Sentenza, Tribunale di Lucca, n. 1083 del 12.06.2015, Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – Irregolarità nella notifica:
La vicenda traeva origine dalla irregolare notifica del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento presso terzi all’opponente, il quale aveva notizia del processo esecutivo dalla direttrice di banca, non essendo stato neppure iscritto al ruolo il pignoramento. L’opposto, conseguentemente, eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e, nel merito, l’esistenza nel contratto d’affitto d’azienda di una clausola arbitrale. Il debitore, a sostegno delle proprie ragioni, deduceva che la cassetta della posta all’epoca dei fatti non c’era e che il postino aveva commesso un falso ideologico, proponendo quindi querela di falso. Il Tribunale, in definitiva, accoglieva le domande dell’opposto, affermando che il termine di cui all’art. 650, III co., c.p.c decorre da quando il debitore abbia avuto conoscenza regolare del pignoramento, non contando, ai fini del decorso del suddetto termine, che egli, per nullità della notifica, abbia avuto notizia aliunde del processo esecutivo.
Tribunale di Lucca, n. 1083 del 12.06.2015:
1xxxxxx opponeva tardivamente, ex art. 650 c.p.c., il D.I. n.457/2010,
emesso dal tribunale di Luccaxxx. srl, di pagare la somma di euro 107.156,98,
oltre accessori e spese di procedura, dovuta, secondo la prospettazione
dell’ingiungente, in relazione ad un contratto d’affitto d’azienda concluso dalle
parti in data 26.6.2007, a rogito del notaio xxx., n.28622 di rep., a titolo di
rimborso di spese di straordinaria manutenzione, facenti carico, in base alle
previsioni contrattuali, all’affittante xx ed anticipate da essa affittuaria.
Nel proporre opposizione la xxxx evidenziava, fra l’altro, che la sua sede legale
coincideva con i locali condotti in locazione dalla ingiungente in forza del
contratto d’affitto d’azienda, relativo ad impresa esercente attività dì bar –
pasticceria; che aveva avuto informalmente conoscenza del decreto quando nel
mese di agosto 2010 era stata chiamata dalla direttrice della banca presso la
quale intrattiene il proprio conto, che le aveva rappresentato l’esistenza di un
pignoramento presso terzi per un importo di oltre 114.000,00 euro; che non le
era stato possibile esaminare l’originale dell’emesso decreto ingiuntivo e le
afferenti relate di notifica, atteso che la xxxx, alla data di notificazione
dell’opposizione tardiva, non aveva ancora iscritto a ruolo l’esecuzione presso
terzi; che non aveva avuto prima conoscenza del decreto e ciò era
probabilmente dovuto al fatto che la posta indirizzata ad essa opponente era
ritirata dalla stessa società opposta: al riguardo rappresentava che al momento
della stipula del contratto d’affitto d’azienda non aveva modificato la propria
sede legale che era presso i locali (di bar – pasticceria) dove veniva esercitata
l’azienda e che per accordo o consuetudine tra le parti l’affittuaria riceveva
anche la posta indirizzata all’affittante, che provvedeva successivamente e
periodicamente a ritirarla, di solito al momento del pagamento mensile del
canone d’affitto; che era probabile quindi che per fatto del terzo, cioè della
stessa ingiungente, le era stato impedito d’avere conoscenza dei decreta; che
ciò legittimava l’opposizione tardiva; che, per il resto, il decreto ingiuntivo era
nullo siccome emesso in presenza di clausola arbitrale (art. 19 del contratto
d’affitto d’azienda); che, in ipotesi, la domanda di restituzione era infondata
siccome relativa a spese che, in base alle previsioni contrattuali, dovevano
essere sostenute dall’affittuaria; che, in ulteriore ipotesi, il credito che sarebbe
stato riconosciuto all’opposta andava compensato con quello spettante ad essa
opponente in forza della sentenza n. 877/2010 dei 7.7.2010, che aveva
dichiarato la risoluzione del contratto d’affitto d’azienda, condannando
l’opposta a pagare l’indennità d’occupazione.
Tanto evidenziato, concludeva in citazione rassegnando conclusioni di rito e di
merito analoghe a quelle trascritte in epigrafe.
Nel giudizio d’opposizione tardiva si costituiva l’opposta eccependo, in via
preliminare, la decadenza dell’opponente dal diritto di proporre l’opposizione
tardiva, non essendo stata questa proposta entro 10 giorni dal primo atto
esecutivo; contestando nel merito la sussistenza dei presupposti
dell’opposizione tardiva, al riguardo evidenziando che la notifica era avvenuta a
mezzo posta, nel pieno rispetto della disciplina legale, e, in ipotesi, assumendo
la piena fondatezza dell’azione di pagamento proposta in via monitoria.
All’udienza di trattazione, esaminata la relata di notifica prodotta in giudizio
dall’opposta, la xxxxx proponeva querela di falso incidentale, al riguardo
osservando che soltanto nel settembre 2010, e cioè dopo i fatti di causa, era
stata installata una cassetta delle lettere, mentre in precedenza una simile
cassetta non era presente, sicché l’agente postale era incorso in un evidente
falso ideologico quando, sia in relaziona alla notifica del decreto ingiuntivo sia
in relaziona a quella del precetto e del pignoramento, nel redigere l’avviso di
ricevimento e il successivo avviso di deposito aveva dato atto di avere
immesso gli avvisi de quibus nella cassetta delle lettere.
Autorizzata, dopo l’interpello, la proposizione della querela di falso ed istruita la
stessa con le prove orali richieste dalle parti, la causa era rimessa al collegio
per la decisione all’udienza del 27/2/2015 sulle conclusioni trascritte in
epigrafe.
L’eccezione di decadenza, avanzata dall’opposta ex art. 650, co.3 c.p.c., è
destituita di fondamento sotto due differenti profili.
Anzitutto, la disposizione invocata stabilisce che “l’opposizione non è più
ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto d’esecuzione”. Nell’espropriazione
mobiliare presso il debitore, in quella immobiliare e nell’esecuzione presso terzi
il primo atto d’esecuzione è il pignoramento, sicché è dalla notificazione di tale
atto che decorre il termine di dieci giorni per proporre opposizione tardiva. Il
termine non decorre invece dalla notificazione del precetto, non costituendo
questo ancora un atto dell’esecuzione. Non rileva, inoltre, ai fini della
decorrenza del termine de quo, che il debitore esecutato abbia avuto notizia
aliunde del processo esecutivo, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, ove
l’attrice sarebbe stata informata, a metà agosto 2010, dalla direttrice della
banca presso cui intrattiene il proprio conto corrente ordinario, dell’esistenza di
una procedura espropriativa presso terzi. Invero, come sarà deciso tra poco, la
querela di falso, che involge anche la relata di notifica dell’atto di pignoramento
presso terzi, è fondata, sicché difetta lo stesso atto (notificazione dei
pignoramento), dal quale far decorrere il termine in esame.
Peraltro, in ipotesi, il termine d’opposizione de quo, avendo natura processuale
ed essendo pertanto soggetto alla sospensione feriale dei termini, incominciava
a decorrere dal 16/9/2010, mentre l’opposizione è stata proposta in data
6/9/2010. Del tutto fantasiosa, in diritto, è la tesi coltivata negli scritti
conclusionali dall’opposta, secondo cui l’opponente, avendo proposto
opposizione tardiva in data 6/9/2010 (cioè durante il periodo feriale), avrebbe
rinunciato alla sospensione feriale dei termini, così incorrendo (verrebbe da
dire, retroattivamente), nella decadenza prevista dall’art.650 c.p.c. L’evidenza
della non conformità al diritto, e prima ancora a logica, di tale tesi, giustifica
l’omissione di una più articolata confutazione.
La querela di falso incidentale è fondata e merita accoglimento.
L’espletata istruttoria ha dimostrato chiaramente che soltanto nel settembre
2010, proprio in ragione dei fatti di causa, l’opponente installò una cassetta
della corrispondenza, sul muro esterno del luogo dove è posta la sua sede
legale (v. testi Ro., Or.).
In precedenza, come confermato dai testi xxxx., e come risulta anche dai doc.
52 e 53, quest’ultimo consistente in fotografie estratte da Google Maps,
ritraenti i luoghi di causa, prima e dopo l’installazione della cassetta della
corrispondenza, quest’ultima non era presente, né era presente una buca delle
lettere riferibile all’affittuaria.
Pertanto, l’agente postale (forse barrando una casella dell’avviso di ricevimento
per un’altra) è incorso in un evidente falso ideologico.
Dall’accoglimento della querela di falso discende la dimostrazione della
irregolarità (nullità) della notificazione, sia del decreto ingiuntivo che dei
successivi atti di precetto e pignoramento, in conseguenza della quale
l’opponente non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto.
D’altro canto, davvero singolare è stata la condotta processuale dell’opposta
che, nel diverso giudizio promosso dall’opponente al fine di ottenere la
declaratoria di risoluzione del contratto d’affitto d’azienda per morosità della
affittuaria e la condanna dell’opposta al pagamento dell’indennità
d’occupazione, giudizio pure incardinato contestualmente a quello monitorio e
la cui udienza di discussione si è tenuta in data 26.5.2010, cioè dopo la stessa
emissione del decreto opposto, nessun riferimento ha fatto al decreto
ingiuntivo ottenuto. Circostanza questa che concorre ancor più a dimostrare
che l’opponente non aveva avuto alcuna notizia del decreto opposto.
Pertanto, l’opposizione tardiva è ammissibile ed è anche fondata, in relazione
all’eccezione preliminare di rito, che è assorbente.
L’art. 19 del contratto d’affitto, d’azienda devolve, infatti, ad arbitrato rituale le
controversie che fossero derivate dall’esecuzione del contratto d’affitto
d’azienda, tra le quali senz’altro rientra l’azione di restituzione delle spese di
manutenzione straordinaria anticipate dall’affittuario. Il decreto opposto è stato
emesso, pertanto, in difetto di un presupposto processuale, sicché ne va
dichiarata la nullità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come
da notula in atti, che applica i massimi dello scaglione di riferimento, soluzione
giustificata dalla complessità della lite e dai complessi adempimenti, anche in
via d’urgenza, compiuti dal difensore dell’attrice. Inoltre, l’opposta è
condannata a restituire all’opponente la tassa di registro del decreto opposto,
pari ad euro 3.227,00, che lo Stato, stante il vincolo di solidarietà, e non
avendovi provveduto l’opposta, che pure aveva chiesto il decreto, ha riscosso
dall’opponente, come da questa documentato nel corso del giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale di Lucca, decidendo in via definitiva, così provvede:
accoglie la querela di falso e, per l’effetto, dichiara la falsità ideologica della
relata di notifica del decreto opposto n. 457/2010 e dei successivi e collegati
atti di precetto e di pignoramento presso terzi;
accoglie l’opposizione tardiva e, per l’effetto, dichiarata l’incompetenza dei
giudice adito, stante la devoluzione ad arbitri della cognizione della
controversia, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
assegna termine di giorni trenta per la riassunzione della causa dinanzi agli
arbitri rituali;
condanna Mxx a restituire ad xxxxx la somma di euro 3.227,00;
condanna xx a pagare in favore di xxx le spese di lite che si liquidano in euro
567,37 per spese vive ed euro 25.254,00 per compenso professionale, oltre
accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti) e rimborso spese generali (15%).