettizia di confisca, disponga la restituzione del veicolo sequestrato all’avente
diritto.
1.1.– Il rimettente considera irragionevole che, in caso di estinzione del reato per
svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice debba revocare la
confisca del veicolo a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada e che,
viceversa, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova,
egli debba trasmettere gli atti al prefetto, affinché quest’ultimo, ove ne ricorrano le
condizioni, disponga la confisca del veicolo a norma del combinato disposto degli
artt. 168-ter del codice penale e 224-ter, comma 6, cod. strada.
2.– La questione è formulata in modo apparentemente ancipite, poiché la violazione
del parametro di ragionevolezza è riferita, nel contempo, all’omessa previsione del
dovere del prefetto di disporre la restituzione del veicolo in caso di estinzione del
reato per esito positivo della messa alla prova «ovvero» all’omessa previsione del
medesimo dovere del giudice in sede di opposizione all’ordinanza prefettizia di
confisca.
2.1.– Per costante indirizzo di questa Corte, «l’alternatività del petitum che rende
ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella
che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come
un’alternatività irrisolta (ex plurimis, sentenze n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247
del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017)» (sentenza n. 58 del
2020).
Nel caso in esame, l’interpretazione complessiva dei termini di formulazione
suggerisce che il rimettente non abbia prospettato un’alternativa irrisolta tra questioni
plurime, ma si sia limitato ad una presentazione sequenziale della medesima
questione, laddove la congiunzione “ovvero” non ha valore disgiuntivo, bensì
esplicativo, e sta cioè per “quindi”.
Secondo il petitum sostitutivo così interpretato, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada
dovrebbe prevedere che, in caso di estinzione del reato per esito positivo della
messa alla prova, il prefetto deve ordinare la restituzione del veicolo all’avente diritto;
e che, “quindi”, ove il prefetto non abbia ordinato la restituzione del veicolo, ed anzi
ne abbia disposto la confisca, la restituzione deve essere ordinata dal giudice
dell’opposizione alla confisca.
3.– La questione è fondata.
3.1.– L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è stato
introdotto, per gli imputati adulti, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa
alla prova e nei confronti degli irreperibili).
In particolare, l’art. 3, comma 1, della legge n. 67 del 2014 ha aggiunto l’art. 168-bis
cod. pen., che, al primo comma, consente di chiedere la sospensione del processo
con messa alla prova all’imputato per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria
o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2
dell’art. 550 del codice di procedura penale.
A norma dell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova comporta
la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo
stesso cagionato; comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per
lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato
di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio
sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto
di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata, per effetto del terzo
comma dell’art. 168-bis cod. pen., alla prestazione di lavoro di pubblica utilità,
consistente in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere
presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti
o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale,
sanitaria e di volontariato.
L’art. 168-ter cod. pen., esso pure aggiunto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 67 del
2014, stabilisce che l’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede
(secondo comma, primo periodo) e che, tuttavia, l’estinzione del reato non
pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla
legge (secondo comma, secondo periodo).
3.1.1.– Questa Corte ha osservato che la messa alla prova non è una sanzione
penale, poiché la sua esecuzione è rimessa «alla spontanea osservanza delle
prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente può farla cessare, con l’unica
conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso» (sentenza n. 91 del
2018); pur non essendo una pena, tuttavia, la messa alla prova manifesta, per gli
imputati adulti, una «innegabile connotazione sanzionatoria», che la differenzia
dall’omologo istituto minorile, la cui funzione è, invece, essenzialmente (ri)educativa
(sentenza n. 68 del 2019).
La connotazione sanzionatoria della messa alla prova degli adulti viene evidenziata,
tra l’altro, dalla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che, a norma dell’art. 168-
bis, terzo comma, cod. pen., è una componente imprescindibile dell’istituto riguardo
ai maggiorenni, e che invece, a norma dell’art. 27 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), non figura tra le prescrizioni del
progetto di intervento elaborato dai servizi minorili (ancora sentenza n. 68 del 2019).
3.2.– Aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2010, e quindi
introdotto contestualmente all’art. 224-ter cod. strada, il comma 9-bis dell’art. 186 del
medesimo codice prevede che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di
ebbrezza, a condizione che il reato non abbia provocato un incidente stradale, può
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione
da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non
retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della
sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o
presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Ai sensi del medesimo comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, in caso di svolgimento
positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara
estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della
patente di guida e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
3.2.1.– Questa Corte ha avuto modo di sottolineare che il lavoro di pubblica utilità
disciplinato dal comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada è, a tutti gli effetti, una pena
sostitutiva (ordinanza n. 43 del 2013).
Essa svolge, peraltro, anche una funzione “premiale”, in quanto il positivo
svolgimento del lavoro sostitutivo determina per il condannato le favorevoli
conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, riduzione a metà della durata
della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo (sentenza n. 198
del 2015).
3.3.– Sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen. che il lavoro di pubblica utilità
ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada hanno ad oggetto la prestazione di attività non
retribuita in favore della collettività.
Mentre rappresenta l’essenza stessa della pena sostitutiva di cui all’art. 186, comma
9-bis, cod. strada, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività è
soltanto una componente del trattamento di prova di cui all’art. 168-bis cod. pen.
Infatti, a norma dell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., la messa alla prova
esige anche condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
del reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, e
altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un
programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale,
ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con
una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare
determinati locali.
Il lavoro non retribuito in favore della collettività è una componente ulteriore della
messa alla prova degli adulti, e tuttavia una componente imprescindibile, poiché, a
norma dell’art. 168-bis, terzo comma, cod. pen., «la concessione della messa alla
prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità».
3.4.– Per costante giurisprudenza costituzionale, la discrezionalità del legislatore
nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato incontra il limite
della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 155
del 2019 e n. 222 del 2018; ordinanza n. 207 del 2019), e tale limite vale anche nella
definizione degli istituti processualpenalistici (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2019 e
n. 236 del 2018).
3.4.1.– Orbene, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una
prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima
conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per
revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa
essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa
alla prova.
L’irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa
accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell’ipotesi di
svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza
prefettizia nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest’ultima
costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell’altra, in quanto il lavoro di
pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato
e all’affidamento dello stesso al servizio sociale.
3.4.2.– I profili differenziali tra i due istituti non sono in grado di giustificare la
previsione dell’applicabilità della confisca nel caso in cui la messa alla prova si sia
conclusa positivamente, con la conseguente estinzione del reato.
Non lo è la circostanza che, a differenza della messa alla prova dell’adulto,
applicabile solo a richiesta dell’imputato, il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art.
186, comma 9-bis, cod. strada può essere applicato dal giudice anche d’ufficio, alla
sola condizione che l’imputato non vi si opponga (ordinanza n. 43 del 2013).
Il differente ruolo della volontà dell’imputato nell’applicazione delle due misure non
incide sull’oggettività della prestazione lavorativa resa in favore della collettività, e
con esito egualmente positivo, sicché esso non può giustificare un diseguale
trattamento delle fattispecie in ordine alla confisca del veicolo.
Né la giustificazione della disparità di trattamento può essere rinvenuta nel fatto che,
a norma dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il lavoro sostitutivo deve svolgersi
«in via prioritaria» nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Avendo carattere non perentorio, ma soltanto preferenziale, questa disposizione non
è sufficiente a differenziare, in termini generali e assoluti, l’attività non retribuita
svolta quale pena sostitutiva da quella viceversa prestata nell’ambito della messa
alla prova.
3.4.3.– Come già ricordato, nonostante la base volontaria che la distingue dalla
pena, la messa alla prova dell’adulto determina pur sempre un «trattamento
sanzionatorio» dell’imputato, ciò che questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n.
91 del 2018, in adesivo richiamo alla sentenza 31 marzo 2016-1° settembre 2016, n.
36272, delle sezioni unite penali della Corte di cassazione.
La circostanza che tale trattamento sanzionatorio abbia una sua indefettibile
componente nella prestazione del lavoro di pubblica utilità – come evidenziato da
questa Corte nella sentenza n. 68 del 2019 – denuncia la manifesta irragionevolezza
della possibilità di applicazione della confisca nel caso di estinzione del reato di
guida in stato di ebbrezza per effetto dell’esito positivo della messa alla prova di cui
all’art. 168-bis cod. pen.
3.4.4.– In proposito, deve rilevarsi che, al momento dell’introduzione dell’art. 224-ter
cod. strada, avvenuta contestualmente all’aggiunta dell’art. 186, comma 9-bis, del
medesimo codice, l’ordinamento non prevedeva ancora l’istituto della messa alla
prova per gli imputati adulti, quale autonoma causa di estinzione del reato.
In occasione di tale riforma, il legislatore, mediante il comma 6 dell’art. 224-ter cod.
strada, ha disciplinato gli effetti che le varie ipotesi di estinzione del reato producono
in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, prevedendo che, mentre
l’estinzione «per morte dell’imputato» comporta il venir meno delle sanzioni
accessorie già in essere, l’estinzione del reato «per altra causa» investe il prefetto
della verifica di sussistenza delle relative condizioni di applicazione.
Nel contempo, tuttavia, mediante l’aggiunta del comma 9-bis dell’art. 186 cod.
strada, il legislatore ha introdotto una specifica, e nuova, ipotesi di estinzione del
reato, appunto quella del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,
anch’essa incidente sulle sanzioni amministrative accessorie, giacché ne deriva la
revoca della confisca del veicolo, oltre alla dimidiazione della sospensione della
patente di guida.
In tal modo, il legislatore ha delineato un peculiare “microsistema”, all’interno del
quale l’estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in
ragione della sua evidente natura “premiale”, esclude la confisca del veicolo, in
deroga alla disciplina delle altre ipotesi di estinzione del reato (diverse dalla morte
dell’imputato), che, non condividendo quella natura “premiale”, contemplano
l’eventualità della confisca prefettizia (si pensi, innanzitutto, alla prescrizione del
reato).
L’interna coerenza di questo “microsistema” è stata alterata dalla sopravvenuta
disciplina della messa alla prova, con effetti distorsivi sull’attuale portata applicativa
dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada.
Infatti, la possibilità che, pur in caso di estinzione del reato di guida in stato di
ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga, ricorrendone
le condizioni, la confisca del veicolo (della cui disponibilità, peraltro, l’imputato è
stato privato sin dal momento del sequestro) – laddove lo stesso codice della strada
prevede, per il caso in cui il processo si sia concluso con l’emissione di una
sentenza di condanna e con l’applicazione della pena sostitutiva, non solo
l’estinzione del medesimo reato di guida in stato di ebbrezza, ma anche la revoca
della confisca del veicolo per effetto del solo svolgimento positivo del lavoro di
pubblica utilità – risulta manifestamente irragionevole, ove rapportata alla natura, alla
finalità e alla disciplina dell’istituto della messa alla prova, come delineate anche
dalla giurisprudenza di questa Corte, prima richiamata.
3.4.5.– La disciplina degli istituti incentivanti nel trattamento sanzionatorio dei reati
stradali non aggravati ha un evidente carattere speciale, come dimostra proprio la
pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la guida in stato di ebbrezza non
aggravata da incidente, la cui funzione “premiale” questa Corte ha già sottolineato
(sentenza n. 198 del 2015).
Attesa la sua portata generale, la sopravvenuta disposizione dell’art. 168-ter cod.
pen., secondo la quale l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova
non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, non
interferisce con la menzionata disciplina speciale, in quanto, mancando elementi
indicativi di una contraria volontà del legislatore, opera il criterio lex generalis
posterior non derogat priori speciali (tra le tante, sentenze n. 2 del 2008 e n. 41 del
1992).
3.5.– Per quanto sopra detto, l’art. 224-ter, comma 6, cod. strada è manifestamente
irragionevole.
Come già chiarito nell’escludere il carattere ancipite della questione, il profilo
enunciato dal rimettente circa i doveri decisori del giudice dell’opposizione alla
confisca è meramente consequenziale a quello riguardante i doveri provvedimentali
del prefetto, sicché non occorre sottoporlo ad autonomo esame, né farlo oggetto di
autonoma pronuncia.
4.– Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art.
3 Cost., dell’art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevede che il
prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la
restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza
dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui
prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione
del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa
alla prova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
7 aprile 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

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