Ordinanza, Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Civile, 26 maggio 2020, n. 9847, Opposizione a sanzione amministrativa – Rito sbagliato:

Un automobilista proponeva opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento per una multa non pagata, deducendo che non gli era stato notificato il verbale di accertamento. In primo e in secondo grado l’opposizione era rigettata e il Tribunale rilevava la sua tardività. Essendo in disaccordo, l’istante proponeva ricorso per cassazione. Ricordando la sentenza n. 22080/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i giudici ribadivano che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal codice della strada, qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. Nel caso di specie, però, essendo stata proposta l’opposizione con citazione, seppure rispettosa del termine di 30 giorni dalla notifica imposto dal rito corretto, il giudice avrebbe dovuto convertire il rito ordinario nel rito del lavoro entro la prima udienza, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011. art. 4, comma 2. Qualora ciò non accada dice la Corte, si consolida il rito adottato dall’opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l’atto di appello. Da ciò ne consegue che, la tempestività dell’opposizione deve essere rapportata alla data in cui l’atto di citazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell’atto introduttivo in ricorso.

Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Civile, 26 maggio 2020, n. 9847:

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11325/2016 R.G. proposto da:
T.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Romano Pomarici, con domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via Crescenzio, n. 103;

ricorrente –
contro
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore;

intimati –
avverso la sentenza n. 24805 del Tribunale di Roma depositata in data 11 febbraio
2015.
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo.
Svolgimento del processo
T.P. opponeva, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Roma, una
cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.a., notificatale in data 27 luglio
2013, relativa all’iscrizione al ruolo, da parte di Roma Capitale, di una sanzione
amministrativa per violazioni del codice della strada, lamentando l’omessa notifica
del verbale di accertamento.
Si costituiva l’agente della riscossione mentre l’ente impositore restava contumace.
Il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione.
Avverso tale sentenza la T. proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma. Il
giudice d’appello rilevava d’ufficio la tardività dell’opposizione, non ravvisata in primo
grado, e, concesso termine alla parte per dedurre sul punto, respingeva il gravame.
Avverso tale sentenza T.P. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro
motivi, illustrati da successive memorie. Gli intimati non hanno svolto, in questa
sede, alcuna difesa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione della L. 24 novembre
1981, n. 689, artt. 22 e 23 nonchè dell’art. 615 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che
avrebbe errato il Tribunale nel dichiarare la tardività dell’opposizione, poichè la
cartella, costituendo il primo atto portato a conoscenza dell’opponente, poteva
essere opposta nelle forme di cui all’art. 615 c.p.c., che non prevede alcun termine di
decadenza.
Il motivo è infondato.
Infatti, in data successiva alla proposizione del ricorso, le Sezioni unite hanno
definitivamente chiarito che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini
della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per
violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo
atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della
nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della
violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non
nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta
giorni dalla notificazione della cartella (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 – 01). Nè può parlarsi di overruling in caso di consolidamento di una fra
opzioni interpretative alternative comunque in precedenza seguite.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle medesime
disposizioni di legge, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5),
sostenendosi che, quand’anche fosse corretto quanto sostenuto dal giudice
d’appello circa la forma dell’opposizione, questa non avrebbe potuto essere
dichiarata tardiva, poichè l’atto di citazione ex art. 615 c.p.c. era stato comunque
proposto entro i trenta giorni previsti per l’opposizione di cui alla L. 24 novembre
1981, n. 689, artt. 22 e 23. Infatti, la cartella di pagamento era notificata il 29 luglio
2013 e l’atto di citazione l’11 ottobre 2013.
Il motivo è infondato.
Certamente non sussiste il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè il
profilo della tempestività dell’opposizione è stato espressamente esaminato da parte
del Tribunale. Anche la denuncia dell’error in procedendo è infondata, in quanto,
premessa la necessità – per le ragioni esposte esaminando il motivo precedente – di
opporre la cartella di pagamento con ricorso, anzichè con citazione, la conversione
dell’atto nullo nella corrispondente forma valida, in ossequio del principio di
conservazione degli atti processuali, deve farsi avendo riguardo non alla data di
notifica, bensì a quella dell’iscrizione a ruolo della citazione notificata, essendo
soltanto questo secondo adempimento equipollente al deposito in cancelleria di un
ricorso.
Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 11
settembre 2011, n. 150, art. 4, comma 5. Infatti, ai sensi della citata disposizione, il
Tribunale avrebbe dovuto, entro la prima udienza, anche d’ufficio, disporre il
mutamento del rito, ma con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della
domanda prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Pertanto,
non avrebbe potuto dichiarare la tardività dell’opposizione, in quanto la notifica
dell’atto di citazione momento nel quale si deve ritenere instaurata la controversia,
secondo il rito erroneamente individuato – è avvenuta nel termine di trenta giorni
dalla notifica della cartella di pagamento.
Il motivo è fondato.
Il D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 4, comma 5, prevede che il giudice, anche
d’ufficio, può “non oltre la prima udienza di comparizione delle parti” disporre il
mutamento del rito e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme sul rito precedente al mutamento cioè del rito errato introdotto
dall’opponente. Sussiste, quindi – come del resto rilevato anche dalla Relazione
illustrativa – “una rigida barriera temporale (la prima udienza di comparizione delle
parti dinanzi al giudice) oltre la quale è precluso pronunciare il mutamento del rito,
sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudicante,
similmente alla disciplina della competenza territoriale”.
Nel caso in esame, l’errore di rito non è stato tempestivamente rilevato dal Giudice di
pace e, pertanto, non poteva più essere ravvisato dal Tribunale in funzione di giudice
d’appello.
Del resto, il rito erroneamente adottato dall’opponente si è consolidato anche per
quel che concerne la forma della proposizione del mezzo di gravame. Se, da un lato,
è vero che il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di
norme del codice della strada, instaurato successivamente all’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro anche per quel che concerne
l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso (Sez. 6 – 2,
Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017, Rv. 645152 – 01), del pari deve considerarsi che
ove una controversia sia stata – sia pur erroneamente – trattata in primo grado con il
rito ordinario, anzichè con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario
debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va
proposto con citazione ad udienza fissa (da ultimo: Sez. 3, Sentenza n. 18048 del
05/07/2019, Rv. 654356 – 01).
Il consolidamento del rito ordinario – sebbene erroneamente adottato – comporta che
anche gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le
norme del rito seguito, con la conseguenza che la tempestività dell’opposizione, in
relazione al termine previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 3, deve
essere rapportata alla data di notificazione della citazione. Infatti, non ricorre l’ipotesi
dell’atto nullo che debba essere convertito nell’atto processualmente corretto di cui
possieda i requisiti essenziali di validità. Piuttosto, l’atto di citazione, una volta
consolidatosi il rito ordinario, è in sè valido e il momento di instaurazione della lite
deve essere individuato secondo le caratteristiche sue proprie.
Deve dunque essere affermato il seguente principio di diritto:
“Qualora l’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della
strada regolata dal D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata
erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anzichè quello del lavoro, il
mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 4,
comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la
quale si consolida il rito adottato dall’opponente, anche in relazione alla forma
che dovrà assumere l’atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario
erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell’opposizione deve
essere rapportata alla data in cui l’atto di citazione è stato consegnato
all’ufficiale giudiziario per la notificazione, anzichè a quella del suo deposito in
cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell’atto introduttivo in
ricorso”.
Si aggiunga, infine, che le controversie in tema di opposizione a verbale di
accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione
feriale dei termini, poichè l’esclusione prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 per le
controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è
disciplinata (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11478 del 10/05/2017, Rv. 644182 – 01).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, si ricava che risalendo la
notifica della cartella di pagamento al 29 luglio 2013, la notifica dell’atto di citazione,
consegnato all’ufficiale giudiziario in data 11 ottobre 2013, è tempestiva, non
trovando ancora applicazione ratione temporis per tale termine la riduzione della
sospensione di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L.
n. 162 del 2014.
L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento del quarto motivo.
In conclusione, rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, deve essere accolto il
terzo, con assorbimento del quarto. Il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di
diritto sopra enunciato e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo,
assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo consigliere
anziano del collegio, per impedimento del suo presidente, ai sensi del D.P.C.M.
8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a), (decreto del Primo Presidente della
Corte suprema di Cassazione n. 40 del 18-19/03/2020).
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020