Ordinanza, Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, 18 gennaio 2021, n. 1863, Corruzione:

In questa occasione i giudici di legittimità chiariscono il discrimine tra il reato di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p. e il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p. Nel primo caso, si tratta di un reato di pericolo che punisce la compravendita degli atti d’ufficio, evitando accordi corruttivi tra il pubblico funzionario e il privato. Mentre nel secondo caso, si tratta di un reato di danno, in cui si realizza la massima offensività. Difatti, nell’art. 318 c.p si tutela il buon andamento della pubblica amministrazione, evitando che il pubblico funzionario si metta a disposizione del privato, ottenendo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per sé o per un terzo. Invece, l’art. 319 c.p. chiaramente prevede un ipotesi più grave, perché la dazione o la promessa di denaro non è solo idonea ad incidere sulla imparzialità e fedeltà del pubblico funzionario, ma è causa di un atto contrario alle proprie funzioni. Su quest’ultimo punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è necessario, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 319 c.p., individuare il singolo atto d’ufficio che il funzionario ha omesso in conseguenza della dazione o promessa di denaro o altra utilità, ma è sufficiente individuazione il “genus” degli atti che il funzionario pubblico, in virtù dei suoi poteri e competenze, avrebbe dovuto compiere.

Corte di Cassazione; VI Sezione Penale, 18 gennaio 2021 n. 1863:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano l’08/07/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pietro Silvestri;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Molino Pietro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l’avv. (OMISSIS), difensore della parte civile – il Comune di Lodi -, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare dello stesso Tribunale all’esito del giudizio abbreviato, ha riqualificato l’originaria imputazione di corruzione propria in quella di corruzione per l’esercizio della funzione ed ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS).

All’imputato, titolare della societa’ (OMISSIS) s.r.l. e’ formalmente contestato di avere corrisposto a (OMISSIS), quest’ultimo pubblico ufficiale in quanto istruttore tecnico del settore sei del Comune di Lodi e responsabile unico del procedimento, somme di denaro, assegni ed altri beni; in cambio di dette utilita’ (OMISSIS) avrebbe favorito (OMISSIS) nell’aggiudicazione degli appalti del Comune e nella esecuzione degli stessi attraverso una serie di atti contrari ai doveri d’ufficio e, in particolare, nel concordare il contenuto delle offerte da presentare alla amministrazione comunale, nella consapevole omissione di qualsiasi forma di controllo sulla qualita’ delle prestazioni svolte, nell’utilizzo distorto dello strumento degli affidamenti dei lavori in economia al fine di aggirare le procedure dell’evidenza pubblica, nella adozione di una serie di accorgimenti diretti a garantire a (OMISSIS) il recupero del ribasso d’asta indicato in sede di offerta, attraverso l’introduzione di varianti in corso d’opera solo apparentemente ricollegabili a circostanze imprevedibili, ma in realta’ pianificate e concordate gia’ in sede di presentazione dell’offerta, ovvero attraverso l’affidamento dei lavori in economia o l’affidamento di singoli lavori, non computati nel quadro economico. Fatti commessi dal (OMISSIS) (cosi’ l’originaria imputazione di corruzione propria),

La Corte di appello ha ritenuto che “in assenza di comprovati ed individuati atti contrari ai doveri d’ufficio” (cosi’ a pag. 11 della sentenza), i fatti debbano essere ricondotti al reato di corruzione per l’esercizio della funzione atteso “il dimostrato stabile asservimento della funzione pubblica del (OMISSIS) in favore dell’imprenditore (OMISSIS)”.

  1. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

La Corte, esclusa la configurabilita’ della corruzione propria, avrebbe automaticamente ritenuto sussistente la corruzione per l’esercizio della funzione, senza tuttavia considerare come, nel corso della stessa motivazione, sia stato di fatto escluso che dalla condotte attribuite al pubblico ufficiale sia derivata una situazione di pericolo presunto; nel caso di specie, si sostiene, il corruttore non solo non avrebbe conseguito nessun giovamento dal rapporto illecito con il pubblico ufficiale, ma ne avrebbe in realta’ subito nocumento dal punto di vista patrimoniale.

La stessa Corte avrebbe affermato che il pubblico ufficiale non aveva favorito il privato, ma, addirittura, avrebbe adottato atti contrari alle pretese dell’imprenditore e in realta’ favorevoli all’interesse pubblico; il pubblico ufficiale non sarebbe stato dunque asservito ma si sarebbe limitato a fornire all’imputato generici suggerimenti perseguendo comunque l’interesse pubblico.

Sotto altro profilo si assume che, secondo l’interpretazione fornita prima della entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, l’asservimento della funzione realizzava la fattispecie di corruzione propria, atteso che, diversamente, – cioe’ se fosse stata riconducibile al 318 c.p. – non sarebbe spiegabile la successiva modifica normativa attuata con la legge indicata; tuttavia, si aggiunge, ai fini della configurabilita’ della fattispecie di corruzione propria, il Giudice era comunque tenuto ad individuare il “genus” dell’atto o degli atti oggetto dell’illecito accordo, quantomeno nell’ottica di una ingerenza funzionale; dunque, si afferma, quanto alla condotta ascritta a (OMISSIS) nel periodo (OMISSIS) (cioe’ fino alla entrata in vigore della L. n. 190), la valutazione che avrebbe dovuto essere fatta per la individuazione della norma piu’ favorevole non potrebbe essere compiuta facendo riferimento all’alleggerito onere probatorio introdotto dalla novella per far confluire le condotte contestate nel riformulato articolo 318 c.p., atteso che cio’ comporterebbe una applicazione retroattiva in malam partem della “nuova” norma incriminatrice.

Secondo il ricorrente, almeno un terzo delle condotte per le quali l’imputato e’ stato condannato sarebbe anteriore alla introduzione del nuovo articolo 318 c.p., ma detta norma non potrebbe essere interpretata sulla base dei nuovi requisiti di fattispecie e dunque, sotto tale profilo, i fatti non assumerebbero rilevanza penale ne’ sub articolo 318 c.p. e neppure in relazione all’articolo 319 c.p., cosi’ come interpretato prima della novella, perche’ anche di detto reato non sarebbero sussistenti gli elementi di struttura.

Il corretto inquadramento della questione avrebbe rilievo anche in ordine alla determinazione della pena ed all’oggetto della confisca.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’articolo 521 c.p.p..

Il tema e’ quello di cui si e’ gia’ detto e si fa riferimento ad una sentenza di questa Sezione (la n. 26025 del 2018) secondo cui sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l’imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’articolo 319 c.p., in relazione a condotte di c.d. “vendita della funzione” poste in essere prima della L. 6 novembre 2012, n. 190, sia, invece, condannato, previa esclusione dell’illegittimita’ degli atti compiuti, per il reato di cui all’articolo 318 c.p., come novellato da detta legge, in quanto, in tal caso, si realizza una sostanziale immutazione del fatto con riferimento al grado di determinatezza dell’oggetto dell’accordo corruttivo.

Ne’, si aggiunge, nella specie potrebbe aversi riguardo al criterio della prevedibilita’ della diversa qualificazione giuridica del fatto; se e’ vero che lo stesso ricorrente aveva invocato la riqualificazione del fatto nel senso operato dalla Corte gia’ nel corso del giudizio di primo grado, e’ altrettanto vero, si evidenzia, che detto criterio opera solo nei casi in cui vi sia una mera riqualificazione giuridica del fatto, che resta tuttavia naturalisticamente lo stesso, ma non anche nei casi in cui, come quello in esame, gli elementi costitutivi dei due fatti – reato siano diversi.

Dunque, l’aver lo stesso imputato invocato la riqualificazione del fatto non potrebbe valere come una implicita rinuncia alla garanzia prevista dall’articolo 521 c.p.p..

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’articolo 322 ter c.p., ed omessa motivazione.

Diversamente dagli assunti della Corte di appello, secondo cui l’appellante aveva solo genericamente dedotto questioni su una possibile duplicazione delle somme ritenute prezzo del reato, nel motivo di appello sarebbe stato invece chiarito perche’ vi sarebbe stata detta duplicazione tra quanto annotato nel personal computer della segretaria e quanto nell’agenda dell’imputato.

La Corte non avrebbe chiarito a quali delle diverse ipotesi ricostruttive investigative, relative alla quantificazione del prezzo, si sia fatto riferimento.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 62 c.p., n. 4, e vizio di motivazione.

La invocata circostanza attenuante non sarebbe stata riconosciuta pur avendo negato la Corte di appello la sussistenza di un pregiudizio economico per il Comune di Lodi; ne’, ai fini del mancato riconoscimento, potrebbe farsi riferimento al danno di immagine che il Comune avrebbe subito, non potendo detta voce di danno essere considerata come danno patrimoniale, che, al piu’, sarebbe imputabile al pubblico ufficiale e non al privato imprenditore.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all’articolo 62 c.p., n. 6, e vizio di motivazione.

La circostanza in parola sarebbe stata negata per non avere risarcito l’imputato il danno all’immagine arrecato alla Pubblica Amministrazione e perche’ la dazione di 10.000 Euro non sarebbe dimostrativa del completo ristoro del pregiudizio.

Si assume invece che non sarebbe chiaro in cosa consisterebbe il danno non ancora risarcito, avendo appunto escluso la stessa Corte la esistenza di un danno patrimoniale, non potendo ascriversi all’imputato il danno alla immagine e non potendo nemmeno farsi riferimento ad altro tipo di danno non patrimoniale, cioe’ al danno morale.

Non sarebbe dunque chiaro quale sarebbe l’ulteriore danno risarcibile.

  1. Il 20.4.2019 e’ stata depositata una memoria con le conclusioni scritte per il comune di Lodi, costituito parte civile, con cui si analizzano i singoli motivi di ricorso proposti dall’imputato, ritenuti tutti infondati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso e’ nel complesso infondato.
  2. Il primo motivo e’ infondato.

La Corte di appello, ricostruiti i fatti ed esclusa la loro riconduceilita’ alle fattispecie previste dagli articoli 319 o 319 quater c.p., ha chiarito come nel caso di specie vi sia stata “una concordata e libera adesione da parte di entrambi gli imputati, e per un lungo arco temporale, ad una modalita’ disinvolta di gestione di lavori ed appalti nell’ambito del comune di Lodi che prevedeva, per il (OMISSIS), un costante mercimonio delle proprie funzioni, al fine di favorire l’amico imprenditore, e per il (OMISSIS) una reiterata remunerazione di tale disponibilita’ quale evenienza del tutto normale e implicita nell’assetto dei suoi rapporti con il pubblico ufficiale”. Una remunerazione costante volta, per il (OMISSIS), non ad evitare “conseguenze pregiudizievoli per la propria attivita’ economica, ma perche’ consapevole che l’avvio ed il mantenimento nel tempo dei riferiti rapporti collaborativi con l’amministrazione comunale lodigiana erano stati possibili – e lo sarebbero stati anche in futuro – grazie all’appoggio garantito del pubblico ufficiale” (cosi’ la Corte a pag. 12).

Una protezione globale, indeterminata, sistemica da parte del pubblico ufficiale geometra dell’ufficio tecnico del Comune di Lodi con autonomia decisionale nell’affidamento e nella gestione dei lavori – con conseguente “presa in carico” di un interesse privato, a prescindere dalla individuazione e del compimento di uno specifico atto dell’ufficio.

Un accordo corruttivo con cui il pubblico ufficiale “vende” l’impegno a considerare ed a curare nel tempo gli interessi del privato corruttore (sul punto, diffusamente, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).

Una condotta che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, era riconducibile al paradigma della corruzione propria prima delle modifiche apportate dalla L. n. 190 del 2012 all’articolo 318 c.p..

Ai fini della integrazione del delitto di cui all’articolo 319, si spiegava dalla Corte di cassazione, non era necessaria l’individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilita’ non dovute, a condizione che, dal suo comportamento, emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli ed a violare i doveri di fedelta’, di imparzialita’ e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (Sez. 6, n. 22301 del 24/05/2012 – dep. 08/06/2012, Saviolo, Rv. 254055 che richiama, Sez. 6, n. 34417 del 15/05/2008, Leoni, Rv. 241081; Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008, Bevilacqua, Rv. 241184; Sez. 6, n. 21192 del 26/02/2007, Eliseo, Rv. 236624; si tratta di pronunce tutte precedenti alla introduzione della nuova fattispecie di cui all’articolo 318 c.p.).

L’atto, si aggiungeva, avrebbe potuto essere anche determinabile in astratto in ragione della competenza e della sfera di influenza del pubblico ufficiale; nel contesto della interpretazione estensiva dell’articolo 319 c.p., l’indirizzo in esame si poneva in chiara continuita’ con il principio secondo cui, ai fini della integrazione del reato di cui all’articolo 319 c.p., sarebbe stato sufficiente la mera individuabilita’ del “genus” di atti da compiere, e detta operazione era connessa alla competenza ed alla concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, cosi’ da essere suscettibile di specificarsi in una pluralita’ di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al “genus”. (tra le tante, Sez. 6, n. 30058 del 16/05/2012, Di Giorgio, Rv. 253216; Sez.6, n. 2818 del 02/10/2006, Bianchi, Rv. 235727).

Non vi sono dubbi che la condotta contestata all’odierno imputato fosse sussumibile nella fattispecie di corruzione propria, secondo l’assetto normativo ed il diritto vivente precedente alla entrata in vigore della L. n. 190 del 2012.

Ne’ e’ sostanzialmente in contestazione che, quanto al segmento di condotte compiute successivamente alla modifica dell’articolo 318 c.p., il fatto contestato sia qualificabile in termini di corruzione per l’esercizio della funzione.

L’articolo 318 c.p., nel testo attualmente vigente, sanziona la violazione del principio rivolto al pubblico funzionario di non ricevere denaro o altre utilita’ in ragione della funzione pubblica esercitata e, specularmente, al privato di non corrisponderglieli; la norma sanziona l’intesa programmatica – l’impegno del pubblico ufficiale a curare interessi indebiti senza la previa individuazione di alcunche’ -, previene la compravendita degli atti d’ufficio e garantisce il corretto funzionamento e l’imparzialita’ della pubblica amministrazione.

Il discrimine rispetto alla corruzione propria resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell’interesse protetto in termini di gravita’ (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensivita’ del reato (con l’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio). Nel primo caso la dazione indebita, condizionando la fedelta’ ed imparzialita’ del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell’altro, la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena piu’ severa. (Cfr. Sez. 6, n. 18125 del 2019, cit.).

Si tratta di considerazioni che devono essere poste in connessione con il fatto, neanche questo in contestazione, che al ricorrente e’ attribuito un unico patto corruttivo, esplicitatosi nel corso del tempo (fino al dicembre del 2015), quindi anche successivamente alla entrata in vigore della L. n. 190 del 2012 ed alla modifica dell’articolo 318 c.p., attraverso l’introduzione della fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione.

Dunque, un unico fatto corruttivo penalmente rilevante prima ma anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012; un unico reato, perfezionatosi con la conclusione del patto corruttivo prima della modifica all’articolo 318 c.p. e consumatosi successivamente alla modifica normativa.

Sul tema, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l’accettazione della promessa ovvero con la dazione – ricezione dell’utilita’, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione – ricezione, e’ solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l’offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583).

Alla luce delle considerazioni esposte, e’ dunque corretta la riqualificazione giuridica compiuta dalla Corte di appello che, in assenza di atti contrari ai doveri di ufficio, ha ritenuto di ricondurre il fatto – reato, perfezionatosi prima ma consumatosi dopo l’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, alla innovata fattispecie prevista dall’articolo 318 c.p..

  1. E’ infondato, ai limiti della inammissibilita’, il secondo motivo di ricorso.

Il motivo di ricorso e’, nella sostanza, privo del requisito della specificita’; il ricorrente non ha prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale apprezzare come la censurata riqualificazione dei fatti abbia in qualche modo leso il diritto di difesa e l’esercizio del diritto alla prova, tenuto conto dei due gradi di giudizio, e, soprattutto, la obiettiva circostanza, evidenziata dallo stesso imputato, per cui la riconduzione del fatto, originariamente sussunto nell’articolo 319 c.p., alla fattispecie prevista dall’articolo 318 c.p. e’ stata sollecitata da (OMISSIS) sin dal giudizio di primo grado.

Dunque, una riqualificazione conseguente al pieno esercizio del diritto di difendersi provando.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha in piu’ occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica sia nota o comunque prevedibile per l’imputato, censurando, in concreto, le sole ipotesi in cui la riqualificazione dell’addebito assuma le caratteristiche di un atto a sorpresa.

La stessa Corte, inoltre, non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa e quello al contraddittorio non siano vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato siano gia’ presenti nella originaria imputazione: cio’, evidentemente, anche nella ipotesi in cui la nuova definizione giuridica, diversamente dal caso di specie, non fosse di per se’ prevedibile per l’imputato (v. fra le tante, sentenze 1 marzo 2001, Dallos c. Ungheria; 3 luglio 2006, Vesque c. Francia; 7 gennaio 2010, Penev c. Bulgaria; 12 aprile 2011, Adrian Constantin c. Romania; 3 maggio 2011, Giosakis c. Grecia; 15 gennaio 2015, Mihei c. Slovenia, nella quale ultima si e’ in particolare rilevato come l’imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l’oggetto della contestazione cosi’ come modificata nel corso del dibattimento).

In tale contesto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito come l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’articolo 521 c.p.p., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’articolo 111 Cost., comma 2, e dell’articolo 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novita’ che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).

Ne’, in tale dimensione, assume rilievo la prospettata diversita’ strutturale del fatto, non solo perche’ tale diversita’ non e’ configurabile nella specie, ma, soprattutto, perche’ nessuna prerogativa difensiva e’ stata violata e il diritto al contraddittorio e quello alla prova sono stati in concreto assicurati.

  1. E’ inammissibile per aspecificita’ il terzo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha spiegato che: a) il profitto del reato e’ stato quantificato in 36.636,00 Euro, cioe’ nell’utilita’ data o promessa al pubblico ufficiale; b) la fondatezza della pretesa ablativa non e’ sostanzialmente in contestazione; c) gli assunti relativi alla quantificazione dell’oggetto dell’ablazione erano generici.

Rispetto a tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso richiama quello si appello che, tuttavia, era genericamente strutturato, essendosi limitato l’imputato e valorizzare segmenti di dichiarazioni, senza tuttavia comprovare la invocata duplicazione degli importi che sarebbero stati corrisposti dal corruttore.

  1. Sono infondati anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso.

Quanto all’articolo 62 c.p., n. 4, la formulazione attuale recepisce l’aggiunta operata dalla L. 7 febbraio 1990, n. 190, articolo 2 la quale, nell’intento di rendere la circostanza in esame speculare all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7, ne ha esteso l’applicabilita’ ai delitti, come quello in esame, determinati da motivi di lucro; per questi ultimi reati si richiede la necessita’ del proposito da parte dell’agente di conseguire un danno di speciale tenuita’ – o del concreto conseguimento dello stesso – purche’ il danno o il pericolo “evento dannoso o pericoloso” causati risultino in concreto particolarmente lievi.

Ne discende che mentre per i delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, e’ sufficiente accertare la speciale tenuita’ del danno, senza che abbia rilievo la natura dell’evento dannoso o pericoloso, non cosi’ per i delitti determinati da motivi di lucro, per i quali e’ necessaria la sussistenza di entrambi gli elementi.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio indicato chiarendo, al fine di non ritenere sussistente la circostanza attenuante richiesta, come l’assenza di un profilo patrimoniale di danno nella specie non assuma decisiva valenza, attesa la esistenza di un danno non particolarmente lieve, tenuto conto anche del danno all’immagine arrecato al Comune per effetto del fatto necessariamente plurisoggettivo compiuto.

A considerazioni non diverse deve pervenirsi anche per quel che attiene alla circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 6, avendo la Corte chiarito come la dazione della somma di 10.000 Euro da parte dell’imputato non esaurisca il pregiudizio derivante dalla sua condotta.

Diversamente dagli assunti difensivi, giova ricordare che l’accertamento in sede penale di un’intesa corruttiva costituisce titolo della domanda risarcitoria proposta ex articolo 185 c.p. dalla parte che ha subito gli effetti della corruzione, cioe’ nella specie il Comune di Lodi, costituitosi parte civile, e comporta la condanna del corruttore e del corrotto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dal reato di corruzione (Sul tema, cfr., Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234368).

Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico e’ stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a valorizzare l’assenza nella specie di un danno patrimoniale, ed ad affermare l’estraneita’ del corruttore dalle altre voci risarcitorie.

  1. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ad al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, Comune di Lodi, che liquida in complessivi 3.500,00 Euro, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Comune di Lodi, che liquida in complessivi 3.500,00 Euro, oltre accessori come per legge.

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