Sentenza, Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 23 marzo 2016, n. 12400, Falsità Materiale e Falsità Ideologica – Stesso documento – Escluso il concorso formale di reati:

In questa occasione i giudici di legittimità, ricordando l’orientamento giurisprudenziale dominante, hanno affermato che, in tema di concorso formale tra il reato di falsità materiale e ideologica, qualora la falsità interessi lo stesso documento, si configura solo il reato di falsità materiale poiché, trattandosi di un documento materialmente falso, è impossibile che esso sia anche idoneo ad ingannare i terzi in ordine al suo contenuto. È, pertanto, irrilevante se sia veritiero o meno un atto materialmente falso.

Sentenza, Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 23 marzo 2016, n. 12400:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 26.3.2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;

udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza pronunciata il 26.3.2015 la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Agrigento, in data 25.9.2013, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia (OMISSIS), in relazione ai reati di falsita’ materiale e di falsita’ ideologica commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui al capo d’imputazione.

Al (OMISSIS), in particolare, in qualita’ di medico del lavoro di una societa’ cooperativa, si contesta di avere contraffatto, in concorso con il legale rappresentante della suddetta societa’, gli elettrocardiogrammi e l’esame spirometrico, atti facenti fede fino a querela di falso, di alcuni lavoratori, sovrapponendo alla data originariamente apposta, attraverso l’uso del “bianchetto”, quella dell’8 giugno del 2009, e, di conseguenza, le attestazioni di idoneita’ al lavoro in cui si attestava falsamente che i predetti lavoratori erano stati giudicati idonei alla mansione lavorativa di operaio ad essi assegnata in quella data, laddove, in realta’, le relative visite mediche erano state effettuate nel pomeriggio del giorno successivo, vale a dire il 9 giugno del 2009.

Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Giuseppe Lo Dico, del Foro di Agrigento, lamentando: 1) violazione di legge in relazione agli articoli 476 e 479 c.p., con particolare riferimento alla mancanza del dolo, posto che, come spiegato dallo stesso (OMISSIS), lungi dall’agire allo scopo di favorire il (OMISSIS), titolare della societa’ da cui dipendevano i lavoratori sottoposti a visita medica, l’imputato ha modificato la data innanzi indicata non con l’intenzione di alterare il documento e di formare un falso, ma solo allo scopo di ricondurre tutte le visite di cui si discute al momento in cui era effettivamente iniziato l’iter clinico, vale a dire al giorno 8.6.2009, quando i lavoratori erano stati convocati dallo stesso imputato, iter che si era, poi, concluso il successivo 9.6.2009, come dimostrato, tra l’altro, dalla circostanza che in tale ultima data il (OMISSIS) aveva visitato un altro lavoratore, convocato, a differenza dei precedenti, in quel giorno, cui aveva rilasciato tutta la certificazione con la data del 9.6.2009; 2) violazione di legge in ordine al ritenuto concorso tra gli articoli 479 e 476 c.p., nel caso in esame non configurabile, in quanto la falsa attestazione della data di formazione degli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici dei lavoratori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non ha veste autonoma rispetto all’alterazione dei suddetti documenti, attenendo la falsita’ consistente nell’alterazione della data, alla essenza materiale del documento e non al suo contenuto ideale.

Il ricorso e’ fondato e va, pertanto, accolto, con riferimento al secondo motivo di impugnazione, che assorbe in se’ ogni ulteriore censura, sia pure con le precisazioni che seguiranno.

Ed invero, come chiarito da tempo dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimita’, nell’affrontare il tema del concorso formale tra falso ideologico e falso materiale, nel caso in cui la falsita’ concerne lo stesso documento, non puo’ ricorrere il reato di falso ideologico, in quanto, trattandosi di documento alterato o contraffatto, non e’ possibile che esso sia anche idoneo ad ingannare i terzi in ordine al suo contenuto di veridicita’, essendo, per l’appunto, irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso.

Puo’, dunque, affermarsi, che integra soltanto il delitto di falsita’ materiale di cui all’articolo 476 c.p., e non anche la “falsita’ ideologica” punita dall’articolo 479 c.p., la falsa rappresentazione della realta’ mediante l’alterazione di un documento pubblico, giacche’ in tal caso la falsita’ consiste nella alterazione della “genuinita’” del documento, come, ad esempio, nel caso di formazione di un verbale attestante l’espletamento di una riunione non svolta (cfr. Cass., sez. 5, 21/12/2005, n. 14292, rv 234580; Cass., sez. 5, 22/4/1997, n. 5495, rv. 208015; Cass., sez. 5, 27/9/2005, n. 38083, rv. 233076).

Orbene tale profilo non e’ stato minimamente preso in considerazione dalla corte territoriale.

Il giudice di secondo grado, infatti, confermando la valutazione operata dal giudice del rito abbreviato, da un lato, ha correttamente ritenuto configurabile il delitto di falsita’ materiale nella alterazione della data apposta sui referti degli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici relativi ai lavoratori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); dall’altro, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la sussistenza del falso ideologico con riferimento alle attestazioni di idoneita’ al lavoro degli operai in precedenza indicati, pur riconoscendo la contraffazione di tali attestazioni nella parte in cui recano la data dell’8.6.2009, dimostrata dalla circostanza che esse non potevano risalire ad una data anteriore al 9.6.2009, “in cui sono stati effettuati gli accertamenti da cui e’ disceso il giudizio di idoneita’” (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).

Evidente, dunque, l’aporia interpretativa, che va sanata, tra l’avere riconosciuto, al tempo stesso, in relazione ai medesimi documenti (le attestazioni di idoneita’ al lavoro) l’avvenuta contraffazione e la sussistenza del falso ideologico.

Si impone, pertanto, sul punto, un annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo per nuovo esame, da condurre alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati; esame che, ovviamente, involgera’ anche il profilo dell’elemento soggettivo del reato, che in tema di falsita’ documentale in atto pubblico, sia essa materiale o ideologica, si presenta come dolo generico, il quale, tuttavia, non puo’ essere considerato in “re ipsa”, in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiche’ il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (cfr., ex plurimis Cass., sez. 3, 14/5/2015, n. 30862, rv. 264328).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Palermo.