Ordinanza, Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione VI-3, 19 settembre 2019 – 20 maggio 2020, n. 9267, Pignoramento Presso Terzi- art. 549 c.p.c:

Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’art. 549 c.p.c., nell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione, sono litisconsorti necessari il debitore, il creditore procedente e il terzo.

Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione VI-3, 19 settembre 2019 – 20 maggio 2020, n. 9267:


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7029-2018 proposto da:
V.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinale Garampi. n. 195, presso lo studio
dell’avvocato Massimo Campanella, che lo rappresenta e difende;

ricorrente –
contro
F.A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia, n. 66, presso il proprio studio, rappresentato
e difeso da se medesimo;

controricorrente –
avverso la sentenza n. 172/2018 del Tribunale di Latina, depositata il 17/01/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 settembre 2019
dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.
Svolgimento del processo
F.A.A., creditore di circa quarantamila Euro nei confronti di M.A. per canoni di locazione non pagati,
in data 28 luglio 2014 sottoponeva a pignoramento ai sensi degli artt. 543 c.p.c. e s.s. le somme ad
esso dovute da V.L. quale corrispettivo per la cessione di quote di partecipazione nella Colombi
Gomme Due s.r.l.
Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa, deducendo, fra l’altro, che il pagamento di una parte
del prezzo era stato effettuato mediante bonifici effettuati in data 15 e 16 maggio, 13 giugno e 14
luglio 2014.
Il giudice dell’esecuzione, a seguito della contestazione del creditore procedente, assegnava le somme
pignorate nonostante la dichiarazione negativa.
Contro tale ordinanza il V. proponeva opposizione, ai sensi degli art. 549 e 617 c.p.c., deducendo, fra
l’altro, che i bonifici di cui sopra risultavano dagli estratti conto bancari, di cui produceva copia.
Il Tribunale di Latina rigettava l’opposizione, rilevando che i pagamenti eccepiti dal terzo pignorato
erano “tutti verosimilmente intervenuti in data antecedente alla notificazione del pignoramento”, ma
tuttavia non erano opponibili al creditore procedente, in quanto provati mediante atti di formazione
unilaterale.
Il V. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui il F. Amorelli ha resistito con
controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come
modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25
ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non
partecipata.
Il F.A. ha depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso non risulta notificato al debitore esecutato M.A..
Questa Corte ha affermato, senza alcuna incertezza, che nel giudizio di accertamento dell’obbligo del
terzo previsto dall’art. 548 c.p.c., sono litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il
creditore procedente (Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
5955 del 10/05/2000, Rv. 536349 – 01). Tale orientamento giurisprudenziale si è formato, però,
quando il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, pur restando incidentale ad una
espropriazione presso terzi, si svolgeva nelle forme di cui al libro secondo del codice di rito, cui
faceva espresso rinvio l’art. 548 c.p.c..
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20, n. 3, ha totalmente riscritto l’art. 548 c.p.c.,
destinandolo a disciplinare non più il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, bensì
il caso specifico in cui il terzo omette di rendere la dichiarazione (ipotesi ora tenuta distinta dal caso
in cui intorno al contenuto della dichiarazione sorgono contestazioni).
L’accertamento dell’obbligo del terzo, per effetto della stessa L. n. 228 del 2012, è stato demandato
ad un accertamento sommario svolto direttamente dal giudice dell’esecuzione, ai sensi del riformato
art. 549 c.p.c..
Nella formulazione del 2012 tale disposizione prevedeva, infatti, che “se sulla dichiarazione sorgono
contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza”.
Ma questa formulazione ha immediatamente sollevato seri dubbi di legittimità costituzionale, sia per
l’impulso officioso in un giudizio che, ancorchè incidentale, è comunque destinato ad accertare
l’esistenza di diritti soggettivi privati con “effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione”; sia perchè, nell’ambito di un siffatto giudizio, non
prevedeva la possibilità di difesa tecnica del terzo pignorato, nonostante quest’ultimo, a causa
dell’accertamento svolto nei suoi confronti, perdesse la qualità di custode (acquisita ai sensi dell’art.
546 c.p.c.) e divenisse controparte del creditore. Per tali ragioni il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 – così
come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 – ha ulteriormente riscritto il testo
dell’art. 549 c.p.c., prevedendo che “se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della
mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del
debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza,
compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo”. La questione è infine
approdata davanti al Giudice delle leggi, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo il nuovo
procedimento di accertamento incidentale dell’obbligo del terzo pignorato disciplinato dall’art. 549
c.p.c., proprio in ragione di queste ultime modifiche, che hanno eliminato quei punti di criticità sopra
evidenziati (Corte Costituzionale, 10 luglio 2019, n. 172).
Così ricostruito il nuovo assetto normativo, si deve quindi verificare se la giurisprudenza formatasi
intorno all’art. 548 c.p.c., quando regolava lo svolgimento del giudizio di accertamento dell’obbligo
del terzo pignorato nelle forme del rito ordinario di cognizione, conservi la tua attualità anche dopo
la cameralizzazione del rito conseguente alle riforme del 2012 e del 2015.
La risposta è affermativa.
Anzitutto, in tal senso milita l’interpretazione letterale del nuovo art. 549 c.p.c., il quale consente di
omettere le formalità non necessarie, purchè sia assicurato il “contraddittorio tra le parti e con il
terzo”. E poichè il terzo pignorato è considerato autonomamente, “le parti” cui fa riferimento la norma
non possono che essere il creditore ed il debitore.
In secondo luogo, sul piano sistematico, va rilevato che la cameralizzazione del rito non incide
sull’oggetto del giudizio, che resta pur sempre l’accertamento di un rapporto intercorrente fra il terzo
pignorato e il debitore esecutato (in genere un’obbligazione pecuniaria, ma il pignoramento ex art.
543 c.p.c. può riguardare anche cose del debitore in possesso del terzo). Il debitore esecutato è parte
di quel rapporto sostanziale e, di conseguenza, la decisione non può pronunciarsi che anche nei suoi
confronti. Egli è, dunque, litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 102 c.p.c. Tale status assume più
netto rilievo allorquando l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito del giudizio
sommario di cui all’art. 549 c.p.c. viene impugnata con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., come
consentito dalla seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c. Infatti, l’atto introduttivo della causa a
cognizione ordinaria dovrà essere specificatamente notificato anche al debitore esecutato e così anche
il successivo atto d’impugnazione (ossia il ricorso per cassazione, dal momento che non è ammesso
l’appello: art. 618 c.p.c., comma 2).
In conclusione, va dunque affermato il seguente principio di diritto:
“nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato regolato dall’art. 549 c.p.c. così come
modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. m-ter, conv. con modif. dalla legge
di conversione L. 6 agosto 2015, n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti
del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario anche nell’eventuale opposizione ex art. 617
c.p.c., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 c.p.c., e nel successivo ricorso
straordinario per cassazione”.
Nel caso di specie, il debitore esecutato M.A. è stato parte del giudizio di opposizione agli atti
esecutivi, ma non gli è stato notificato il ricorso per cassazione.
Pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, trovando applicazione, in
sede di impugnazione, quanto disposto dall’art. 331 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007,
Rv. 594666 – 01).
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario M.A. entro il
termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 20 maggio 2020.