Sentenza, Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, n. 7941, 20 aprile 2016, Ricorso cumulativo tributario:

La vicenda traeva origine dalla proposizione di un unico ricorso tributario da parte di più contribuenti, impugnando diversi atti impositivi accomunati dalla unicità del tributo. I giudici di legittimità, dando continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, affermano che nel processo tributario, non prevedendo il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando l’articolo 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, si ritiene applicabili l’art. 103 c.p.c relativo al litisconsorzio facoltativo. Conseguentemente, è ammissibile la proposizione di un solo ricorso cumulativo di più contribuenti nei confronti di diversi atti impositivi, purché attengano ad identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. Se ciò non fosse, si rischierebbe un contrasto di giudicati.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, n. 7941, 20 aprile 2016:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15735-2010 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

intimati –

avverso la sentenza n. 40/2009 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che chiede il rinvio per produrre la cartolina di avvenuta notifica, nel merito chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo, assorbiti gli gli altri e in subordine per l’inammissibilita’ del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale di Torino ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contro distinte cartelle di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva chiesto il differenziale del canone televisivo non versato, oltre interessi, sanzioni e diritti di notifica per l’anno 2005. Il contribuenti, nel ricorso congiunto, avevano esposto di aver aderito ad un’iniziativa di protesta promossa da un’associazione a difesa dei consumatori contro lo scadimento qualitativo della programmazione televisiva della (OMISSIS) e di essersi autoridotti di parte del canone annuo dovuto, nella misura pari alla quota da loro identificata come sovraprezzo ingiustificato.

La CTR rilevava che il ricorso introduttivo era stato proposto da contribuenti diversi, destinatari di atti distinti, accomunati solo dalla tipologia del tributo, vale a dire il canone (OMISSIS) per l’anno 2005. Non sussistevano, dunque, i presupposti del litisconsorzio processuale necessario ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14. Neppure sussisteva il presupposto del litisconsorzio facoltativo, che ricorre quando l’impugnazione proposta da uno dei obbligati e’ fondata su elementi positivi comuni a tutti i destinatari. Inoltre era da escludere la legittimazione a proporre ricorso degli enti esponenziali di una generica indefinita categoria di contribuenti.

Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Con il primo motivo deducono i ricorrenti violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 14, 26, 29 e 62 e all’articolo 103 cod. proc. civ. dovendosi ritenere ammessa la proposizione di un ricorso collettivo nel caso di litisconsorzio facoltativo attivo previsto dall’articolo 103 c.p.c., comma 1, applicabile anche nel processo tributario. Hanno formulato i contribuenti il seguente quesito di diritto: “Voglia codesta eccellentissima Suprema Corte di Cassazione accertare e dichiarare la compatibilita’ del disposto di cui all’articolo 103 c.p.c., comma 1, in materia di litisconsorzio facoltativo originario, con la disciplina del processo tributario contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, nonche’, di conseguenza, accertare e dichiarare con specifico riferimento a detta giurisdizione tributaria, la legittimazione di due o piu’ parti – e quindi anche degli odierni ricorrenti – ad agire ed essere convenute nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni”.

Con il secondo motivo deducono contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, laddove la CTR ha dedotto l’inammissibilita’ del ricorso dal fatto di essere stato proposto da ente esponenziale di una generica indefinita categoria di contribuenti.

Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso e’ fondato. Invero questo collegio intende dare continuita’ al condivisibile principio espresso dalla Corte di legittimita’ con le sentenze n. 3692 del 16/02/2009, n. 4490 del 22/02/2013 e n. 171 del 10/01/1991 secondo il quale nel processo tributario, non prevedendo il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo articolo 1, comma 2, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilita’ con le sue norme, deve ritenersi applicabile l’articolo 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l’ammissibilita’ della proposizione di un ricorso congiunto da parte di piu’ soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. Nel caso che occupa i ricorrenti hanno proposto ricorsi di identico contenuto avverso distinte cartelle di pagamento, deducendo entrambi la non debenza di parte del canone televisivo dovuto per l’anno 2005, nella misura pari alla quota da loro identificata come sovraprezzo ingiustificato, in conseguenza dello scadimento qualitativo della programmazione televisiva della (OMISSIS). Si tratta, dunque, di identiche questioni dalle quali dipende la decisione della causa.

Alla stessa decisione si perverrebbe, peraltro, pur seguendo il diverso ed isolato arresto di cui alla decisione della Corte di legittimita’ n. 10578 del 30/04/2010, nella quale si evidenziava che nel giudizio tributario a natura precipuamente impugnatoria, la necessita’ di uno specifico e concreto nesso tra l’atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, cosi’ come richiesto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresi’ ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti, con la conseguente virtuale possibilita’ di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria. Invero nel caso che occupa la questione comune involge non solo il punto di diritto (carenza di motivazione della cartella, illegittimita’ del sovraprezzo) ma anche il punto di fatto (sproporzione tra ammontare del canone e scadente qualita’ della programmazione).

Il secondo motivo rimane assorbito.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Torino che decidera’ nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dei contribuenti, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Torino.

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