Ordinanza, Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro 10 luglio – 8 settembre 2020, N. 18667, i medici specializzandi non sono lavoratori subordinati:
Secondo i giudici di legittimità, i medici specializzandi non possono considerarsi lavoratori subordinati durante il periodo di tirocinio. Di conseguenza, l’emolumento ottenuto è finalizzato a ripagare lo specializzando dei sacrifici fatti per raggiungere una completa formazione pratica e teorica. Per queste ragioni, l’attività prestata dallo specializzando può considerarsi vantaggiosa solo per quest’ultimo, non per l’Università.
Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro 10 luglio – 8 settembre 2020, N. 18667:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13672/2015 proposto da:
F.B., C.A., CA.DA., c.g., N.F., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A,
presso lo studio dell’avvocato CARLO COMANDE’, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DOMENICO PITRUZZELLA;
ricorrenti principali –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio
pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F. (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS),
in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro tempore, REGIONE SICILIA, in
persona del Presidente della Giunta pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,
ope legis;
controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 2074/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/12/2014
R.G.N. 2347/2012.
Svolgimento del processo
che:
la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la
domanda con la quale gli originari ricorrenti, tutti dottori in medicina e chirurgia che avevano
frequentato la Scuola di specializzazione presso l’Università degli Studi di Palermo nel periodo
compreso tra il 1998 e il 2007, hanno chiesto la condanna delle Amministrazioni convenute
all’adeguamento della borsa di studio loro corrisposta ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in
misura pari alle differenze spettanti in applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999 ed al relativo
trattamento previdenziale o, in subordine, al risarcimento del danno per tardivo e incompleto
recepimento delle direttive comunitarie in tema di remunerazione dei medici chirurghi iscritti alle
Scuole di specializzazioni post universitarie, danno da liquidarsi in misura pari alla differenza tra
quanto percepito a titolo di borsa di studio e quanto spettante a titolo di trattamento economico e
previdenziale in base al D.Lgs. n. 368 del 1999;
per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso F.B., C.A., Ca.Da., c.g. e N.F. sulla base
di tre motivi; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Università
degli Studi di Palermo, e la Regione Siciliana hanno resistito con tempestivo controricorso e ricorso
incidentale condizionato affidato a due motivi.
Motivi della decisione
che:
Ricorso principale.
con il primo motivo di ricorso principale i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione
dell’allegato alla direttiva n. 93/16 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; censurano la
sentenza impugnata per errata qualificazione dell’attività prestata dai medici specializzandi a
favore dell’Università; evidenziano che l’iter formativo previsto dalla legge comportava, in
relazione ai tempi di attuazione ed all’intensità dell’impegno richiesto, la necessità di
conformazione dell’attività prestata dallo specializzando alle modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa del personale medico dipendente dalla struttura sanitaria presso la quale era svolta
l’attività di specializzazione ed in questa prospettiva sostengono il diritto all’adeguata
remunerazione per il complessivo impegno profuso;
con il secondo motivo di ricorso, deducono omessa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, art.
46 e del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 249,
comma 3, del Trattato CEE e del principio comunitario di certezza del diritto; deducono, inoltre,
erronea e falsa applicazione di norme di diritto sulla diretta efficacia dell’allegato 1 (in tema di
adeguata retribuzione) della Direttiva 93/16 nell’ordinamento italiano in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; sostengono che il “blocco dell’adeguamento” della borsa di studio
percepita prima della “nuova retribuzione” prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, aveva determinato
l’inadeguatezza del trattamento economico corrisposto sì da implicare il recepimento solo parziale
delle direttive comunitarie; analogamente, il congelamento dell’incremento annuale destinato ad
assorbire gli effetti negativi della svalutazione monetaria e del conseguente depauperamento del
potere di acquisto della moneta, si poneva in contrasto con il canone comunitario di adeguatezza
della remunerazione;
con il terzo motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE 82/76
e 93/16 censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di risarcimento del
danno da omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie; riferiscono la condotta
inadempiente dello Stato italiano al differimento, all’anno 2007, del trattamento economico
previsto in favore dello specializzando sulla base del contratto di formazione e lavoro di cui al
D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 37; denunziano che anche sotto questo profilo vi era stata lesione del
diritto del medico specializzando all’adeguata remunerazione essendosi data piena attuazione alle
Direttive comunitarie solo con D.P.C.M. 6 luglio 2007;
Ricorso incidentale.
con il primo motivo di ricorso incidentale le Amministrazioni resistenti deducono, in via
subordinata all’accoglimento del ricorso principale, nullità della sentenza o del procedimento per
violazione dell’art. 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere rilevato la novità
della questione, proposta da controparte solo in sede di appello, concernente la omessa
indicizzazione annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio;
con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato deducono violazione dell’art. 2947 c.c.,
censurando la sentenza impugnata per avere, procedendo all’esame del merito delle questioni di
diritto, implicitamente respinto la preliminare eccezione di prescrizione del credito azionato,
ritualmente formulata nel giudizio di primo e secondo grado;
Esame dei motivi di ricorso principale.
i motivi di ricorso principale devono essere respinti;
6.1. la sentenza impugnata, in punto di qualificazione del rapporto instaurato dagli iscritti alla
Scuola di specializzazione presso l’Università degli Studi di Palermo, premesso che la normativa
comunitaria non prevede l’obbligo per lo Stato membro di instaurare con lo specializzando un
rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto con riferimento alla normativa interna che il rapporto
degli specializzandi non fosse riconducibile all’ambito del rapporto di lavoro subordinato e che, in
conseguenza, non fosse allo stesso applicabile l’art. 36 Cost., in tema di retribuzione proporzionata
e sufficiente; ha, quindi, escluso, sulla scorta di Corte Cost. n. 432/1997, che il blocco della
indicizzazione delle borse di studio di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, si ponesse in
contrasto con la Direttiva 82/76/CEE non essendo rinvenibile nella disciplina comunitaria una
definizione di remunerazione adeguata nè i criteri per la relativa determinazione; ha ritenuto che il
differimento all’anno 2007 del regime dei compensi introdotto dal D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da
37 a 38, si sottraeva a cesure di incostituzionalità ed, in via generale, evidenziato che la disciplina
relativa al rapporto dei medici in formazione non contemplava l’automatico recepimento delle
dinamiche retributive di fonte sindacale applicabili ai medici con contratto di lavoro subordinato,
essendo la rideterminazione triennale rimessa al decreto del Ministro della Sanità di concerto con i
Ministri dell’Università e della Ricerca Scientifica e del Tesoro; infine, ha rilevato la carenza di
prova in ordine alla non adeguatezza della remunerazione corrisposta alla luce della funzione alla
stessa riconosciuta dalla normativa comunitaria;
6.2. la decisione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte espresso dalle decisioni
di seguito indicate, che vengono richiamate anche ai fini dell’art. 118 disp. att. c.p.c., orientamento
al quale si ritiene di dare continuità non avendo gli odierni ricorrenti offerto decisivi argomenti che
ne sollecitassero la rimeditazione;
6.3. deve, infatti, escludersi che l’attività prestata dal medico iscritto alla scuola di specializzazione
sia inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, avendo questa Corte
chiarito che esso costituisce espressione di una particolare ipotesi di contratto di formazione-
lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione
sinallagmatica di scambio tra la attività prestata dagli specializzandi e la remunerazione prevista
dalla legge a favore degli stessi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze
materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e
non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un
vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al
conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (v., tra le altre, Cass. n. 18670/2017, n.
20403/2009, n. 6089/1998, n. 9789/1995); tanto esclude la necessità di verifica dell’adeguatezza
della remunerazione alla stregua del parametro di cui all’art. 36 Cost.;
6.4. la disciplina in tema di trattamento economico dei medici specializzandi prevista dal D.Lgs. n.
368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle
relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli
iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991,
sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce
alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit.
(v. tra le altre, Cass. n. 6355/2018; 13445/2018);
6.5. l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto
ad incremento per effetto della rideterminazione triennale per gli anni accademici dal 1992-1993
al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (ed analoghe
normative successive); in particolare, quanto al periodo 1994/1996 il protrarsi del “blocco” di tale
adeguamento risulta fondato sulla previsione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, mentre,
per i per i periodi successivi, sulla L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, che, con disposizione
confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario
nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione
del citato art. 6 (v. tra le altre, Cass. n. 10052/2020, in motivazione, n. 10050/ 2020, in
motivazione, n. 8505/2020, n. 4618/2020 in motivazione, n. 14809/2019, n. 13572/20019, n.
4809/2019, in motivazione, n. 15520/2018, in motivazione, 15293/2918, in motivazione,
4449/2018, n. 18670/2017);
6.6. in relazione all’incremento connesso alla variazione del costo della vita dell’importo della
borsa di studio questa Corte ha ripetutamente escluso il relativo diritto sulla base di disposizioni
volta per volta emanate (per la cui compiuta ricognizione si rinvia a Cass. n. 449/2018 – paragrafi
da 46 a 60), osservando che il blocco degli incrementi dovuti al tasso di inflazione si inscrive
evidentemente nell’ambito di una manovra di politica economica riguardante la generalità degli
emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato come anche riconosciuto dalla Corte Cost.
con la sentenza n. 427/1997 che ha deciso la questione di costituzionalità della L. 28 dicembre
1995, n. 549, art. 1, comma 33 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in
cui stabilisce che le disposizioni di cui al D.L. 19 settembre 1992, n. 348, art. 7, commi 5 e 6, conv.
nella L. 14 novembre 1992, n. 438, “vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi,
gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992,
sono comprese le borse di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (Cass. n. 4449/2018
cit., n. 19792/2017 n. 19449/2017, n. 18670/2017, n. 11565/2011, Cass. n. 12624/2015,
11565/2011, Cass. Sez. Un. 29345 /2008);
6.7. non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di
specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti
periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza
che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione
dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;
non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane
e quelli iscritti nelle Scuole degli altri paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili,
perchè la Direttiva 93/16/CEE non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento
economico; la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è
comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si
svolge nell’ambito della formazione specialistica (Cass. n. 13572/2019, n. 4808/2019, n.
17052/2018, n. 17051/2018, n. 15963/2018, n. 31923/2018, n. 16805/2018, n. 15963/2018, n.
31922/2018, n. 4449/2018);
6.7. la pretesa risarcitoria connessa alla tardiva trasposizione delle direttive comunitarie
75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE è configurabile esclusivamente in favore dei medici
frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991 (periodo estraneo a
quello oggetto della pretesa azionata dagli odierni ricorrenti principali); a costoro, unicamente, è
stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva
attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche
recentemente ribadito, con opportune precisazioni temporali, da Cass. Sez. Un. 20348/2018 e Sez.
Un. 30649/2018), situazione che ha avuto termine con l’istituzione della borsa di studio;
al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza;
sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente
principale alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.100,00 per compensi
professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori
come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento a carico della parte ricorrente principale dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma
dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020.