Sentenza, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 19 aprile 2021, n. 10243, Giudizi “de potestate” – Residenza abituale del minore al momento della domanda- Giurisdizione del giudice italiano
La vicenda traeva origine dalla proposizione da parte della madre di un minore, con residenza stabile in Italia da più di un anno, della domanda ex artt. 330 e 333 c.c. dinanzi al giudice italiano. Il padre, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello statunitense, dinanzi al quale pendevano altri simili procedimenti.I giudici di legittimità, sulla base della nozione di “residenza abituale” prevista all’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 e definita dalla costante giurisprudenza come il luogo in cui il minore, a causa di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei suoi legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in quel luogo della sua vita quotidiana di relazione; ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, poiché la minore al momento della proposizione della domanda “de potestate” era residente in Italia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f.
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez.
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22420-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), quale genitore esercente la potesta’ genitoriale di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. 172/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il 30/07/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede, previa declaratoria di inammissibilita’ del primo motivo del ricorso, dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano.
RILEVATO
CHE:
1.- La signora (OMISSIS), con ricorso in data 6 dicembre 2018, chiedeva al Tribunale per i minorenni di Firenze che fosse attribuita esclusivamente a se’ l’esercizio della responsabilita’ genitoriale sulla figlia (OMISSIS), nata il (OMISSIS), trasferita in Italia con la madre nel (OMISSIS); che fosse dichiarata la sospensione del padre, signor (OMISSIS), dall’esercizio della responsabilita’ genitoriale e fossero adottati i provvedimenti piu’ convenienti per la minore, ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c.
Il convenuto, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, giurisdizione che affermava essere del giudice statunitense, presso il quale pendeva, dinanzi alla Corte di San Francisco della California, un procedimento iniziato dalla stessa signora (OMISSIS), nell’aprile 2011, in merito alla responsabilita’ genitoriale del coniuge, all’affidamento e al regime di visita della minore.
2.- Il tribunale dichiarava non luogo a provvedere per difetto di giurisdizione, vista la pendenza di un analogo procedimento dinanzi alla Corte di San Francisco, la quale aveva emesso ulteriori pronunce (in data 14 maggio e 19 giugno 2018) a seguito del trasferimento della minore in Italia e, in data 25 giugno 2019, aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla (OMISSIS) e adottato ulteriori provvedimenti.
3.- In accoglimento del reclamo della signora (OMISSIS), la Corte d’appello di Firenze, con decreto del 30 luglio 2020, dichiarava la giurisdizione del giudice italiano e rimetteva le parti dinanzi al primo giudice.
Ad avviso della Corte, alla data di presentazione del ricorso (6 dicembre 2018), si era ormai conclusa la fase processuale (definita sub-procedimentale) dinanzi alla Corte californiana che aveva provveduto sui rapporti tra padre e figlia fino al giugno 2019; la proposizione di un nuovo ricorso da parte del signor (OMISSIS) dinanzi ai giudici americani in data 2 aprile 2019, quando gia’ pendeva il procedimento dinanzi ai giudici italiani, non era idonea ad integrare la litispendenza, sebbene avesse assunto per ragioni amministrative lo stesso numero di registro del procedimento instaurato in precedenza; inoltre la minore aveva doppia cittadinanza (italiana e statunitense) e una stabile residenza in Italia dove viveva a Firenze con la madre e frequentava la scuola.
4.- Avverso questo provvedimento e’ proposto “ricorso per regolamento di giurisdizione” affidato a due motivi, notificato il 31 agosto 2020, con il quale il signor (OMISSIS) ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano; la signora (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Nella requisitoria scritta il PG ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano.
CONSIDERATO
CHE:
1.- Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando violazione dell’articolo 13 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, ratificata con L. 18 giugno 2015, n. 101 (sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita’ genitoriale e le misure di protezione dei minori), chiede di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore della giurisdizione californiana, preventivamente adita ed investita del compito di disciplinare la responsabilita’ genitoriale, l’affidamento e il diritto di visita della figlia minore. Egli sostiene che da nessun documento di causa si possa desumere che quello californiano fosse un “sub-procedimento”, ne’ che questo (al momento in cui la (OMISSIS) aveva adito il giudice italiano nel dicembre 2018) si fosse “concluso” con provvedimenti definitivi o aventi valore di giudicato, come quelli adottati dal giudice californiano, tra gli altri, il 15 (o 14) maggio e 20 (o 19) giugno 2018, tutti provvisori, urgenti e non satisfattivi per le parti, tanto piu’ che i provvedimenti che disciplinavano i rapporti tra le parti e i diritti di visita tra padre e figlia valevano solo sino all’anno successivo (giugno 2019). Il ricorrente segnala come significativo il fatto che, dopo il provvedimento del 20 (o 19) giugno 2018, ancora il successivo 7 (o 17) agosto 2018 egli aveva chiesto l’emissione di un ulteriore ordine temporaneo che non era stato discusso per i rinvii delle udienze provocati dalla condotta dilatoria della difesa della (OMISSIS).
Con il secondo motivo si deduce la violazione della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, in ragione dell’insussistenza di motivi idonei a giustificare la giurisdizione del giudice italiano, nemmeno ai fini dell’adozione di provvedimenti d’urgenza, ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione citata.
2.- La (OMISSIS) ha eccepito che il regolamento in esame non sarebbe ammissibile sulla questione della sussistenza della giurisdizione italiana, ostandovi l’articolo 37 c.p.c., come modificato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 73 di riforma del diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il comma 2, menzionando solo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici speciali.
3.- L’eccezione e’ infondata, alla luce del principio secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione e’ ammissibile relativamente alla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, senza che vi osti la circostanza che l’articolo 37 c.p.c. – cosi’ come modificato dalla L. n. 218 del 1995, articolo 73 – menzioni il difetto di giurisdizione del giudice nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacche’ il rinvio recettizio operato dall’articolo 41 c.p.c. all’articolo 37 cit. codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche alla stessa L. n. 218 del 1995, articolo 11 che disciplina, appunto, la rilevabilita’ del difetto di giurisdizione del giudice italiano (Cass. SU n. 6585 del 2006, 4461 del 2009).
4.- Il regolamento e’, pero’, inammissibile perche’ proposto avverso una decisione della Corte d’appello e percio’ al di fuori dei casi previsti dall’articolo 41 c.p.c. (“finche’ la causa non sia decisa nel merito in primo grado”). L’esperibilita’ degli ordinari mezzi di impugnazioni esclude infatti l’ammissibilita’ del regolamento di giurisdizione. Ed infatti, e’ noto (a partire da SU n. 2466 del 1996) che il disposto della prima parte dell’articolo 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo e’ radicato ha efficacia preclusive del regolamento preventivo di giurisdizione; di conseguenza, il regolamento non e’ proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione della questione di giurisdizione puo’ essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l’ordinario svolgimento del processo. Nella specie, il regolamento e’ proposto per insorgere contro un provvedimento decisorio emesso dalla Corte fiorentina in sede di reclamo, dunque e’ inammissibile.
5.- E tuttavia, l’istanza di regolamento e’ convertibile in ricorso straordinario per cassazione, sussistendone i presupposti (Cass. SU n. 14952 del 2007), in quanto proposto tempestivamente e diretto verso provvedimenti del giudice minorile in materia “de potestate”, i quali, secondo il piu’ recente indirizzo interpretativo di questa Corte, si ritengono aventi i caratteri della decisorieta’ e definitivita’ e, avendo attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non revocabili o modificabili, salva la sopravvenienza di fatti nuovi (Cass. SU n. 32359 del 2018, sez. 6-1 n. 1668 del 2020). Nel caso in cui ad essere impugnate con ricorso straordinario siano le pronunce, di per se’ prive di autonoma valenza di decisorieta’ e definitivita’, che disciplinano i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda puo’ essere portata all’esame del giudice, tali pronunce – avendo la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo e’ preordinato – in tanto sono ricorribili per cassazione in quanto tale atto abbia i caratteri della decisorieta’ e definitivita’ (cfr. Cass. SU n. 11026 del 2003). Si spiega, dunque, perche’ sia ricorribile per cassazione l’impugnato decreto declinatorio della giurisdizione, in quanto reso dalla Corte fiorentina in funzione strumentale all’esame di una domanda idonea a determinare una discussione sul merito che sfoci in provvedimenti giurisdizionali ricorribili per cassazione, quali sono, per le ragioni gia’ dette, i provvedimenti “de potestate”.
6.- Venendo al fondo della questione controversa, l’istanza del (OMISSIS) e’ di fare dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in tal senso, essa e’ ammissibile, sebbene in parte prospettata in ragione della sussistenza della giurisdizione dei giudici stranieri – sulla quale non compete alle Sezioni Unite pronunciarsi, non rientrando nelle loro attribuzioni istituzionali – e per motivi concernenti la litispendenza ed anche il decreto impugnato trae argomenti, a sostegno della giurisdizione italiana, da ragioni inerenti alla litispendenza (esclusa dalla Corte territoriale) dei giudizi italiano e straniero.
La litispendenza e’, tuttavia, una questione di rito – inerente alla identita’ delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente – non interferente con la questione di giurisdizione, che concerne invece l’astratta titolarita’ in capo al giudice adito della potestas iudicandi, cui e’ riconosciuta anche la potesta’ di decidere sulla litispendenza internazionale (SU n. 28675 del 2020). In tal senso la motivazione in diritto del decreto impugnato deve essere corretta, a norma dell’articolo 384 c.p.c., comma 4, non avendo tale errore prodotto effetti sul dispositivo che e’ corretto in diritto.
7.- L’istanza del (OMISSIS), diretta, nella sostanza, a fare dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano, e’ infondata, alla luce del principio secondo cui, in tema di giurisdizione sui provvedimenti “de potestate”, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo, per principio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale.
Questa Corte ha chiarito che la nozione di “residenza abituale” nella Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 citata (articolo 5) – che ha rivisitato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con L. 24 ottobre 1980, n. 742 (sulla competenza delle autorita’ e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, articolo 1) corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtu’ di una durevole e stabile permanenza, ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in detta localita’ della sua quotidiana vita di relazione (Cass. SU n. 28329 del 2019, n. 8042 e 32359 del 2018, n. 5418 del 2016).
Nel caso di specie, e’ pacifico che la minore (OMISSIS), al momento della proposizione del ricorso, aveva da piu’ di un anno stabile residenza in Italia, ove vive con la madre e frequenta la scuola, dunque in Italia ha consolidato una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psico-fisico.
Ne consegue che, in base al menzionato criterio di collegamento, il giudice italiano ha giurisdizione nella causa e il relativo motivo di ricorso e’ infondato.
8.- Il secondo motivo (v. sub 1) travisa il contenuto della domanda proposta dalla signora (OMISSIS), che e’ finalizzata ad ottenere i provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 c.c. e non l’emissione in via cautelare delle misure di protezione di cui all’articolo 11 della citata Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 e, di conseguenza, non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, risultando pertanto inammissibile. Ne’ viene in gioco una ipotesi (neppur dedotta in causa) di sottrazione internazionale di minori, che e’ oggetto della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con L. 15 gennaio 1994, n. 64.
9.- In conclusione, il ricorso e’ rigettato e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice italiano. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi.