Ordinanza, Corte di Cassazione, III Sezione Civile, 14 dicembre 2020, n. 28433, Targa Prova – RCA -Revisione:
In questa occasione, i giudici di legittimità hanno nuovamente affrontato il tema dell’esposizione della targa prova, chiarendo quanto segue: 1) è legittimo l’uso della targa prova solo su veicoli non immatricolati e privi di carta di circolazione; 2) l’art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, prevedere che la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, può avvenire in deroga al disposto di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 78, 93, 110 e 114, non includendo l’art. 80 del D.Lgs. n. 285 del 1992; di tal chè non è consentita la circolazione, neppure in prova, di un veicolo privo di revisione; 3) dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere, ove ne ricorrono i presupposti, solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa prova, poiché quest’ultima assicurazione è posta a garanzia della autorizzazione ministeriale alla circolazione in prova e non del veicolo.
Corte di Cassazione, III Sezione Civile, 14 dicembre 2020, n. 28433:
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12349/2018 proposto da:
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA A. BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’;
ricorrenti –
contro
ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANTONIO SPADAFORA;
controricorrenti –
e contro
M.M., M.F., MU.VA., M.E., M.I., GARAGE P. DI P.A. AL. & C. SAS, IN
LIQUIDAZIONE;
intimati –
nonchè da:
M.E., M.M., MU.VA., M.F., MU.IL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ZINI, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati PIER CARLO SCARLASSARA, ANTONIO
FERRETTO;
ricorrenti incidentali –
e contro
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, ALLIANZ SPA, GARAGE P. DI P.A.
AL. & C. SAS;
intimati –
avverso la sentenza n. 681/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata
il 19/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2020 dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSTANO.
Svolgimento del processo
M.F., Mu.Va., M.E. e M.I., anche nella qualità di genitori e fratelli di M.M. evocavano
in giudizio, davanti al Tribunale di Vicenza, M.M., Garage P. s.a.s., Cattolica
Assicurazioni S.p.A. e Allianz Subalpina S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni
subiti in occasione del sinistro dell'(OMISSIS), nel quale era terza trasportata B.S..
L’autovettura di proprietà di M. era condotta da P.A., addetto all’autofficina della
concessionaria Subaru di (OMISSIS), Garage P. s.a.s., e assicurata con Cattolica
Assicurazioni S.p.A.. Esponevano che il conducente si era posto alla guida
dell’autovettura per verificare l’esistenza di un problema meccanico segnalatogli dal
proprietario e aveva perso il controllo dell’auto. A seguito dell’impatto il conducente,
P.A., decedeva, mentre il proprietario del veicolo, M.M. e l’altra trasportata B.S.
riportavano lesioni personali. Aggiungeva che il conducente, prima di porsi alla guida
dell’autovettura, aveva prelevato e posto sulla parte posteriore dell’autovettura la
“targa prova” di proprietà di Garage P. e assicurata per la responsabilità civile con
Allianz Subalpina S.p.A.;
si costituivano Garage P. e Cattolica Assicurazioni sostenendo che a causa
dell’apposizione della “targa prova” avrebbe dovuto rispondere delle conseguenze
del sinistro Allianz S.p.A. che garantiva per la responsabilità civile la predetta targa;
si costituiva quest’ultima compagnia contestando i fatti e, in particolare, la
circostanza che il conducente P. avesse effettivamente applicato la “targa prova”. In
ogni caso, deduceva la responsabilità esclusiva di Cattolica Assicurazioni,
assicuratore dell’autovettura di proprietà di M.;
con separata azione i genitori di M.M., M.F. e Mu.Va. ed i fratelli di M., E. e Il.
chiedevano la condanna dei medesimi soggetti al risarcimento dei danni morali ed
esistenziali, oltre a quelli patrimoniali per l’assistenza continuativa e le spese
mediche. Si costituivano i convenuti riproponendo le medesime difese già svolte nel
primo giudizio.;
riunite le cause il Tribunale, con sentenza del 22 febbraio 2016 condannava la
Garage P. s.a.s., proprietaria della targa prova e la Cattolica Assicurazioni quale
assicuratore del veicolo e rigettava le domande proposte, nei confronti di Allianz, che
garantiva la targa prova, condannando gli attori M. e la Cattolica Assicurazioni
società cooperativa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio principale
in favore di Allianz Subalpina S.p.A.;
la compagnia Cattolica Assicurazioni interponeva appello avverso tale sentenza
chiedendo dichiararsi che il soggetto obbligato al pagamento in solido con Garage P.
era Allianz Subalpina, nelle more del giudizio, Allianz Assicurazioni S.p.A.. Si
costituiva quest’ultima chiedendo il rigetto del gravame. Si costituivano M.M., M.F.,
Mu.Va., M.E. e M.I. chiedendo la conferma della decisione con riferimento alla
condanna di Garage P. e Cattolica, e spiegando appello incidentale per il pagamento
di ulteriori somme a titolo di risarcimento per lucro cessante patito da M.M. con
compensazione delle spese nei rapporti con Allianz S.p.A.. Si costituiva Garage P. di
A. e Al. & C. S.a.S. aderendo all’appello di Cattolica al fine di dichiarare tenuta al
risarcimento dei danni Allianz Assicurazioni S.p.A., quale assicuratore della targa
prova, in solido con Garage P.. Spiegava, altresì, appello incidentale per la
condanna di Allianz a tenerla indenne anche per le spese processuali da
corrispondere alla famiglia M.. In via incidentale subordinata chiedeva che fossero
poste a carico di Allianz le spese dei M. o, comunque, la condanna dei due
assicuratori alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’appellante incidentale;
con sentenza del 19 marzo 2018 la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello
principale e quello incidentale di Garage P. di A. e Al. & C. S.a.S.. Condannava
Cattolica Assicurazioni al pagamento, in favore di M.M. della ulteriore somma di Euro
177.097, oltre interessi e rivalutazione; rigettava o dichiarava assorbito ogni altro
appello incidentale; compensava le spese di primo grado nei giudizi tra la famiglia M.
e Allianz S.p.A. e condannava la Cattolica e Garage P., in solido, al pagamento delle
spese processuali dei M. e di Allianz subalpina S.p.A. del giudizio di appello;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società Cattolica di
assicurazione – società cooperativa, affidandosi a un unico motivo che illustra con
memoria. M.M., M.F., Mu.Va., M.E. e M.I. resistono con controricorso e ricorso
incidentale condizionato per la condanna di Allianz S.p.A., in solido con Garage P. di
A. e Al. & C. S.a.S. al risarcimento dei danni che illustrano con memoria. Allianz si
costituisce con controricorso e deposita memoria. Il PG conclude per il rigetto del
ricorso.
Motivi della decisione
con il ricorso si deduce la nullità per violazione di legge sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3,
in relazione alla statuizione relativa alla sussistenza dell’obbligo assicurativo, in capo
a Cattolica di Assicurazione, quale assicuratore per la responsabilità civile
obbligatoria e l’erronea applicazione della disciplina di settore; in particolare della L.
24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, oggi art. 122 del Codice delle assicurazioni e
l’errata applicazione del D.P.R. n. 474 del 2001, artt. 1 e 2;
la Corte territoriale avrebbe avallato la tesi sostenuta dal Tribunale di Vicenza
secondo cui la necessità di applicare sul veicolo la targa di prova sussisterebbe solo
per quelli privi di carta di circolazione, mentre sarebbe contra legem la prassi di
porre la targa prova su veicoli già targati. Tale affermazione sarebbe contraria
all’orientamento di legittimità (Cass. 4 agosto 2016 n. 16310) secondo cui la finalità
della disciplina relativa alla targa prova sarebbe quella di autorizzare anche gli
esercenti di officine all’utilizzo di tale strumento per tutti i casi di veicoli già
immatricolati per i quali si renda necessario verificarne la idoneità dopo una
riparazione o anche per fini dimostrativi o di vendita. La correttezza di tale
impostazione troverebbe riscontro nella possibilità riconosciuta dalla legge agli
esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, di utilizzare la targa prova,
evidentemente per veicoli già immatricolati. D’altra parte tale targa non autorizza la
circolazione di un determinato veicolo, ma l’esercizio di una determinata attività da
associare al veicolo che, di volta in volta, necessiti di verifica, dimostrazione o
vendita. Per tale motivo la legge impone che la targa prova debba essere dotata di
una propria assicurazione in considerazione dell’attività di un professionista
qualificato abilitato a verificare la idoneità del veicolo alla circolazione o alla vendita;
Il ricorso è infondato. E’ opportuno delineare il quadro normativo di riferimento,
quello giurisprudenziale, le prassi applicative e le indicazioni ministeriali sul tema
specifico oggetto del ricorso. Ai sensi dell’art. 127 Cod. Ass., comma 1, certificato di
assicurazione che le imprese devono rilasciare deve indicare: a) la denominazione e
sede dell’assicuratore; b) il nome o la denominazione ed il domicilio o la sede del
contraente; c) il tipo del veicolo; d) i dati della targa o, se non prescritta, i dati di
identificazione del telaio e del motore; e) il periodo di assicurazione; f) il numero del
contratto di assicurazione. Il contenuto del certificato di assicurazione è previsto dal
D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 9, il cui comma 2, stabilisce che il certificato
relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la
vendita, a norma del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 63 (oggi D.P.R. n. 474 del
2001), deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera d) del precedente
comma, i dati della targa di prova. Nella vigenza della L. n. 990 del 1969, la
giurisprudenza di questa Corte aveva affermato che “in base al combinato disposto
della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1 (il quale stabilisce, con una norma di
carattere generale e senza eccezioni, l’obbligo dell’assicurazione per la
responsabilità civile per i veicoli a motore senza guida di rotaie in circolazione su
strade di uso pubblico (o su aree a queste equiparate) e dell’art. 9 del regolamento
di esecuzione alla legge stessa approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (il
quale stabilisce che i veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di
dimostrazione per la vendita debbono contenere, in sostituzione dei dati indicati nella
lettera d, i dati della targa prova), anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti
all’obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante la stipulazione di una polizza
sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa
(trasferibile, ai sensi dell’art. 66 C.d.S., comma 5, da veicolo a veicolo)” (Cass. civ.,
sez. III, 18 aprile 2005 n. 8009; in senso conforme Cass. civ., sez. III, 25 febbraio
1992 n. 2332):
la L. n. 990 del 1969, art. 1, è stato, poi, abrogato dal D.Lgs. n. 209 del 2005, ma il
suo contenuto è stato recepito dall’art. 122 Cod. Ass.; il D.P.R. n. 973 del 1970, art.
9, è tuttora in vigore. L’art. 2 del citato D.P.R., prevede che il veicolo – ove ne
sussistano i presupposti – può circolare su strada a condizione che esponga
posteriormente la targa di prova. Il Regolamento non disciplina l’obbligo di copertura
assicurativa del veicolo che circoli con targa di prova, ma deve darsi continuità
all’orientamento precedente riguardo alla necessità che il veicolo sia assicurato per
la responsabilità civile, in considerazione del fatto che è immutato il dato normativo
alla luce del quale questa Corte aveva affermato che anche i veicoli circolanti in
prova debbono essere assicurati per la responsabilità civile. E l’assicuratore sarà
obbligato a risarcire i danni subiti dai terzi anche qualora “l’incidente da cui sia
derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo circolante con targa di prova ma
per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la
vendita) poichè tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore ed
assicurato, non incidendo sulla esistenza del rapporto assicurativo, nè costituendo
una eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca direttamente nei confronti
dell’assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l’assicurato a norma della L. n. 990
del 1969, art. 18, comma 2″ (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8009);
la circolazione con targa di prova è attualmente disciplinata dal D.P.R. 24 novembre
2001, n. 474, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento di
autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli” e dall’art. 98 C.d.S.
(parzialmente abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, art. 4). L’art. 254 reg.
att. C.d.S. (che disciplinava peraltro la circolazione con targa di prova) è stato
abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, tale ultimo decreto prevede che
possano circolare su strada, senza carta di circolazione, i soli veicoli che vengano
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per esigenze connesse con
prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per
ragioni di vendita o di allestimento. Le categorie di soggetti che possono essere
autorizzati sono quattro:
i costruttori di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, i concessionari,
commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi
comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non
ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100
chilometri, nonchè gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che
conducono sperimentazioni su veicoli;
i costruttori di carrozzerie e di pneumatici;
i costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di
rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di
aggiornamento della carta di circolazione (ai sensi dell’art. 236 reg. att. C.d.S.,
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), i loro rappresentanti, concessionari,
commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali
sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto;
l’autorizzazione alla circolazione di prova, in base dell’art. 1, comma 4, del D.R.P. del
2001, viene rilasciata per un solo anno, ed è utilizzabile per la circolazione di un
unico veicolo per volta, e va tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il
titolare dell’autorizzazione medesima, oppure un suo dipendente munito di apposita
delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare
dell’autorizzazione. Il veicolo, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una
targa che è trasferibile da veicolo a veicolo;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite degli Uffici Provinciali
della Motorizzazione, regolamenta la messa su strada dei veicoli con l’obbligo
dell’effettiva realizzazione delle finalità previste dalla legge, che sono quelle
concernenti: prove tecniche, prove costruttive, prove sperimentali, trasferimenti,
dimostrazioni, allestimenti, pubblicità;
sulla vettura impegnata nella circolazione temporanea, possono essere trasportati
eventuali lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni di prova, qualora
l’autorizzazione sia stata richiesta per scopi tecnici. Se l’autorizzazione concerne la
messa in strada di un’auto nuova, sono ammessi a bordo anche gli eventuali
acquirenti;
l’autorizzazione deve essere accompagnata da una polizza assicurativa RCA.
Entrambi i documenti non devono essere scaduti (l’autorizzazione alla targa prova e
il contratto di assicurazione: Cass. n. 27046 del 25 ottobre 2018, secondo cui la
circolazione di un veicolo con targa prova scaduta rende priva di effetti la copertura
per la responsabilità civile sulla stessa targa prova, ancora vigente).
Il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 9 (Regolamento di esecuzione della L. 24
dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) prevede, infatti, che il
certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di dimostrazione
per la vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati della targa di riconoscimento,
quelli della targa prova;
pertanto, il certificato di assicurazione afferente ai veicoli che circolano per
dimostrazione finalizzata alla vendita, è strettamente correlato alla targa di prova, e
ne riporta i dati;
la questione centrale posta dalla società ricorrente riguarda la possibilità di utilizzare
una targa prova su veicoli già immatricolati, secondo una prassi impiegata da
concessionarie d’auto o meccanici, per esigenze di prova tecnica o legate alla
vendita;
la tematica è stata recentemente oggetto di una Nota del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell’Interno (Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3) del 30 maggio
2018, in risposta a quesiti posti da Prefetture e Associazioni di categoria, con cui si
chiedeva se fosse possibile utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati, da
concessionarie d’auto o meccanici per esigenze di prova tecnica o legate alla
vendita. Con un primo parere del 30 marzo 2018, il Ministero dell’Interno,
esaminando la richiesta della Prefettura di Arezzo, riguardo alla possibilità di
utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati e, quindi targati, ma sprovvisti di
copertura assicurativa per la responsabilità civile, ha desunto da alcune pronunzie
della Corte di legittimità il principio secondo cui la circolazione in prova può avvenire,
nei limiti e per i casi previsti dalla legge, “con veicoli non ancora immatricolati e,
pertanto, privi di carta di circolazione, in deroga al disposto degli artt. 93, 110 e 114
C.d.S.”. Poichè il D.P.R. n. 474 del 2001, aveva ridisegnato la disciplina del rilascio
della targa prova con l’obbligo di munire di carta di circolazione i veicoli che circolano
su strada per prove tecniche e dimostrative, la finalità dell’istituto – secondo il
Ministero – era quella di consentire a tali veicoli di circolare, ma solo per le specifiche
esigenze indicate dalla norma, senza necessariamente essere immatricolati. La
circostanza che tra i soggetti che potevano richiedere l’autorizzazione alla
circolazione di prova erano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di
trasformazione, secondo la nota in oggetto, non implicava affatto che il titolo
autorizzativo in esame potesse anche servire per la circolazione di veicoli
immatricolati, ma non revisionati, privi di assicurazione RCA. Si faceva il caso di un
veicolo commerciale nuovo, il cui allestimento venga modificato prima
dell’immatricolazione, con la necessità per l’officina di provare su strada il veicolo
durante i lavori di allestimento. Il Ministero aggiunge che, secondo la giurisprudenza
di legittimità, un veicolo non sottoposto alla prescritta revisione, non può circolare,
anche se dotato di targa prova (richiamando Cass. n. 26074 del 20 novembre 2013).
Principio che sarà ribadito negli stessi termini da Cass. n. 16310 del 2016. Da tale
ultima pronunzia il Direttore generale del dipartimento di Pubblica Sicurezza del
Ministero dell’Interno desumeva che la circolazione in prova “può avvenire, per le
specifiche modalità e ad opera dei soggetti indicati nel D.P.R. …. con veicoli non
ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione”;
tre mesi dopo tale netta presa di posizione, con nota del 30 maggio 2018, il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, rilevava che la prassi
di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondeva alle finalità del
dettato normativo che “secondo la previsione dell’art. 98 C.d.S., come modificato ed
integrato dal D.P.R. n. 474 del 2001, doveva essere solo quella di consentire la
circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria
targa di riconoscimento e di documenti di circolazione”. Evidenziava, però, la
complessità della questione e la diversa posizione del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti. Tale ente, infatti, con precedente “nota prot. 4699/M363 del 4.2.2004, si
era mostrato possibilista nel riconoscere l’utilizzabilità della targa prova anche su
veicoli immatricolati”;
nella stessa nota del maggio 2018, il Ministero dell’Interno faceva presente che “la
questione era stata, perciò, oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri interessati
ed ha trovato un costruttivo confronto nell’ambito del tavolo tecnico istituito presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è convenuta la necessità di
sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare la legittimità
della prassi sopraindicata”. Parere che, nelle more, non è intervenuto;
da ultimo, in data 14 febbraio 2019 è stato assegnato alla IX Commissione
(Trasporti, Poste, Telecomunicazioni) l’esame di un disegno di legge (A.C. n. 1365)
di iniziativa parlamentare, titolato “Disposizioni in materia di circolazione di prova dei
veicoli”. La proposta di legge di modifica del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, ha ad
oggetto il “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla
circolazione di prova dei veicoli”, che ha sostituito la disciplina della circolazione di
prova in precedenza contenuta nell’art. 98 C.d.S.;
l’art. 1 della proposta di legge prevede, per quello che qui interessa, l’utilizzabilità
dell’autorizzazione alla circolazione di prova per i veicoli già immatricolati, anche se
privi della copertura assicurativa ed alle condizioni indicate dell’art. 1, comma 4del
succitato D.P.R..
Questa Corte, come si è detto, ha affrontato il tema della compatibilità della targa
prova con l’immatricolazione dei veicoli, nella decisione menzionata nelle note
ministeriali (Cass. Sez. 2, n. 16310 del 04/08/2016 – Rv. 640997-01) affermando che
in tema di circolazione stradale, del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1, nel prevedere che
la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in
deroga al disposto di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 78, 93, 110 e 114, non
include l’ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. cit., sicchè non è consentita la
circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione;
la Corte, in quel caso, ha esaminato il problema solo incidentalmente. Si trattava,
infatti, di una opposizione davanti al Giudice di Pace relativa alla contestazione della
contravvenzione di cui all’art. 80 C.d.S., comma 14, perchè l’opponente circolava
con un autocarro con targa di prova, privo della prescritta revisione;
secondo la ricorrente, la disciplina della circolazione con targa di prova conterrebbe
una deroga al disposto dell’art. 80 C.d.S., comma 14, che sanziona “chiunque circola
con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione”. Tesi disattesa
dalla Corte secondo cui, al contrario, “l’esegesi del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1,
consente dunque di concludere che la circolazione in prova può avvenire in deroga
al disposto degli artt. 78, 93, 110 e 114 C.d.S.; non in deroga al disposto dell’art. 80
del C.d.S., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla
prescritta revisione”;
da tale decisione è stata tratta la considerazione (menzionata nella nota del
Ministero dell’Interno del 30 marzo 2018) secondo cui l’apposizione della targa di
prova non contiene una deroga all’art. 80 C.d.S., per quanto riguarda l’obbligo di
revisione periodica, se il veicolo è già stato immatricolato. Pertanto, la targa di prova
sarebbe utilizzabile solo se il veicolo non è ancora stato immatricolato, mentre per
l’auto che abbia già una targa ordinaria la circolazione su strada è consentita solo se
il veicolo è anche in regola con la revisione periodica e se è coperto da
assicurazione, diversa dall’assicurazione della targa di prova;
più di recente questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 10868 del 07/05/2018 – Rv. 648828 –
01) ha affermato che “la circolazione di prova, regolata dal D.P.R. n. 474 del 2001,
art. 1, è consentita ai veicoli che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, siano
privi della carta di circolazione, dovendo pertanto escludersi che la norma si applichi
ai veicoli che abbiano subito modifiche costruttive o funzionali, senza avere superato
la visita e la prova prescritte dall’art. 78 C.d.S.”;
in quel caso i ricorrenti avevano sostenuto che “ciò che conta, perchè sia legittima la
circolazione senza carta di circolazione, è che la circolazione sia avvenuta per
esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento (art. 98 C.d.S.)”, ad opera di
soggetto munito dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1;
la Corte ha, invece, ribadito quanto affermato due anni prima e cioè che “in tema di
circolazione stradale, del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1, nel prevedere che la
circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in
deroga al disposto di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 78, 93, 110 e 114, non
include l’ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. cit., sicchè non è consentita la
circolazione, neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione” (Cass.
n. 16310/2016; conf. Cass. n. 19432/2010);
da tale affermazione il decidente ha dedotto l’importante principio secondo cui “la
circolazione di prova è consentita a veicoli che non incontrerebbero, al fine di poter
circolare su strada, altro impedimento che non sia quello della mancanza della carta
di circolazione”;
in quel caso, invece, l’impedimento sussisteva, perchè si pretendeva di legittimare la
circolazione a fini di prova di un veicolo allestito per competizioni sportive, oltre
l’ambito in cui tale circolazione è consentita ai sensi dell’art. 9 C.d.S., comma 4 bis e
questo sebbene l’art. 78 del C.d.S., preveda che i veicoli che abbiano subito
modifiche delle caratteristiche costruttive, per poter circolare, “devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri” (comma 1);
la questione è stata nuovamente trattata da questa Corte decidendo con riferimento
al medesimo sinistro stradale nel quale la B.S. aveva evocato in giudizio, davanti al
Giudice di pace di Vicenza, M.M., Garage P. s.a.s., Cattolica Assicurazioni S.p.A. e
Allianz Subalpina S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione
dell’incidente dell'(OMISSIS). Ritiene la Corte di dovere dare continuità al principio
affermato nella decisione del 6 marzo 2020 (in corso di pubblicazione) con al quale
si è affermato che “nell’ipotesi in esame, in cui un veicolo munito di carta di
circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione
della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa
prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo.
Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del
veicolo, con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente – di consentire la
circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non
muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che
si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche”;
la targa prova, infatti, costituisce una deroga e, sostanzialmente “sana”, la
mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non “sana”, nè
la mancanza di revisione (decisione del 2016), nè l’uso per competizioni sportive al
di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita (decisione del 2018). In
entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione;
l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile è, poi, previsto dall’art. 193 per i
veicoli a motore che vengano “posti in circolazione sulla strada”. La norma – a rigore
non fa riferimento specifico al momento dell’immatricolazione, ma l’art. 93 C.d.S.,
prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbano essere
muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri;
la targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e
alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in
regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga
non è funzionale allo scopo;
il fatto che fra i soggetti abilitati a ricevere un’autorizzazione provvisoria vi siano
anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, si spiega con la
circostanza che il legislatore ha inserito anche tali soggetti, in quanto potrebbero
avere l’esigenza di svolgere una delle suddette attività, su un veicolo non munito di
carta di circolazione e, in tal caso, potrebbero impiegare l’autorizzazione provvisoria
richiesta e far circolare eccezionalmente – tale veicolo con la targa prova oppure,
come nella esemplificazione contenuta nella nota ministeriale del 30 marzo 2018, nel
caso di veicolo commerciale nuovo, il cui allestimento venga modificato prima
dell’immatricolazione, per cui, per l’officina si presenti la necessità di testare su
strada il veicolo, durante i lavori di trasformazione;
desumere dall’inserimento di tale categoria, quindi, la conclusione che
l’autorizzazione provvisoria è necessaria per permettere ai riparatori di circolare con
un veicolo che, di per sè stesso, può liberamente circolare, essendo munito della
carta di cui all’art. 93 C.d.S., appare in contrasto con la finalità della targa prova;
l’apposizione di quest’ultima per la circolazione di un veicolo munito di carta di
circolazione realizza un risultato inutile per duplicazione di polizze, per cui si
dovrebbe escludere l’operatività della ordinaria assicurazione per la responsabilità
civile. Inoltre, la tesi che qui si contrasta potrebbe costituire profilo meritevole, solo
ipotizzando che l’utilizzo di un veicolo già immatricolato, ma con targa prova,
presenti un contenuto di pericolosità, rispetto alla circolazione ordinaria, tale da
rendere del tutto sproporzionato l’elemento del rischio assicurato. In sostanza, si
dovrebbe sostenere che l’assicuratore per la responsabilità civile obbligatoria
ordinaria non avrebbe garantito quel veicolo se avesse conosciuto l’utilizzo dello
stesso anche per “prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”;
ma tale problema non si pone, per siffatto assicuratore obbligatorio, nel momento in
cui si afferma il più lineare principio per cui la targa prova e la relativa specifica
assicurazione (diversa dalla r.c.) non operano nel caso di veicolo cui sia stata
rilasciata la carta di circolazione, a seguito di regolare immatricolazione;
tale veicolo, pertanto, godrà della normale polizza assicurativa della quale è titolare il
suo proprietario. Polizza che opera, normalmente, quale che sia il conducente del
veicolo assicurato e le cui eventuali limitazioni soggettive, che dovessero essere
previste nel contratto di assicurazione – ad esempio, per soggetti inferiori ad una
certa età o con una anzianità di abilitazione alla guida ridotta – non potrebbero mai
escludere il diritto del terzo danneggiato all’indennizzo. Senza contare che,
notoriamente, fra i soggetti comunque autorizzati dall’assicuratore a condurre il
veicolo, anche nel caso di limitazioni contrattuali, vi sono proprio i riparatori;
la disciplina normativa consente, quindi, di concludere che la circolazione dei veicoli
sprovvisti della carta di circolazione, è comunque consentita, quando sia necessaria
per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla
vendita. In queste ipotesi, in luogo della carta di circolazione, il veicolo necessita, per
circolare, di una specifica autorizzazione ministeriale, che può essere attribuita
unicamente a determinate categorie (titolari di officine, concessionari, costruttori
eccetera) e che consente il rilascio della “targa prova”. La finalità della norma è
quella di permettere anche all’esercente l’officina di riparazione di eseguire prove su
strada al fine di verificare l’efficacia degli interventi da lui effettuati;
oltre al problema dell’ambito di operatività della targa prova, di cui si è detto, la
controversia pone la questione della operatività della garanzia assicurativa. Per
quanto si è detto in premessa, anche i veicoli circolanti con targa prova sono
soggetti all’obbligo di assicurazione, atteso che l’art. 122 Codice delle assicurazioni
non prevede alcuna eccezione. L’assicurazione della responsabilità civile per la
circolazione con targa prova è stipulata, non dal proprietario del veicolo, ma dal
titolare dell’autorizzazione a circola con la suddetta targa. In questo caso la polizza
copre il rischio dei danni, con la particolarità che non si riferiscono a quelli causati da
un determinato veicolo, ma seguono la targa e, cioè, coprono i danni che potrebbero
essere determinati da tutti veicoli sui quali è apposta, di volta in volta, la targa prova;
ciò in quanto la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere rigettato atteso che, il veicolo
già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per
collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata
unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova
presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa
solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della
targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella
disciplina di settore. Di talchè dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già
targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti,
solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova;
con il ricorso incidentale i controricorrenti M. per l’ipotesi di accoglimento del ricorso
principale propongono, anche nei confronti di Allianz Assicurazioni, in solido con
Garage P. le domande risarcitorie già svolte nel giudizio di merito, nei termini esposti
nell’atto di precisazione delle conclusioni del 29 giugno 2017 del giudizio di appello,
successivamente analiticamente individuate alle pagine 23-24 del controricorso;
trattandosi di ricorso incidentale proposto in via subordinata è assorbito, restando in
disparte la sua assoluta inammissibilità poichè non sono individuate le norme violate,
non è censurata alcuna parte della sentenza per cui, più propriamente, si tratterebbe
di riproposizione di domande risarcitorie formulate in sede di merito;
ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale è
assorbito; le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate attesa la
novità della questione. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando
ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato
che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se
dovuto da parte della ricorrente principale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa
integralmente tra le parti le spese processuali.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte
Suprema di Cassazione, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2020