Ordinanza interlocutoria, Corte Suprema di Cassazione, I Sezione Civile, 19 giugno 2019, n. 16429, Diritto all’oblio e diritto di cronaca:
In questa occasione i giudici di legittimità con due ordinanze interlocutorie, la n. 28084 del 5 novembre 2018 e la n. 16429 del 19 giugno 2019, rimettono alle Sezioni Unite gli atti, al fine di bilanciare il diritto di cronaca, animato dall’interesse pubblico alla divulgazione di notizie socialmente rilevanti, e il diritto all’oblio, posto a tutela della riservatezza personale. In particolare, la Corte, alla luce del principio di certezza del diritto, chiede di determinare quali siano i criteri che permettano a un soggetto, protagonista di una notizia risalente e già divulgata, di evitare il rischio a tempo indeterminato di una nuova pubblicazione.
Corte Suprema di Cassazione, I Sezione Civile, 19 giugno 2019, n. 16429:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28773/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso e nello studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura allegata al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 68/2017 del Tribunale di Pescara, depositata il 01/06/2017.
FATTO E DIRITTO
– ritenuto l’oggetto del giudizio per cui viene in considerazione il tema del bilanciamento, o della fissazione dei termini di loro rispettiva tutelabilita’, del cd. diritto all’oblio e del diritto di cronaca, relativamente al trattamento dei dati personali da operarsi in una fattispecie di inserimento all’interno dell’archivio di testata giornalistica on line (accessibile sul web attraverso la consultazione dei motori di ricerca) di una notizia di cronaca afferente a vicenda di rilievo penale, dedotta come risalente nel tempo, e tanto anche sub specie dell’attivita’ di archiviazione on-line ai fini storici;
– considerata la necessita’ di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione da parte della Sezioni Unite Civili di questa Corte della questione di massima di particolare importanza alla stessa rimessa con ordinanza n. 28084 del 2018, con cui si e’ chiesto dalla Sezione remittente – nel delicato assetto assunto dai rapporti tra diritto all’oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero in ragione del vigente quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale ed Europeo, a garanzia del generale principio della certezza del diritto – l’individuazione, con univoci criteri di riferimento, dei presupposti “in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a se’ relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilita’ di nuova divulgazione” nella precisazione dei termini del contrapposto “interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo cosi’ recedere il diritto all’oblio”.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SSUU sulla questione rimessale per ordinanza n. 28084 del 2018.