Ordinanza, Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI-3 Civile, 15 ottobre 2020 – 21 gennaio 2021, n. 1096, Nullità del precetto – mancata notifica del titolo esecutivo:
In questa occasione i giudici di legittimità, richiamando la lettera dell’art. 480, II co., c.p.c., affermano che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo insieme o separatamente all’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, la quale può essere eccepita attraverso l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Difatti, la Corte, sfatando quanto era stato sostenuto dal giudice di prime cure, chiariva che la nullità dell’atto di precetto, comminata dall’art. 480, II co., c.p.c., è finalizzata a tutelare il diritto di difesa del debitore, al quale è data la possibilità di confrontare la somma precettata con il titolo esecutivo su cui essa si fonda.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23163-2018 R.G. proposto da:
G.D. e G.B., rappresentati e difesi dall’avvocato Gianfranco Ordine, domiciliati ex art. 366 c.p.c., comma 2,
in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
ricorrenti –
contro
G.M., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell’avvocato Marino
Bisconti, che la rappresenta e difende;
intimata –
avverso la sentenza n. 2586/2018 del Tribunale di Roma, depositata il 05/02/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 ottobre 2020 dal
Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
Svolgimento del processo
G.M. intimava ai fratelli G.B. e G.D. precetto di pagamento della somma di Euro 120.656,61, sulla base di un
rogito notarile di cessione di quote ereditarie sottoscritto fra le parti in data 31 luglio 2015.
I debitori precettati proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 1, lamentando, fra l’altro, che l’atto
di precetto non era stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, rilevando – ai fini che qui interessano – che la mera
contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo, non accompagnata dalla deduzione
di una specifica lesione dei diritti di difesa che sia derivata da tale vizio, determina l’irrilevanza del vizio
medesimo.
Avverso tale decisione G.B. e G.D. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Successivamente è stata depositata un atto di costituzione di nuovo difensore, munito di procura speciale.
L’intimata ha depositato un “atto di costituzione” contenente la sola indicazione del difensore “ai soli fini di
poter eventualmente partecipare all’udienza di discussione e di ricevere le comunicazioni di cancelleria”.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato
dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n.
197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Motivi della decisione
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente
provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle
note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Preliminarmente deve rilevarsi l’irritualità della costituzione in giudizio di G.M., la quale anzichè depositare
un controricorso, ha depositato un generico atto di nomina del difensore per la sola fase della discussione
orale; fase non prevista nel procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. Venendo all’esame del ricorso, con il
primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 479 c.p.c., dell’art. 480 c.p.c., comma 2, e dell’art.
617 c.p.c., sostenendo che la mancata notificazione del titolo esecutivo determina la nullità dell’atto di
precetto.
Il motivo è manifestamente fondato.
Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere
preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è
viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi
(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 – 01).
Non colgono nel segno le ragioni della decisione impugnata, che fanno riferimento ad un orientamento
giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione
nel caso in esame, in cui la nullità dell’atto di precetto è espressamente comminata, dall’art. 480 c.p.c.,
comma 2, Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio
certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di
raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano.
All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento delle ulteriori censure.
La sentenza impugnata è, dunque, cassata, ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è
possibile decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la nullità dell’atto di
precetto per le ragioni testè esposte. L’opposta-intimata deve essere, quindi, condannata al pagamento
delle spese di lite del processo di primo grado e del giudizio di merito, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, dichiara la nullità dell’atto di precetto notificato da istanza di G.M. a G.B. e G.D. in data 28 giugno
2016.
Condanna G.M. al pagamento delle spese processuali del grado di merito, liquidate in Euro 8.500,00, e
del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro
200,00, nonchè al pagamento delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021.