Sentenza, Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione II, 4 giugno 2019 – 7 maggio 2020, n. 8635, Autovelox – Strada a scorrimento veloce- Codice della Strada:
La contestazione differita dell’infrazione è legittima sulle strade a scorrimento, purché siano dotate dei seguenti elemente essenziali: la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le apposite aree di sosta o fasce laterali estranee alla carreggiata. Pertanto, in assenza dei suddetti requisiti, la contestazione differita è illegittima e la sanzione va annullata.
Cassazione Civile, Sezione II, 4 giugno 2019 – 7 maggio 2020, n. 8635
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 4 giugno 2019 – 7 maggio 2020, n. 8635
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALISI Antonino – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1033/2017 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino Morin 45, presso lo studio dell’avvocato
Luca Cianferoni, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Barbaro;
ricorrente –
contro
Comune Prato, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Pisanelli 40, presso lo studio
dell’avvocato Giovanna Cresci, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Tognini;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 578/2016 del Tribunale di Prato, depositata il 10/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Dott.
Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Marco Barbaro per il ricorrente che ha concluso come in atti e l’Avvocato
Giovanna Cresci per delega dell’Avvocato Paola Tognini che ha concluso come in atti.
Svolgimento del processo
C.L. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Prato, n. 578 pubblicata il
10/5/2016, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Prato n. 327 del 2012, di rigetto
dell’opposizione proposta dal medesimo C. avverso il verbale di contestazione della violazione del
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8, per eccesso di velocità nel transito su (OMISSIS).
L’appellante C. allegava a sostegno del gravame che la violazione non era stata immediatamente
contestata dalla Polizia Municipale, trattandosi di una strada individuata dal Prefetto di Prato con
Decreto 10 marzo 2003, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f).
L’appellante sosteneva l’illegittimità della modalità di accertamento e di contestazione della
violazione utilizzata dagli organi accertatori del Comune, e cioè mediante rilevazione a distanza,
perchè il (OMISSIS) non avrebbe le caratteristiche della strada urbana di scorrimento previste
dall’art. 2 C.d.S., comma 3, per rendere legittima la deroga al principio della contestazione
immediata.
Il Tribunale, quale giudice d’appello, ha ritenuto legittimo il rilievo della violazione a mezzo di
autovelox, e la conseguente contestazione differita, ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, sul
presupposto che (OMISSIS) presenti le caratteristiche di strada urbana di scorrimento indicate dal
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 3, lett. d).
La cassazione della pronuncia d’appello è chiesta sulla base di un unico motivo cui resiste con
controricorso il Comune di Prato.
Il giudizio è chiamato in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 2616/2018.
In prossimità dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12
disp. gen., D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 2 e 3, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito dalla L. n. 168
del 2002, per avere il Tribunale affermato che si può ravvisare la strada urbana di scorrimento
anche quando manchino la corsia riservata ai mezzi pubblici, la banchina con marciapiede e le
intersezioni a raso semaforizzate, essendo sufficienti la presenza di due carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile.
Il Tribunale aveva, infatti, affermato l’irrilevanza della mancanza degli ulteriori elementi
strutturali rispetto alla presenza delle carreggiate dotate di almeno due corsie e separate da
spartitraffico.
Il motivo è fondato.
La questione riguarda l’individuazione dei requisiti minimi che un percorso stradale deve
presentare, ai fini indicati dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. con mod. dalla L. n. 168 del 2002,
stante il rinvio alla classificazione contenuta nel C.d.S..
Va preliminarmente richiamato il contenuto delle norme rilevanti ai fini della decisione.
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002, recante Disposizioni
urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, all’art. 4, prevede: “1. Sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2,
comma 2, lett. A e comma 8, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo
D.Lgs., secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo
del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni alle norme di comportamento. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lett. C e D, del
citato D.Lgs., ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su 3
conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade
extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di
incidentalità, delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico per le quali non è possibile
il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del
traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si
applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al
precedente periodo”.
Il D.Lgs. 30 aprile 1992 (Nuovo C.d.S.) all’art. 2, rubricato “Definizione e classificazione delle
strade” prevede al comma 2: “Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A – Autostrade; B – Strade extraurbane
principali; C – Strade extraurbane secondarie; D Strade urbane di scorrimento; E – Strade urbane di
quartiere; F – Strade locali. F-bis. Itinerari ciclo pedonali. 3. Le strade di cui al comma 2 devono
avere le seguenti caratteristiche minime: (…) D – Strada Urbana Di Scorrimento: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed
una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con
le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce
laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (…)”.
Come già ritenuto da questa Corte nelle sentenze 4090/2019, 4451/2019, cui il collegio ritiene
di dare continuità, l’operazione ermeneutica non può che partire dalla ricognizione della ratio legis
dell’intervento attuato nel 2002 – dichiaratamente di garanzia della sicurezza nella circolazione
stradale – con il quale legislatore ha inserito le strade urbane di scorrimento di cui all’art. 2 C.d.S.,
comma 2, lett. D, nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l’uso dei dispositivi di controllo a
distanza (autostrade e strade extraurbane).
Si tratta di inserimento non automatico, posto che il legislatore ha affidato al prefetto il
compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui si rende necessario il
controllo a distanza, ed ha previsto che la selezione debba avvenire sulla base della valutazione
degli elementi espressamente indicati nel D.L. n. 121 del 2002, art. 4, vale a dire il tasso di
incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche ed il traffico della strada, condizioni che
devono essere tali da rendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla
sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti dei
soggetti controllati.
Nella valutazione affidata al prefetto, che qui esercita attività amministrativa insindacabile, si
realizza il bilanciamento tra le esigenze, altrimenti incompatibili, di garantire la sicurezza nella
circolazione e di non penalizzare la fluidità del movimento veicolare che si svolge sulle strade “di
scorrimento”.
Diversamente, come evidenziato già da Cassazione n. 7872/2011, nel rinviare alla previsione
classificatoria contenuta nel C.d.S. il legislatore del 2002 ha vincolato la pubblica amministrazione
ai criteri dettati dall’art. 2 C.d.S., comma 3, sicchè la questione controversa si” riduce”
all’interpretazione della norma classificatoria per stabilire quali siano i requisiti strutturali
indefettibili che il percorso stradale (nella sua interezza o in singoli tratti) deve presentare per
poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altri presupposti
che il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, affida alla valutazione della pubblica amministrazione.
L’art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d), definisce la strada urbana di scorrimento come ” a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata destra e marciapiede, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee
alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
Il dato testuale chiaramente circoscrive gli elementi “eventuali” alla corsia riservata ai mezzi
pubblici ed alle intersezioni a raso semaforizzare, mentre impone la presenza della banchina
pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi
strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi, anche ai fini
della adozione del provvedimento amministrativo previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4.
Trattandosi di interpretare una norma classificatoria -tale essendo l’art. 2 C.d.S., comma 3, lett.
d), una lettura che disattendesse il dato letterale si risolverebbe in interpretatio abrogans. Per
altro verso, non si ravvisano elementi di irragionevolezza nel rinvio contenuto nel D.L. n. 121 del
2002, art. 4, alla norma classificatoria, sicchè neppure sussistono i presupposti per sollevare il
dubbio di legittimità costituzionale del citato art. 4.
All’accoglimento del motivo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al
tribunale di Prato in persona di diverso giudicante il quale riesaminerà l’opposizione alla luce del
principio sopra enunciato provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Prato nella
persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020.