Ordinanza, Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza, 7 febbraio 2020, n. 2923, Difensore d’ufficio – Assistito irreperibile:
In questa occasione, i giudici di legittimità hanno ricordato un principio di diritto consolidato sia in materia penale che civile ossia, a norma degli artt. 116 e 117 del DPR 115/2002, il difensore d’ufficio, qualora l’assistito sia irreperibile anche di fatto, può domandare la liquidazione dell’onorario all’erario senza tentare di recuperare il credito. Ciò in quanto l’irreperibilità della parte non permette al difensore di attivare qualsivoglia procedura di recupero del credito professionale.
Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza, 7 febbraio 2020, n. 2923:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21102/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) alla (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 16 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella Camera di consiglio del 28 novembre 2019.
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– L’Avv. (OMISSIS) presentava istanza di liquidazione dei compensi per l’attivita’ svolta quale difensore d’ufficio di (OMISSIS), cittadina nigeriana, nel procedimento n. 2327/2014 SIUS innanzi al Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Essendo stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione per l’omesso esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, l’Avv. (OMISSIS) ricorre per cassazione con due motivi, avverso l’ordinanza che ha rigettato la sua opposizione alla declaratoria di inammissibilita’.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 117, il secondo motivo denuncia omesso esame di fatto, entrambi per aver il giudice dell’opposizione mancato di considerare che l’esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non era nella specie necessario, ne’ possibile, trattandosi di un assistito irreperibile.
Il primo motivo e’ fondato: per un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, sia penale (Cass. 17 ottobre 2007, n. 4153; Cass. 13 novembre 2012, n. 4576), che civile (Cass. 20 luglio 2010, n. 17021; Cass. 7 aprile 2014, n. 8111), a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 116 e 117, l’inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale non condiziona la liquidazione dell’onorario del difensore d’ufficio a carico dell’erario quando sussista l’irreperibilita’ dell’assistito, irreperibilita’ da intendere anche come mera situazione di fatto, a prescindere, quindi, dalla declaratoria formale ex articoli 159 e 160 c.p.p., poiche’ la fattuale impossibilita’ di rintracciare il debitore nel momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce al patrono di attivare qualunque procedura di recupero del credito professionale.
Nella specie, il giudice dell’opposizione, oltre a richiamare norme da tempo abrogate (articolo 32 disp. att. c.p.p., comma 2 e art.n 32-bis disp. att. c.p.p., abrogati dall’articolo 299 Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), ha violato il summenzionato principio nomofilattico, invero confermando il diniego di liquidazione dell’onorario con l’assunto che il professionista non ha avviato procedure esecutive di recupero del credito, “ne’ risulta in atti un provvedimento che accerti la irreperibilita’ del debitore”.
– Va accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo; l’ordinanza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, che provvedera’ ad un nuovo esame dell’opposizione, attenendosi all’enunciato principio di diritto, e infine regolera’ le spese processuali, anche del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa l’ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.