Sentenza, Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, 10 Dicembre 2020, N. 28196, Concorso tra le azioni di riduzione e di collazione:

In questa occasione, i giudici di legittimità hanno stabilito che il legittimario posso agire evocando sia l’azione di riduzione che di collazione, in virtù delle loro differenze applicative. Difatti, la riduzione delle donazioni permette di reintegrare la legittima lesa, mettendo in relazione la legittima con la quota disponibile. Mentre la collazione, non riguardando il rapporto tra legittima e quota disponibile, ha la funzione di mantenere la proporzione stabilita dalla legge o dal testamento.

Corte Suprema di Cassazione, II Sezione Civile, 10 Dicembre 2020, N. 28196:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Sentenza 10 dicembre 2020, n. 28196
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22341/2016 R.G. proposto da:
B.N., B.F.P.V., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
dall’avv. Carlo Vaudetti, con domicilio eletto in Roma, via Gino Funaioli 54/56, presso
lo studio dell’avv. Franco Muratori;

ricorrente –
contro
P.S., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso,
dall’avv. Roberto Roggero, con domicilio eletto in Roma, via Alberico II, 33, presso lo
studio dell’avv. Elio Ludini;

controricorrenti –
B.L.D., M.S., R.P.M.L., BANCA SELLA S.p.A.:

intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 496, pubblicata il 16 marzo
2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2020
dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado;
udito l’avv. Vaudetti, per i ricorrenti.
Svolgimento del processo
Per quanto interesse in questa sede il Tribunale di Torino, nella causa fra i coeredi di
B.G., il coniuge P.S. e i tre figli B.N., B.F.P.V. e B.D., istituiti per testamento nella
quota di 1/4 ciascuno, ha così deciso con sentenza non definitiva: a) ha accertato la
composizione del relicutm e del donatum, elargito in favore della P., della D. s.a.s.,
convenuta nel giudizio, e dei figli N. e F.P.V.; b) ha accertato quanto ciascuno di tre
figli conseguiva in forza delle disposizioni testamentarie, conteggiando, nella quota
di N. e F.P.V., anche una donazione fatta in loro favore dal genitore; c) ha accertato
che la legittima dei tre figli risultava lesa e ha, quindi, ridotto la disposizione
testamentaria della P., attribuendola per intero ai figli per la rispettiva quota di
riduzione, determinata in rapporto alla lesione di ciascuno; d) ha ridotto per intero,
nella stessa proporzione, la donazione ricevuta dalla P. avente ad oggetto 1/3 del
Dossier Gestione Patrimoniale (OMISSIS) e la donazione fatta alla estranea.
Nell’uno e nell’altro caso ha condannato i donatari a restituire il relativo importo.
Poichè residuava ancora una lesione in danno dei tre figli, ha ridotto le ulteriori
donazioni della P., condannata al pagamento di quanto ancora occorrente per
pareggiare la riserva dei figli.
Proposto appello immediato contro la sentenza, la corte d’appello l’ha in parte
riformata, aumentando la misura dei beni relitti. Ha confermato per il resto la
sentenza di primo grado, rigettando il motivo d’appello con il quale i fratelli B.
avevano denunciato che le ulteriori donazioni della P. erano state conteggiate solo ai
fini della riduzione, avendo il tribunale omesso di pronunciare sulla istanza di
collazione delle stesse donazioni.
Secondo la corte d’appello tale omissione di pronuncia non sussisteva, perchè, in
assenza di domanda di collazione in natura, l’iter seguito dal tribunale costituiva
conseguenza della collazione per imputazione.
Per la cassazione della sentenza i fratelli B. hanno proposto ricorso affidato a un
unico motivo.
P.S. ha resistito con controricorso.
B.L.D., M.S., R.P.M.L., Banca Sella S.p.A. sono rimasti intimati.
La causa, in un primo tempo fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema
Corte, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 1 agosto 2019.
In vista dell’adunanza camerale le parti avevano depositato memorie.
I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 533 e 737
c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nullità della
sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 4″, i ricorrenti sostengono che collazione e riduzione sono
istituti diversi e debbono perciò operare congiuntamente. Mentre la riduzione
colpisce la donazione solo nei limiti della eccedenza sulla disponibile, per effetto
della collazione, le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per l’intero,
salva la diversa modalità dell’incremento secondo che la collazione sia fatta in
natura o per imputazione. In conseguenza della collazione nel caso di specie i
coeredi, coniuge e discendenti, avevano diritto di concorrere sulle donazioni
posteriori in favore della P. anche oltre la parte di esse oggetto di riduzione.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

Il tribunale ha operato la riunione fittizia del relictum, al netto dei debiti, alle
donazioni; ha quindi determinato la quota di riserva spettante a ciascuno dei figli; di
seguito ha accertato quanto ciascuno dei coeredi aveva conseguito dalla
successione in forza del testamento sui beni relitti. A quanto conseguito sul relictum
dai fratelli B. ha aggiunto il valore della donazione loro elargita dal genitore. In esito
a tale calcolo ha riconosciuto che sia la figlia L.D., sia i due figli F.P.V. e N. avevano
ricevuto meno della quota di riserva, determinando la misura della lesione subita da
ciascuno. In base al reciproco rapporto fra la lesione dei singoli ha operato la
riduzione totale della disposizione testamentaria della P., così esclusa dal concorso
sui beni relitti. La quota di lei è stata ripartita fra i tre figli in base alle proporzioni
preventivamente determinate. Identico metodo è stato seguito nella riduzione delle
due donazioni più recenti: quella della P. (la quota di 1/3 della gestione patrimoniale
(OMISSIS)) e quella della D. s.a.s., l’una e l’altra oggetto di riduzione totale.
Residuando ancora una lesione ha recuperato la differenza in danno della donataria
anteriore P.S.. La riduzione di tutte le donazioni è stata operata per equivalente, con
la condanna dei donatari colpiti dalla riduzione al pagamento in denaro ai legittimari.
L’iter seguito dal tribunale parte dal presupposto, evidente in base ai valori, che il
coniuge, già attraverso le prime donazioni, avesse conseguito per intero la propria
quota di legittima, pari, nel concorso con più figli, a 1/4 del patrimonio (art. 542 c.c.,
comma 2).
In esito a tale iter ciascuno dei legittimari, coniuge compreso, ha conseguito la quota
di riserva. Il coniuge, in aggiunta alla quota di riserva, ha conservato la disponibile,
oltre a una somma pari ai debiti ereditari, preventivamente quantificati. In questo
modo il passivo ereditario è stato posto per intero a carico del beneficiario della
disponibile.

I fratelli B. hanno riproposto in appello, nei confronti della P., domanda di
collazione delle donazioni, lamentando la omissione di pronuncia da parte del primo
giudice. La corte d’appello ha negato l’omissione in base al duplice rilievo: a) che
non era stata chiesta la collazione in natura; b) che quanto fatto dal tribunale,
attraverso la condanna della donataria, doveva ritenersi avvenuto in “conseguenza
della collazione per imputazione”.
La corte d’appello confonde, con tutta evidenza, il conteggio delle donazioni nella
riunione fittizia e la eventuale riduzione di quelle lesive, che è per definizione operata
nei limiti occorrenti per reintegrare la legittima lesa, con la collazione per
imputazione, che, nella sentenza d’appello, è contrapposta alla collazione in natura.
Senza che sia necessario trattare sotto il profilo teorico della molteplicità degli
elementi distintivi fra la collazione e l’azione di riduzione, evidenziati in dottrina già a
livello manualistico, al fine di fare emergere l’errore in cui è incorsa la corte d’appello,
è sufficiente soffermarsi sul diverso modo di operare della collazione e dell’azione di
riduzione, anche quando la prima sia fatta per imputazione. La riduzione sacrifica i
donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi
imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, mentre la collazione, nei rapporti
indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di
ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius,
donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile
(Cass. n. 1481/1979).
La collazione opera sia nella successione legittima, sia nella successione
testamentaria (Cass. n. 3012/2006).
Nessuna contrapposizione è, sotto questo profilo proponibile fra collazione in natura
e collazione per imputazione. La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista
dalla legge (in natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato dalla
legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l’equilibrio e
la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga
alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la
possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La
differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura
consta di un’unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in
comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due,
l’addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell’erede donatario, ed il
contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli
eredi non donatari, cosicchè soltanto nella collazione per imputazione, non in quella
in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene
in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l’equivalente
pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente” (Cass. n. 2453/1976).
Insomma, con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di
comunione fra il donatario e gli altri coeredi: esso sarà diviso fra i coeredi insieme
alle altre cose presenti nell’asse in ragione della rispettiva quota ereditaria (Cass. n.
4777/1983); con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della stessa
donazione: attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non
donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale
sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato
in proporzione di quella stessa quota. Il bene donato, conferito per imputazione,
rimane di proprietà del donatario (Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018).
Anche quando sia fatta per imputazione la collazione rimane distinta dalla riunione
fittizia delle donazioni prevista dall’art. 556 c.c.. Entrambe lasciano i beni donati nel
patrimonio del donatario, ma mentre la riunione fittizia resta comunque una pura
operazione contabile, da cui può non derivare alcuna alterazione nel patrimonio dei
donatari, se non sia lesa la legittima, la collazione attuata per imputazione si traduce
comunque in un sacrificio a carico del conferente. il quale subisce il maggior
concorso dei coeredi sui beni relitti.

In quanto la collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell’asse ereditario i
beni ricevuti con atti di liberalità, essa può raggiungere il risultato di eliminare le
eventuali lesioni di legittima realizzati attraverso tali atti. Si spiega probabilmente con
questa constatazione la tesi, seguita da Cass. n. 1521/1980, secondo cui nei
rapporti in cui opera la collazione la questione della riduzione di una liberalità lesiva
non può sorgere se non quando il donatario sia stato dispensato dall’obbligo di
conferire, “giacche, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe
sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettantegli sull’eredità,
senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di
legittima”.
La soluzione di giurisprudenza è criticata dalla dottrina sulla base della
considerazione che non sempre il meccanismo della collazione è idoneo a far
conseguire al legittimario la legittima nella sua integrità anche qualitativa. Tale
obiezione è stata recepita da Cass. n. 22097/2015 che ha ammesso il concorso
dell’azione di riduzione con la collazione: “è sufficiente considerare, in proposito, che
in caso di azione di riduzione di un legato o di una donazione di immobili, il legatario
o donatario è tenuto a restituire i beni in natura (salvo le ipotesi di cui all’art. 560 c.c.,
nn. 2 e 3), senza avere la facoltà, riconosciuta invece dall’art. 746 c.c., al soggetto
tenuto alla collazione, di procedere, invece che al conferimento in natura,
all’imputazione del mero valore dell’immobile alla propria porzione divisoria. E’
evidente, pertanto, che nel caso – ricorrente nella fattispecie in esame – di concorso
di discendenti alla successione, pur potendo la collazione comportare di fatto
l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di
conseguire nella divisione proporzioni uguali, la contestuale proposizione della
domanda di riduzione non può ritenersi priva di ogni utilità: solo l’accoglimento di tale
domanda, infatti, può valere ad assicurare al legittimario leso la reintegrazione della
sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della
facoltà di optare per la imputazione del relativo valore”.
In conclusione, il rilievo che la collazione riporta, a beneficio del coniuge o dei
discendenti coeredi, la donazione eventualmente lesiva della legittima altrui fatta a
uno di essi non fornisce argomento per negare al legittimario la tutela specifica
offerta dall’azione di riduzione. Nello stesso tempo, e in modo speculare, deve
riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività
della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione. Si deve tuttavia
fare una precisazione: mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva,
comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra
legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione, essa interviene
in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di
redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che
esprime la disponibile (Cass. n. 12317/2019).
Non è necessario in questa sede esaminare come si atteggi il concorso fra i due
istituti rispetto al mero legittimario, non ricorrendo tale ipotesi nei confronti dei fratelli
B., che non sono stati nè pretermessi con il testamento, nè istituiti nella sola
legittima, ma sono stati istituiti in quote uguali a quella degli altri coeredi (cfr. Cass. n.
3013/2006).

Nell’analisi dei rapporti e delle interferenze fra collazione e azione di riduzione, si
deve ulteriormente precisare che le donazioni fatte al coniuge e ai discendenti sono
indistintamente soggette a collazione, ma sono nello stesso tempo soggette a
riduzione solo quelle che, per essere ultime in ordine di tempo, abbiano intaccata la
legittima (art. 559 c.c.). Le donazioni soggette a collazione. se lesive della legittima,
sono riducibili nello stesso ordine e nello stesso modo delle donazioni in genere.
Consegue che il problema del concorso fra collazione e riduzione non si pone in
termini generali con riferimento a ogni donazione, fatta senza dispensa, al coniuge o
al discendente, ma riguarda esclusivamente il caso in cui il legittimario sia nello
stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e
in riduzione. In questo caso, salvo il diritto del legittimario di contentarsi della tutela
offerta dalla collazione (Cass. n. 12317/2019 cit.), i due istituti concorrono nei sensi
sopra indicati.

A seguito della riduzione integrale della disposizione testamentaria in favore della
P. e della riduzione, parimenti integrale, della donazione in favore della stessa della
quota di 1/3 della Gestione (OMISSIS), i diritti ereditari della P. si sono concentrati
sulle due donazioni anteriori, oggetto di riduzione parziale. In conformità al modo di
operare della tutela attuata dalla riduzione, questa aveva lasciato in mano della P.,
oltre alla quota di legittima di lei, l’intera quota disponibile e la somma pari al passivo
ereditario.
Si propone, solo in via esemplificativa, per meglio chiarire il concetto, l’iter seguito
dal tribunale per operare la riduzione, sostanzialmente confermato in grado
d’appello, salva la modifica in aumento del valore del relictum.
Il tribunale ha accertato il valore del relictum nell’importo di 194.835,16; ha detratto il
passivo quantificato in 117.915,38; ha quindi aggiunto il donatum di 1.167.164,13.
Sulla massa di 1.244.083,91 ha stabilito in 207.347,32 la quota individuale di riserva
di ciascuno dei tre figli lesi. E’ implicito, all’interno di tale ricostruzione, che la
legittima del coniuge, pari a 1/4 dell’asse ai sensi dell’art. 542 c.c., comma 2, si
determini in 311.020,98 e che identico importo esprime la disponibile. Il tribunale ha
accertato la lesione in 158.638.53 a carico di D. e di 95.805.20 a carico degli altri
due figli (la lesione subita dai fratelli B. è minore. in quanto essi erano stati gratificati
con una donazione, che i giudici di merito hanno imputato nella quota di riserva dei
donatari). Il tribunale ha ridotto per intero la disposizione testamentaria della P.,
attribuendola proporzionalmente ai tre legittimari, in aggiunta a quanto da essi
conseguito in base al testamento: di tale quota della P. 22.065,08 sono stati
riconosciuti a L.D., 13.321,95 a ciascuno dei due figli maschi. Ha quindi ridotto le
donazioni più recenti, riconoscendo su di esse la somma di 112.146,56 a D. e
67.708,59 ai due figli. Ha quindi ridotto in parte le donazioni anteriori della P.,
condannata a pagare 24.426,89 a D. e 12.774,55 ai due figli. Il tribunale è qui
incorso in errore nei confronti dei due figli, perchè la somma di quanto essi avevano
conseguito con la riduzione della disposizione testamentaria e delle due donazioni
posteriori è pari a 81.030,65 (13.321,85 + 67.708,79), mentre il tribunale ha
considerato la maggiore somma di 83.030,64. La lesione che residuava, all’interno di
tale calcolo in danno dei due fratelli, ammonta in realtà a 14.775,55. In totale,
pertanto. la lesione da recuperare a scapito della donataria anteriore si deve
determinare correttamente in 53.975,99.
In base a tale calcolo, la P., i cui diritti, in dipendenza della riduzione della
disposizione testamentaria e della donazione posteriore, si sono concentrati sulle
prime due donazioni del valore complessivo di 793.933,33 (731.000,00 + 62.833,33),
ha visto ridotto l’utilità delle stesse di quanto dovuto per equivalenti ai legittimari lesi.
E’ facile accorgersi che il valore residuo di 739.957.34 (993.933.33 – 53.957,34) è
pari alla somma della legittima del coniuge (311.020.98), anche per lei intangibile
(Cass. n. 4694/2020), e della quota disponibile (311.020,98), maggiorata del passivo
ereditario (117.915,38), che la riduzione, così come operata dal tribunale, aveva
posto per intero a carico dell’erede beneficiario della disponibile.
Ebbene la collazione va ad incidere su tale eccedenza, che è così ripartita fra i
coeredi in ragione delle quote istitutive: nella specie, perciò, per quote uguali. In
questo modo ciascuno dei legittimari, oltre a conseguire la quota di legittima,
concorre sulla disponibile in ragione della rispettiva quota ereditaria. Avuto riguardo
al criterio usato nella riduzione nel caso di specie, i coeredi conseguiranno pro quota
anche la somma occorrente per pagare i debiti ereditari, senza che sia intaccata la
legittima.
E’ gioco forza, nella stessa situazione, essendo il relicutm stato già attribuito per
intero ai tre figli in dipendenza della riduzione, che anche la ulteriore ripartizione,
imposta dalla collazione, sia regolata in denaro. In ciò del resto non c’è alcuna
effettiva anomalia rispetto al normale modo di operare della collazione per
imputazione. Quando, come nel caso in esame, il coerede abbia ricevuto per
donazione un valore maggiore di quanto gli compete come erede legittimo o
testamentario, non essendo i beni relitti sufficienti a soddisfare il diritto di
prelevamento dei coeredi non donatari, il donatario deve versare ai coeredi
l’equivalente pecuniario dell’eccedenza (Cass. n. 3598/1955).
Si deve sottolineare il diverso significato che il termine “eccedenza” assume nella
collazione rispetto a quello assunto ai fini della riduzione. Con riferimento alla
riduzione, l’eccedenza “consiste nel fatto che la misura della donazione comprende
parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva,
mentre l’eccedenza della donazione rispetto alla collazione sta solo ad indicare che il
donatario ha ricevuto di più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri
condividenti. come lui discendenti del de cuius: i due concetti pertanto non
coincidono e conseguentemente l’eccedenza ai fini della collazione non significa
anche eccedenza come lesione della quota di riserva” (Cass. n. 1481/1979).
Sempre in linea di principio deve ancora riconoscersi che l’aumento della massa
realizzato dalla collazione non coinvolge il donatario posteriore estraneo, che è stato
assoggettato a riduzione. Non lo coinvolge perchè, in virtù della collazione, è ripartita
fra i coeredi la sola disponibile, mentre la posizione del donatario posteriore estraneo
rimane definita esclusivamente in base al calcolo previsto dall’art. 556 c.c..
Si ribadisce che il calcolo proposto aveva solo finalità esemplificativa, al fine di fare
emergere e meglio comprendere l’errore in cui è incorsa la corte d’appello. Infatti, la
cassazione della sentenza, nella parte in cui la stessa corte d’appello ha negato il
concorso fra collazione e riduzione, coinvolge l’intera decisione anche nella parte
relativa alla riduzione già operata dal tribunale, che andrà fatta ex novo sulla base
dei principi di cui sopra (rimane quindi superato l’errore di calcolo in cui è incorso il
tribunale).

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la
causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si atterrà al
seguente principio di diritto.
“Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva
della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente
esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione,
che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro
quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi
l’ammontare della porzione indisponibile della massa”.
La corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di
Torino in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020