Ordinanza interlocutoria, Corte di Cassazione, I Sezione Civile, 5 ottobre 2021, n. 26932, Divorzio – Pensione di reversibilità all’ex coniuge

La Corte di Cassazione ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’art. 9, III co., della L. 898/1970, interpretato alla luce dell’art. 5 della L. 263/2005, poiché sembrerebbe sussistere un conflitto tra la predetta norma e gli artt. 2 e 3, II co., della Costituzione. Il nodo della questione, da cui sorgerebbero evidenti disparità di trattamento, risiede nel capire se il coniuge divorziato, avente diritto a una quota della pensione di reversibilità dell’altro, debba essere stata destinatario di una pronuncia passata in giudicato che gli abbia riconosciuto il diritto all’assegno divorzile o siano sufficienti in tal senso i soli provvedimenti provvisori presidenziali.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ordinanza 5 ottobre 2021, n. 26932

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 31442/2018 proposto da:

C.C.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Ciro Centore, per procura speciale stesa in

calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

S.M.T., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. Luisa Petrone, con la quale elettivamente domicilia in Roma, presso lo

studio dell’Avv. Stella Mauro, alla via Alfonso Miola, n. 68. – controricorrente –

e nei confronti di:

I.N.P.S., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Antonella Patteri, Luigi Caliulo, e Sergio Preden, come da procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale e presso gli stessi elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell’Avvocatura

centrale dell’Istituto.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di NAPOLI, n. 2475/2018, pubblicata il 28

maggio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 settembre 2021

dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha accolto l’appello

proposto da S.M.T. (coniuge superstite) avverso la sentenza del Tribunale Napoli

Nord n. 1373/2017 del 22 maggio 2017 ed ha rigettato la domanda proposta da

C.C.G. (coniuge divorziato) di riconoscimento di una quota di pensione di

reversibilità spettante ad O.A., deceduto il (OMISSIS), dichiarando l’irripetibilità delle

somme già percepite dalla C. in forza della sentenza di primo grado e della natura

alimentare dei crediti agiti.

2. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato il diritto della C., quale coniuge

divorziato, cui spettava l’assegno divorzile, a percepire una quota del 13% della

pensione di reversibilità e aveva rigettato le domande proposte in via

riconvenzionale dall’INPS, compensando per intero le spese di lite.

3. La Corte di appello di Napoli ha rilevato che la sentenza della Corte di appello

che, in altro giudizio, aveva riconosciuto un assegno divorzile in favore della C. non

era passata in giudicato, perchè era stata cassata dalla Corte di Cassazione e che,

in assenza di una sentenza che si fosse pronunciata sull’esistenza del diritto

all’assegno divorzile, spettava alla Corte d’appello affermare se tale diritto

sussistesse al momento del divorzio e, quindi, se spettasse alla C. una quota della

pensione di reversibilità.

4. I giudici di secondo grado hanno, dunque, stabilito che, in applicazione del

principio secondo cui l’assegno divorzile assolve ad una mera funzione

assistenziale, come effetto ultrattivo della solidarietà che unisce i coniugi, alla C. non

spettava alcuna assegno divorzile, poichè ella non era priva di mezzi di

sostentamento in quanto pensionata quale ex insegnante della scuola primaria e

che, di conseguenza, non le spettava neppure una quota della pensione di

reversibilità.

5. C.C.G. ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi.

6. S.M.T. ha depositato controricorso.

7. L’I.N.P.S. ha depositato controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico

motivo.

8. C.C.G. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la

violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 e della L. n.

263 del 2005, art. 5, comma 1, avendo la Corte d’appello erroneamente applicato la

normativa vigente, la quale non prevede che, ai fini del riconoscimento della

pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto, il riconoscimento giudiziale del

diritto all’assegno divorzile debba essere conseguito con sentenza passata in

giudicato, essendo volontà del legislatore che il diritto all’assegno divorzile sia solo 

giudizialmente accertato.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e

5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e della

L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, avendo la Corte d’appello ignorato i criteri

previsti dall’art. 5 citato, che avevano condotto la stessa Corte a concedere

l’assegno divorzile in favore della ricorrente ed avendo omesso la Corte di valutare,

incidenter tantum, la titolarità della C. all’assegno divorzile attraverso l’esame di tutti i

criteri di cui alla prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6.

3. L’I.N.P.S. ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, con il quale

deduce la violazione dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,

non essendo condivisibile la decisione della Corte d’appello che ha affermato la

natura irripetibile delle somme corrisposte alla C. (per un ammontare di Euro

24.224,70 versata in unica soluzione nel luglio 2017 per arretrati, oltre la rata di

agosto 2017), attesa la natura alimentare dei crediti agiti.

4. Tanto premesso, con ordinanza del 14-20 ottobre 2020, n. 44, la Corte di appello

di Salerno ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di

legittimità costituzionale della L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 9 e 12 bis e della L.

28 dicembre 2005, n. 263, art. 5, nella parte in cui non prevedono che il requisito

della titolarità dell’assegno sussista anche in caso di morte dell’obbligato,

intervenuta, in presenza di una sentenza parziale di divorzio sullo status, prima della

definitiva determinazione dell’assegno già riconosciuto in sede di provvedimenti

provvisori presidenziali.

5. In particolare, è stato osservato che “Secondo il quadro delineato dalla legge,

finchè non è stata emessa una sentenza di divorzio, il coniuge economicamente più

debole è tutelato dall’esistenza del rapporto di coniugio, che si potrae durante il

periodo di separazione e comporta relativi diritti in tema di riconoscimento della

pensione di reversibilità e dell’indennità di fine rapporto. Quando la sentenza viene

emessa, la tutela, non più garantita dallo stato di coniugio, viene assicurata dalle

norme divorzili, che equiparano coniuge ed ex coniuge ai fini della reversibilità e

garantiscono una quota dell’indennità di fine rapporto. All’interno di tale sistema, la

cui ratio, come si è detto, è la tutela di diritti fondamentali di soggetti deboli, vi è un

vulnus, verosimilmente non considerato dal legislatore, anche in ragione del fatto

che sono successivamente intervenute modifiche in tema di sentenza non definitiva

di divorzio, che riguarda la posizione di chi non è più coniuge, perchè divorziato, ma

non ha ancora visti regolamentati i suoi diritti definitivi in tema di assegno divorzile.

Vi è, per la figura indicata, una disparità di trattamento sia con chi abbia già ottenuto

un divorzio, sia con chi non lo abbia ottenuto. Vi è altresì disparità, tra chi abbia

ottenuto una sentenza non passata in giudicato e, quindi, suscettibile di essere

travolta e chi abbia ottenuto un mero provvedimento presidenziale, disparità

quest’ultima processualmente giustificabile con la differenza tra provvedimento

provvisorio e sentenza, ma possibile fonte di ingiustizie sostanziali”.

La Corte territoriale ha, quindi, affermato che la L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 2,

come interpretato alla luce della L. n. 263 del 2005, art. 5, si pone in contrasto con

l’art. 2 Cost., nella misura in cui subordina la funzione solidaristica della pensione

alla sussistenza di presupposti meramente formali e con l’art. 3 Cost., comma 2, in 

quanto preclude irragionevolmente al destinatario di un assegno divorzile provvisorio

l’accesso alla tutela pensionistica ex art. 9, comma 2, sebbene anch’egli sia

beneficiario di una forma di contribuzione economica al pari dell’ex coniuge, cui

l’assegno sia stato riconosciuto con sentenza.

6. Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso in attesa

della decisione della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte

Costituzionale in ordine al menzionato giudizio incidentale promosso dalla

Corte d’appello di Salerno.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli

altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021