Ordinanza, Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, 20 luglio 2020, n. 15385, Patto fiduciario:
Ricordando la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 06/03/2020, n. 6459, i giudici di legittimità ribadiscono che il patto fiduciario si inquadra nella figura del mandato senza rappresentanza, il quale patto, anche quando ha ad oggetto beni immobili, non necessita della forma scritta a fini della sua validità. Nonostante ciò, la forma scritta del patto, agevole dal punto di vista probatorio, potrebbe essere soddisfatta successivamente al trasferimento di proprietà dell’immobile con dichiarazione unilaterale del fiduciario, il quale si impegna, in forza del patto fiduciario verbale, a restituire il bene al fiduciante.
Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, 20 luglio 2020, n. 15385:
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27398/2018 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36 A, presso lo studio
dell’avvocato MARIA RAFFAELLA DALENA, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANNA MARIA BORGIA;
ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI, 54, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE RIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO DE
LAURENTIIS;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 219/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZ. DIST. di
TARANTO, depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/01/2020 dal
Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 15.2.2012, C.C. convenne in giudizio, innanzi al
Tribunale di Taranto, il figlio C.C. per chiedere di accertarsi che egli era il reale
proprietario di un immobile sito in (OMISSIS) fittiziamente intestato al figlio per motivi
fiscali, con conseguente trasferimento in suo favore.
1.1. C.G. si costituì in giudizio per resistere alla domanda; in caso di accoglimento
della domanda, chiese, in via subordinata, la condanna dell’attore al pagamento
della somma di Euro 30.000,00 a titolo di spese sostenute per il pagamento di
imposte e tasse.
1.2. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Taranto, con sentenza del
28.5.2018, confermò la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda.
1.3. La corte distrettuale qualificò la domanda come interposizione reale di persona
in quanto l’attore aveva condotto le trattative, aveva pagato il prezzo e, solo nell’atto
pubblico, il bene era stato intestato al convenuto. Inoltre, il figlio convenuto, in sede
di interrogatorio formale, aveva dichiarato che l’acquisto era strumentale al
proseguimento dell’attività di impresa condotta dal padre, il quale aveva pagato le
rate del mutuo ipotecario, prima con i proventi dell’azienda e successivamente con i
canoni di locazione percepiti. Non ritenne necessaria la prova scritta dell’accordo
restitutorio, che poteva essere fornita anche verbalmente. Esso risultava
dall’ammissione da parte del convenuto, in comparsa di costituzione, del suo obbligo
di trasferire al padre la proprietà, nonchè dall’atto di transazione del 21.10.2015,
nella quale aveva effettuato il medesimo riconoscimento.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso C.G. sulla base di
due motivi, illustrati con memoria.
2.1. ha resistito con controricorso C.C..
Motivi della decisione
Va, in primo luogo dichiarata l’inammissibilità delle memorie illustrative, perchè
tardivamente depositate in data 8.1.2020, oltre dieci giorni prima dell’adunanza
camerale, fissata in data 17.1.2020.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1350, 1351, 1325, 1418 e 2725 c.c., artt. 112, 113 e 115 c.c., in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; si
contesta l’erroneità della qualificazione giuridica dell’accordo come interposizione
reale in quanto dal contenuto dell’atto di citazione, e, in particolare dalle conclusioni
dell’attore, risulterebbe che l’immobile era stato fittiziamente intestato a C.G. per fini
fiscali senza alcun riferimento ad un accordo fiduciario tra padre e figlio, avente ad
oggetto la restituzione del bene. Avrebbe errato la corte di merito a non ritenere
necessaria la forma scritta per la prova dell’accordo restitutorio, che, invece, avendo
oggetto beni immobili, sarebbe prevista ad substantiam.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1965 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la corte di merito
attribuito valore probatorio, in ordine al riconoscimento della proprietà del fiduciante,
alla dichiarazione di C.G. contenuta nell’atto di transazione del 21.10.2015.
L’accordo transattivo, che non si era perfezionato tra le parti, non potrebbe costituire
la prova della dichiarazione sulla proprietà e le dichiarazioni in esse contenute non
avrebbero valore confessorio; in esso non sarebbe, inoltre previsto, il trasferimento
della proprietà a C.C. ma la cessione dell’usufrutto relativo al bene per cui è causa.
I motivi, che, per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, non
sono fondati.
4.1. L’attribuzione apparente del diritto di proprietà a persona diversa da quella che
intende conservarne l’effettiva disponibilità può realizzarsi o con l’interposizione
fittizia, rientrante nello schema del negozio simulato, o con l’interposizione reale,
strumentale o non aspetto ad un negozio fiduciario. L’interposizione reale di persona
dà luogo ad una situazione di fatto diversa da quella della simulazione, giacchè,
mentre nella prima si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella
realmente voluta, con l’intesa della sua inefficacia, nella seconda il negozio con la
persona interposta deve considerarsi valido ed efficace, sia pure sul presupposto
che il soggetto contraente sia obbligato ad un ulteriore trasferimento a favore del
beneficiario effettivo del rapporto.
4.2. La qualificazione giuridica della domanda, sulla base dell’interpretazione degli
atti processuali, è demandata al giudice di merito ed integra un tipico accertamento
di fatto, il cui sindacato è limitato al controllo della correttezza della motivazione che
sorregge sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017,
n. 30684; Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez.
I, 07/07/2006, n. 15603).
4.3. Nel caso in esame, la corte di merito, indipendentemente dal tenore dell’atto, ha
ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’istituto dell’interposizione reale, ravvisando
un accordo tra le parti, in forza del quale il fiduciante aveva trattato, acquistato e
pagato il bene, intestandolo al figlio fiduciario, con l’impegno di restituirlo.
L’intestazione fiduciaria era avvenuta, secondo la corte territoriale, per il
proseguimento dell’attività di impresa intestata al figlio ma di fatto gestita dal padre,
in quanto il fiduciario era, all’epoca dell’acquisto del bene, uno studente universitario.
4.4. L’ulteriore aspetto, relativo alla prova dell’accordo restitutorio.è stato risolto nel
senso che non fosse necessario un accordo scritto, sulla falsariga della prova
nell’accordo simulatorio, ma un accordo verbale.
4.5. La problematica della prova dell’accordo restitutorio, oggetto di censura da parte
del ricorrente, il quale sostiene la necessità, per il trasferimento di beni immobili,
della forma scritta ad substantiam, è stata oggetto di ampia disamina da parte delle
Sezioni Unite, con la recente sentenza del 06/03/2020, n. 6459. Cassazione civile
sez. un., 06/03/2020, n. 6459.
4.6. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite concerneva la forma del
patto fiduciario con oggetto immobiliare. L’interrogativo sollevato dall’ordinanza
interlocutoria è se possa ritenersi valida fonte dell’obbligazione di ritrasferire soltanto
un atto bilaterale e scritto, coevo all’acquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un
atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia
un impegno espresso oralmente dalle parti.
4.7. Le Sezioni Unite, dopo aver passato in rassegna le posizioni giurisprudenziali e
dottrinarie, inquadrano il patto fiduciario nella figura del mandato senza
rappresentanza, aderendo all’indirizzo, inaugurato da Cass., Sez. III, 15 maggio
2014, n. 10633, secondo cui l’accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni
immobili, non necessita della forma scritta a fini della validità del patto, ben potendo
la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per
iscritto, con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in
attuazione esplicita del medesimo pactum fiduciae.
4.8. Analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque,
anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l’obbligo di ritrasferire al
fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un
terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente
interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si
esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
4.9. E’ l’accordo concluso verbalmente la fonte dell’obbligo del fiduciario di
procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato
dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno
formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso
verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.
4.10. Nella articolata ricostruzione dell’istituto e delle molteplici forme in cui si
estrinseca il pactum fiduciae, le Sezioni Unite osservano che la dimensione pratica
del fenomeno fiduciario offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra
coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o
in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di
lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra
di esse intervenuto…. condizionare all’osservanza della forma scritta la validità del
patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della
fiducia in molte ipotesi di fiducia “cum amico”, dato che la formalità del patto
finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento,
escludendone la fiduciarietà dal punto di vista della morfologia del fenomeno
empirico.
4.11. La corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite in tema di prova del patto fiduciario, affermando che
non fosse necessaria la forma scritta e, contestualmente, evidenziando
l’acquisizione in giudizio della prova dell’accordo restitutorio.
4.12. Come risulta dal testo della sentenza impugnata (pag. 5-6), l’impegno a
ritrasferire la proprietà al padre era stata ammessa da C.G. in sede di comparsa di
costituzione nel giudizio di primo grado e risultava anche dal contenuto della
transazione del 21.10.2015; nell’atto transattivo, al quale non era stata data
esecuzione, l’odierno ricorrente riconosce il diritto di proprietà del padre in relazione
all’immobile oggetto del patto fiduciario.
4.13. Partendo dal principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validità
del patto fiduciario avente ad oggetto l’obbligazione del fiduciario di ritrasferire al
fiduciante l’immobile dal primo acquistato da un terzo in nome proprio, le
dichiarazioni posteriori rese dal fiduciario, con le quali si riconosce la proprietà del
bene in capo al fiduciante, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione,
hanno effetto confermativo del preesistente rapporto processuale.
4.14. Da tali dichiarazioni non dipende la nascita dell’obbligo del fiduciario di
ritrasferire l’immobile al fiduciante, ma l’esonero del fiduciante dall’onere di provare il
rapporto fondamentale, che viene presunto iuris tantum. Si verifica, pertanto,
un’inversione dell’onere della prova, in quanto, rendendo la dichiarazione, il fiduciario
non assume l’obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del
pactum fiduciae, ancorchè stipulato verbalmente ma assume, piuttosto, l’onere di
dare l’eventuale prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non
avvenuta estinzione del pactum.
4.15. Non risultando dal testo della sentenza impugnata che sia stata fornita dal
fiduciante la prova contraria in ordine all’impegno di trasferire al fiduciante la
proprietà dell’immobile oggetto del patto fiduciario, a seguito dell’ammissione
contenuta nella comparsa di costituzione e nell’atto di transazione del 21.10.2015, è
corretta la decisione della corte territoriale, che ha ritenuto provato il patto fiduciario
intercorso tra le parti.
Il ricorso, va, pertanto, rigettato.
5.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
5.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a
norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della
parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della
Corte di Cassazione, il 17 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020