Sentenza, Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 26 febbraio 2021, n. 5425 – Protezione Internazionale:

I giudici di legittimità sono stai chiamati a rispondere al seguente quesito di diritto: “…Se sia o meno nulla l’audizione del richiedente asilo assunta dal giudice onorario su delega del giudice disegnato per la trattazione del ricorso proposto ai sensi dell’art. 35 bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 …”.Sul punto, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, confermando l’orientamento dominante,  affermano che la prassi di delegare l’audizione del richiedente asilo al giudice onorario non viola gli art. 10, commi 10 e 11, d.l.gs 116/2017 nonché l’art. 276 c.p.c., poiché al giudice onorario è normalmente demandata l’attività preparatoria o istruttoria, ad esempio l’escussione dei testimoni, relativa anche alle cause in cui in Tribunale giudica in composizione collegiale. In aggiunta, non è necessario che il giudice onorario sia parte del collegio giudicante, al fine di riferire sugli atteggiamenti di comunicazione non verbale assunti dal richiedente asilo, non avendo tale affermazione nessun appiglio normativo.

Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 26 febbraio 2021, n. 5425:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Presidente di Sez.

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 434-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

intimato –

avverso il decreto n. 4107/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 06/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Presidente CARLO DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte respingano il primo motivo di ricorso, rimettendo alla Prima Sezione la trattazione del secondo motivo, privo di rilevanza nomofilattica.

FATTI DI CAUSA

– II Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE, ha respinto il ricorso del sig. (OMISSIS), cittadino del Bangladesh, avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale di quella stessa citta’.

– Il sig. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

– Il ricorso e’ stato assegnato alle Sezioni Unite in relazione a questione di massima di particolare importanza enunciabile nei seguenti termini: se sia o meno nulla l’audizione del richiedente asilo assunta dal giudice onorario su delega del giudice designato per la trattazione del ricorso proposto ai sensi del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, articolo 35-bis.

E’ stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla L. di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

– Il primo motivo di ricorso pone la questione sopra indicata, che ha determinato l’assegnazione del ricorso stesso alle Sezioni unite.

Il ricorrente denuncia la nullita’ del decreto impugnato e la violazione del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35-bis, cit., e Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13, articolo 3, comma 4-bis, conv., con modif., in L. 13 aprile 2017, n. 46.

Premette che l’articolo 3, comma 4-bis, Decreto Legge cit. prevede che “Per la trattazione della controversia e’ designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio”, con disposizione speciale prevalente su quelle generali disciplinanti il rito camerale, di cui agli articoli 737 c.p.c. e ss., nonche’ sull’articolo 168-bis dello stesso codice, disciplinante la nomina del giudice istruttore. Osserva poi che il giudice della protezione internazionale non puo’, a pena di nullita’, omettere di fissare l’udienza per la comparizione delle parti tutte le volte che – come nella specie – manchi la videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo con la Commissione territoriale, in quanto il legislatore “ha inteso salvaguardare il principio di diretta percezione da parte del Giudice del racconto del richiedente la protezione internazionale, associando alle parole il volto, le espressioni, il tono della voce, la gestualita’ e ogni altro elemento di comunicazione non verbale che integra il mero apporto letterale del racconto trascritto”, ritenendo insufficiente la mera lettura di un verbale redatto da altri. Conclude, percio’, che deve ritenersi “necessario che almeno un componente del collegio giudicante sia osservatore diretto del richiedente nel momento in cui costui racconta la propria storia, cosi’ da poter riferire agli altri magistrati componenti anche quegli elementi non verbali, ma rilevanti, prima citati e dei quali costui ha avuto diretta percezione”.

Nella specie, invece, l’udienza con l’audizione del ricorrente era stata tenuta da un giudice onorario, che non faceva parte del collegio giudicante ed era stato a sua volta delegato dal giudice designato dal presidente per la trattazione della causa.

1.1. – La giurisprudenza di questa Corte, e in particolare della Prima Sezione civile, si e’ sin dall’inizio orientata nel senso di confermare la legittimita’ della prassi, seguita dalle sezioni specializzate di numerosi tribunali, di delegare l’udienza destinata all’audizione del richiedente asilo a un giudice onorario appartenente all’ufficio per il processo e non facente parte del collegio giudicante. Cass., Sez. VI-1, n. 3356 del 2019 e Sez. I, n. 4887 del 2020 hanno affermato che, in materia di protezione internazionale, non e’ affetto da nullita’ il procedimento nel cui ambito un giudice onorario del tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata, poiche’ il Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, articolo 10, recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attivita’, compresa l’assunzione di testimoni, ai giudici onorari anche nei procedimenti collegiali, mentre l’articolo 11 del medesimo decreto vieta l’assegnazione di affari ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35-bis. Cass., Sez. I, n. 7878 del 2020 ha poi puntualizzato che l’estraneita’ al collegio giudicante del giudice onorario delegato all’audizione del richiedente asilo non assume rilievo rispetto al principio di immutabilita’ del giudice, di cui all’articolo 276 c.p.c., dato che per i procedimenti camerali tale principio non opera con riferimento ad attivita’ svolte in diverse fasi processuali.

1.2. – In controtendenza rispetto, al rapido consolidamento di questo orientamento, confermato da numerosi altri precedenti (cfr., tra i piu’ recenti, Cass., Sez. VI-1, nn. 28966 e 28917 del 2020; Sez. II, nn. 28366 e 26699 del 2020; Sez. I, nn. 26258, 26257 e 26119 del 2020; Sez. III, n. 24463 del 2020), si e’ pero’ posta la sentenza della Prima Sezione n. 24363 del 2020, nella quale si presta attenzione a un altro profilo della questione, quello della validita’ della delega conferita al giudice onorario, e ha concluso per la nullita’ della stessa – e della conseguente attivita’ svolta dal giudice delegato – per violazione del principio delegata potestas delegari non potest, atteso che lo stesso giudice professionale, autore della delega, e’ a sua volta delegato dal collegio alla trattazione della causa; la delega al giudice onorario sarebbe invece legittima – viene precisato – se provenisse direttamente dal collegio.

E’ appunto l’affacciarsi di tale precedente dissonante, rispetto all’orientamento dominante, che ha reso opportuno l’intervento delle Sezioni unite.

1.3. – Queste sono dell’avviso che i rilievi svolti da tale precedente siano superabili e che vada confermato l’orientamento dominante.

1.3.1. – Detto orientamento muove dalla corretta considerazione che il giudice onorario legittimamente svolge attivita’ istruttoria delegata dal giudice professionale, essendo cio’ espressamente previsto dal gia’ richiamato Decreto Legislativo n. 116 del 2017, articolo 10, commi 10 e 11, a mente dei quali:

“10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa e’ assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario puo’ assistere alla camera di consiglio.

  1. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, puo’ delegare al giudice onorario di pace, inserito nell’ufficio per il processo, compiti e attivita’, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche’ non di particolare complessita’, ivi compresa l’assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dall’articolo 186-bis c.p.c. e articolo 423 c.p.c., comma 1, nonche’ i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive”.

L’assunzione dell’audizione del richiedente asilo rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario, attesa l’evidente analogia con l’assunzione dei testimoni e il carattere esemplificativo dell’elencazione di cui sopra.

1.3.2. – Ne’ la validita’ del processo e’ inficiata dalla circostanza che il giudice onorario, delegato all’attivita’ istruttoria, non fa poi parte del collegio giudicante. Da tempo, infatti, e’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’avviso che nei procedimenti camerali – qual e’ quello di cui qui si discute, ai sensi del Decreto Legislativo n. 13 del 2017, articolo 3, comma 4-bis, e del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35-bis, comma 9, citt. – il principio dell’immutabilita’ del giudice, sancito dall’articolo 276 c.p.c., opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa e’ introitata in decisione, e pertanto non viene violato per il fatto che il collegio in tale momento abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali (Cass., Sez. nn. 545 del 1981, 2350 del 1990, 19216 del 2005; Sez. II, n. 4527/1984), sicche’ non rileva la circostanza che il giudice che ha proceduto all’attivita’ istruttoria non faccia poi parte del collegio giudicante (Cass., Sez. I, nn. 7757 del 1990, 20166 del 2004, 5060 del 2007, 16738 del 2011, tutte in tema di procedura prefallimentare, caratterizzata appunto dallo svolgimento di una fase istruttoria davanti al giudice delegato, la cui presenza nel collegio operante nella fase successiva, quella della decisione, non e’ ritenuta indispensabile). La rilevanza dell’articolazione del giudizio civile in fasi, ai fini del principio di immodificabilita’ del giudice, e’ del resto esplicitata nella stessa disciplina fondamentale dell’immutabilita’ del giudice nel processo civile, quella dettata per il rito ordinario dall’articolo 276 c.p.c., comma 1, secondo periodo: a mente del quale alla decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione”, non anche all’istruzione.

1.3.3. – La tesi, poi, del carattere sub-delegato dell’attivita’ del giudice onorario assegnato all’ufficio per il processo, formulata da Cass. 24363/2020, cit., e contestata dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, non persuade.

Il Decreto Legge n. 13 del 2017, articolo 3, comma 4-bis, (riportato testualmente sopra, al § 1 della narrativa in fatto) parla di designazione, disposta dal presidente della sezione specializzata in favore di un componente del collegio, per la trattazione della controversia; non parla cioe’ di delega, come invece si legge, ad esempio, nell’articolo 350 c.p.c., comma 1, sul giudizio di appello (“il presidente del collegio puo’ delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti”), o nella L. Fall., articolo 15, commi 2 e 6, nel testo attualmente in vigore, quanto al procedimento prefallimentare (“…se vi e’ delega alla trattazione ai sensi del comma 6…”; “Il tribunale puo’ delegare al giudice relatore l’audizione delle parti”). Ne’ trova qui applicazione la previsione della delega dell’assunzione dei mezzi istruttori disposta dal presidente del collegio in favore di uno dei suoi componenti, ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 3, comma 2, con riferimento al rito sommario di cognizione: rito che nelle controversie di protezione internazionale non trova piu’ applicazione, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 19 del medesimo decreto ad opera del Decreto Legge n. 13 del 2017, che ha dedicato al rito della protezione internazionale una disciplina apposita, contenuta appunto nel gia’ richiamato articolo 3, comma 4-bis, nonche’ nel Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 35-bis, inserito dall’articolo 6, comma 1, lettera g).

La designazione, com’e’ noto, e’ istituto diverso dalla delega: quest’ultima consiste nel conferimento al delegato dell’esercizio di un potere che spetta al delegante; la prima, invece, consiste nella indicazione del soggetto investito di un potere che e’ sin dall’origine suo, non gia’ del designante. Il legislatore ha cioe’ stabilito che, di regola, la trattazione della controversia di protezione internazionale non sia collegiale, bensi’ affidata ad uno dei componenti del collegio, cosi’ come, nel rito ordinario di cognizione, la trattazione della causa non e’ compito del collegio, bensi’ del giudice istruttore, che non e’ un delegato del collegio.

La trattazione di cui al Decreto Legge n. 13 del 2017, articolo 3, comma 4-bis, comprende certamente l’audizione del richiedente asilo e l’attivita’ istruttoria in generale. Il termine “trattazione” e’ di per se’ suscettibile di accezione ampia, come conferma l’esempio dei gia’ richiamati commi secondo e sesto della L. Fall., articolo 15: la “trattazione ai sensi del comma 6”, richiamata al comma 2, infatti, testualmente comprende “l’audizione delle parti” e si estende anche “all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio” (comma 6). Nulla lascia intendere che nell’articolo 3, comma 4-bis, cit., il termine sia stato invece usato in una particolare accezione restrittiva, che del resto contraddirebbe le dichiarate finalita’ di semplificazione ed accelerazione delle procedure poste a base del decreto-legge.

Il componente del collegio giudicante, designato dal presidente della sezione per la trattazione, e’ dunque titolare di poteri propri, includenti anche l’assunzione dell’audizione del richiedente asilo.

Questa, pertanto, ben puo’ essere da lui delegata al giudice onorario senza che sia violato il divieto di subdelega.

1.3.4. – Resta da darsi carico dell’argomento usato con maggior convinzione dal ricorrente per contestare la legittimita’ dell’assunzione dell’audizione del richiedente asilo ad opera del giudice onorario inserito nell’ufficio per il processo; argomento consistente, come si e’ visto, nella necessita’ che il giudice che ha assunto l’audizione faccia poi parte del collegio giudicante – dal quale invece e’ escluso il giudice onorario delegato – affinche’ possa riferire agli altri componenti del collegio quegli “elementi di comunicazione non verbali”, che egli avrebbe avuto l’opportunita’ di cogliere e la cui valorizzazione sarebbe a fondamento della stessa previsione della videoregistrazione del colloquio con la commissione territoriale, nel Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 14, cit., nonche’ dell’obbligo di rinnovare l’audizione, in caso di mancanza della videoregistrazione, davanti al tribunale ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 11.

Ora, se e’ vero che un riferimento ai “risvolti non verbali” delle dichiarazioni del richiedente asilo figura effettivamente nel precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente (Cass., Sez. I, n. 17717 del 2018), e’ anche vero che tale riferimento non e’ stato operato a dimostrazione della necessita’ del rinnovo dell’audizione da parte del tribunale, dato che il precedente in questione ha poi concluso, al contrario, nel senso che la non disponibilita’ della videoregistrazione del colloquio del richiedente con la commissione territoriale non impone, di per se’, il rinnovo del colloquio con il tribunale, bensi’ la sola convocazione dell’udienza di comparizione delle parti, come testualmente disposto dal richiamato comma 11 dell’articolo 35-bis.

In ogni caso, gli elementi di comunicazione non verbali delle dichiarazioni orali non ricevono, nel processo civile, la valorizzazione pretesa dal ricorrente, come e’ dimostrato dal fatto che l’ordinamento processuale civile non prevede che del collegio giudicante faccia necessariamente parte il giudice che ha proceduto all’istruzione, secondo quanto gia’ osservato sopra (§ 1.3.2).

Ne’ potrebbe ritenersi che tale regola, valevole in generale per il processo civile, sia derogata nello specifico campo della protezione internazionale. Manca, invero, qualsiasi dato testuale che lo autorizzi e mancano, altresi’, indicazioni o spunti ermeneutici in tal senso negli stessi lavori preparatori della disciplina legislativa di riferimento, i quali non contengono alcun richiamo agli elementi di comunicazione non verbali, valorizzati dal ricorrente. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 13 del 2017, la nuova previsione (poi di fatto, peraltro, mai attuata) della videoregistrazione del colloquio con la commissione territoriale e’ motivata, assieme ad altre novita’ introdotte dal medesimo decreto, esclusivamente con generiche finalita’ acceleratorie (con le quali peraltro contrasterebbero, come gia’ si e’ osservato, le invocate modalita’ procedurali).

1.4. – Il primo motivo di ricorso va pertanto respinto.

– Con il secondo motivo, denunciando omesso esame di fatto decisivo, si lamenta che il tribunale non abbia tenuto in considerazione la minore eta’ del ricorrente, alla data della fuga dal suo paese, quale elemento di vulnerabilita’ ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.1. – Il motivo e’ inammissibile per genericita’. Non e’ infatti chiarito dal ricorrente perche’ la sua minore eta’ (non al momento del rimpatrio, bensi’) al momento della fuga dal paese di origine sia rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, piu’ specificamente ai fini della esposizione – in caso di rimpatrio – al rischio di riduzione del godimento dei suoi diritti fondamentali al di sotto della soglia minima della dignita’ umana, come ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass., Sez. I, n. 4455 del 2018 e Cass., Sez. U., n. 29459 del 2019).

– Il ricorso va in conclusione respinto.

In mancanza di attivita’ difensiva della parte intimata, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

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