Sentenza, Corte Suprema di Cassazione II Sezione Civile, 2 settembre 2020, n. 18197, Divieto di patti successori – testamento olografo dei coniugi:
La vicenda traeva origine dalla stesura da parte di una coppia di anziani coniugi di due autonomi testamenti olografi, contenenti disposizioni reciproche. In primo grado, il giudice dichiarava la nullità dei due testamenti aventi identica forma, contenuto e data, qualificandoli come patti successori istitutivi ex art 458 c.c. . La Corte, analizzando approfonditamente la questione ed escludendo l’applicazione dell’art. 589 c.c., stabiliva che l’esistenza del patto successorio non deve necessariamente risultare da atto scritto o da testamento, sottoforma di motivo illecito ex art 626 c.c., potendo essere dimostrato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni.
Corte Suprema di Cassazione II Sezione Civile, 2 settembre 2020, n. 18197:
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28968/2018 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Orti Della Farnesina 126, presso lo
studio dell’avvocato Stella Richter Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato Picci Giuseppe;
ricorrente –
contro
A.A., ((OMISSIS));
intimata –
e contro
AL.An., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma via Cola Di Rienzo 212,
presso lo studio dell’avvocato Puglisi Giuseppe, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Borrometi Fabio;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 135/2018 della Corte d’appello di Catania;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2020 da Dott.
Giuseppe TEDESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE Alessandro, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Stella Richter, per la ricorrente e l’avv. Borromti, per la
controricorrente.
Svolgimento del processo
Nella causa ereditaria promossa da A.G. (poi proseguita dall’erede Al.An., nata il
(OMISSIS)) contro A.G.S. (poi proseguita dalle eredi A.C. e A.A., nata il (OMISSIS)),
la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto delle eredi del convenuto
originario, A.G.S., contro la sentenza del Tribunale di Ragusa.
A.G. aveva chiamato in giudizio il fratello A.G.S. per far valere la nullità dei
testamenti olografi dei comuni genitori, i quali avevano regolato le loro successioni
con testamenti coevi e del medesimo contenuto.
Il tribunale ha accolto la domanda, ravvisando nelle due schede l’espressione di un
patto successorio istitutivo.
Per quanto interessa in questa sede la corte di merito, ha dichiarato inammissibile il
motivo d’appello (il secondo) con il quale le eredi di A.G.S. avevano censurato tale
ratio decidendi.
Per la cassazione della sentenza A.C. ha proposto ricorso, affidato e tre motivi.
Al.An. (nata il (OMISSIS)) ha resistito con controricorso. A.A. (nata il (OMISSIS)) è
rimasta intimata.
La causa, in un primo tempo, avviata per la trattazione camerale dinanzi alla sesta
sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza.
Motivi della decisione
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 458, 2727 e
2729 c.c..
Si sostiene che la corte d’appello ha presunto l’esistenza di un accordo fra i due
coniugi testatori sulla base della contemporaneità di data e della identità del
contenuto e della forma dei due testamenti. Sennonchè, sulla base di tali
circostanze, la corte non avrebbe potuto trarre l’ulteriore implicazione della
vincolatività dell’accordo sottostante, vincolatività essenziale per la configurabilità del
patto successorio istitutivo.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 458, 1372,
1350 e 2729 c.c..
L’ipotetico accordo integrante il patto successorio avrebbe richiesto la forma scritta,
con ulteriore violazione dell’art. 2729 c.c., non essendo consentita, in considerazione
dell’onere formale imposto dalla presenza di immobili nelle due eredità, la prova per
presunzioni.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 589 c.c..
Si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto originariamente dall’attore, la
causa di nullità prevista dalla norma non è riscontrabile nel caso di specie, in
presenza di testamenti scritti su documenti separati.
I giudici di merito hanno ritenuto assorbita la questione, che la ricorrente precisa di
voler riproporre al fine di impedire la formazione del giudicato interno.
Il primo motivo è inammissibile.
Occorre premettere che i testamenti, redatti lo stesso giorno con atti separati da A.G.
e I.A., contenevano innanzitutto disposizioni reciproche in favore dei due testatori.
Chi fosse morto per primo avrebbe avuto a titolo di legato l’usufrutto generale della
impresa commerciale, menzionata in ambedue i testamenti. I testatori disponevano
poi reciprocamente di parti di immobili di rispettiva appartenenza (pian terreno e
primo piano del palazzo di (OMISSIS) e della casa di (OMISSIS)): il testatore
superstite avrebbe ereditato la parte dell’altro. Ambedue i testatori avevano previsto
una sostituzione per il caso che il designato non avesse voluto o potuto accettare e
per il caso di commorienza: i beni sarebbero andati al figlio G.S.. I due testamenti
contenevano disposizioni in favore dell’altro figlio G., al quale i testatori lasciavano le
quote di relativa spettanza di altri immobili (terreno agricolo e fabbricato annesso di
(OMISSIS); secondo piano di (OMISSIS); garage di (OMISSIS)). I testamenti
contenevano una disposizione di chiusura con la quale si lasciavano gli altri beni al
figlio G.S., designato quale legatario dei beni che ciascuno dei testatori avrebbe
ereditato da chi dei due fosse morto per primo.
Occorre ulteriormente premettere che l’art. 589 c.c. (Testamento congiuntivo o
reciproco) dispone “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo
atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca”. Diversa dal
testamento congiuntivo è l’ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due
disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente
distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio (Cass. n. 2942/1937; n. 5508/2012).
L’utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l’autonomia delle singole
dichiarazioni testamentarie. Nè l’autonomia delle singole dichiarazioni può essere
esclusa dalla reciprocità delle disposizioni (Cass. n. 2364/1959).
A maggior ragione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c., l’ipotesi
dei testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, a prescindere dalla
circostanza che il loro oggetto sia costituito da lasciti reciproci ovvero destinati a
beneficiare uno o più terzi. Si osserva che “in presenza di schede testamentarie
separate non ricorre “quella presunzione assoluta di mancanza di una libera
estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata
quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario” (Cass. n.
5508/2012).
Nello stesso tempo si deve chiarire che il riconoscimento della validità dei testamenti
simultanei, non esclude la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in
relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo
concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un
certo modo della propria successione per causa di morte.
In particolare questa Corte, nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei
validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che “si ha patto successorio, vietato,
ai sensi dell’art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più
persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un
accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un
determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei
propri beni da parte degli altri (Cass. n. 2623/1982. Nella specie si è ravvisato un
patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a
uno dei due figli, perchè l’altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore
dell’altro figlio).
– Tanto premesso, occorre rilevare che la corte d’appello ha preso le mosse dal
rilievo che “Il giudice di prime cure, in particolare, esaminando i due testamenti ne ha
evidenziato l’assoluta identità. Ricavando da ciò la conclusione che essi sono
manifestazione di specifico e obiettivo accordo fra i testatori. Accordo che inferisce
da tre elementi obiettivi: la contemporaneità della redazione, l’identità del contenuto
e l’identità della forma”.
Con il secondo motivo d’appello l’attuale parte ricorrente aveva censurato la
sentenza del tribunale perchè l’esistenza del patto successorio istitutivo, riconosciuta
dal primo giudice, non trovava riscontro nella prova del “vincolo con cui A.G. e I.A.
avrebbero inteso regolare pattiziamente le rispettive successioni”.
La corte d’appello ha dichiarato inammissibile la censura: premesso che con il
motivo A.A. e C. avevano affermato apoditticamente che nella specie non vi era la
prova del vincolo con cui A.G. e I.A. avrebbero intero regolare pattiziamente le
rispettive successioni, e si erano limitate a sostenere che il patto successorio deve
escludersi quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione, la corte di
Catania ha sottolineato che la censura così articolata non si confrontava con la
motivazione della sentenza di primo grado, che aveva dato “adeguato conto degli
elementi presuntivi da cui trarre, per via induttiva, la dimostrazione del vincolo”.
La corte d’appello ha quindi adottato una statuizione in rito, di inammissibilità del
motivo di gravame per difetto di specificità, in quanto non correlato alla ratio
decidendi della sentenza di primo grado. La corte etnea non ha quindi esaminato il
merito della censura, ma ha adottato una statuizione di contenuto processuale,
evidenziando che a fronte della motivazione della sentenza di primo grado che
aveva dato conto degli elementi presuntivi da cui trarre, per via inferenziale, la
dimostrazione del vincolo, le appellanti si erano limitate a prospettare una doglianza
apodittica e generica, che non coglieva la sostanza dell’accertamento e della
statuizione del primo giudice.
Pertanto, il primo motivo del ricorso per cassazione deve essere dichiarato
inammissibile, perchè con esso non è veicolata una censura che investa l’error in
procedendo che avrebbe in ipotesi compiuto la corte d’appello nel dichiarare
inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità, ma si deduce un error in
indicando – la supposta violazione e falsa applicazione degli artt. 458, 2727 e 2729
c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – sulla premessa che la sentenza d’appello
abbia riconosciuto fondati, convalidandoli, gli elementi presuntivi evidenziati dal
tribunale, quando invece, questa, si è arrestata prima, dichiarando inammissibile il
motivo di appello per ragioni attinenti alle modalità della relativa formulazione.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Questa corte condivide la soluzione, proposta dalla più accreditata dottrina, secondo
cui è non è necessario che l’esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal
testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.), o da atto
scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perchè si tratta di
provare un accordo che la legge considera come illecito. E’ utile operare un parallelo
con quanto prescrive l’art. 1417 c.c., in materia di prova della simulazione, che può
essere liberamente provata dalle parti quando l’azione è diretta ad accertare la
illiceità del contratto dissimulato (Cass. n. 5555/1988; n. 11924/1999; n. 26317/2017.
Si veda altresì Cass. n. 1164/1968, nella quale è ventilata la possibilità che la
vendita di quota indivisa di immobile di proprietà del padre, prima della sua morte, da
un figlio in favore degli altri, sia riconosciuta nulla per violazione del divieto del patto
successorio dispositivo, “ove risulti accertato che il suo oggetto sia stato considerato
dalle parti come compreso in una possibile successione futura”).
Il terzo motivo è inammissibile.
I testamenti simultanei sono stati riconosciuti nulli non perchè fatti in violazione
dell’art. 589 c.c., ma perchè con essi è stata data esecuzione a un impegno contrario
al divieto di patti successori.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Avuto riguardo alla natura della questione decisa sussistono giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità; ai
sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10
gennaio 2020 e, a seguito di riconvocazione, il 1 aprile 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020