Sentenza, Corte di Cassazione, II Sezione Civile, 8 maggio 2008, n. 11410 – Vizi della Cosa Venduta e Concorso tra responsabilità contrattuale e non contrattuale

La vicenda traeva origine dalla fornitura di una partita di tappi di sughero viziati. In particolare, dopo aver imbottigliato il vino, il compratore vendeva, a sua volta, le bottiglie di vino ad un’altra società che lamentava la presenza di particelle di sughero in sospensione. Il primo compratore, quindi, provvedeva a imbottigliare e filtrare nuovamente il vino, lamentando un danno patrimoniale e un danno non patrimoniale all’immagine professionale. La Corte di Cassazione, in relazione all’annoso concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ha ribadito che, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del medesimo, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso suoi interessi che, essendo sorti al di fuori del contratto, sono qualificabili come diritti assoluti. Contrariamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale.

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. VELLA Antonio – Presidente

 

Dott. SCHETTINO Olindo – Consigliere

 

Dott. ODDO Massimo – Consigliere

 

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere

 

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

 

SI. IN. VI. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI GIANFRANCO, difeso dall’avvocato PIPITONE GIOACCHINO, giusta delega in atti;

 

– ricorrente –

 

contro

 

SU. BO. DI. BO. DO. LU., in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

– intimato –

 

avverso la sentenza, n. 863/03 della Corte d’Appello di PALERMO, depositata il 02/10/03;

 

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 30/01/08 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale;

 

udito l’Avvocato GRAZIANI Gianfranco, con delega depositata in udienza dell’Avvocato PIPITONE Gioacchino, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con citazione del 18 dicembre 1998, la spa Societa’ In. Vi. (di seguito SI.) evocava in giudizio innanzi al tribunale di Marsala il su. Bo., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della fornitura, nel (OMESSO), di una partita di tappi di sughero. Esponeva che essa aveva usato i tappi per l’imbottigliamento di vino bianco ceduto alla ditta Eg. So. &. Co. di (OMESSO), la quale aveva lamentato la presenza nelle bottiglie di particelle di sughero in sospensione; che per limitare il danno aveva provveduto a filtrare e riconfezionare il vino, sostenendo una spesa superiore a lire 43 milioni; che parte convenuta aveva investito della richiesta risarcitoria la propria compagnia assicuratrice, la quale aveva addebitato il sinistro al logorio delle macchine tappatrici utilizzate. Respinta la domanda dal tribunale, che non riteneva raggiunta la prova del vizio della cosa venduta, la Si. adiva la Corte d’appello di Palermo, dolendosi della negligenza grave di controparte nella produzione dei tappi di sughero e assumendo che aveva subito lesione all’integrita’ patrimoniale e all’immagine professionale. Il su. Bo. resisteva anche in sede di gravame.

 

La Corte d’appello negava la configurabilita’, nel caso di specie, del concorso di responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale. Avverso la sentenza, resa il 2 ottobre 2003 e notificata il 16 dicembre 2003, come da documentazione regolarmente prodotta, Si. tempestivamente ricorre per Cassazione in forza di due motivi di ricorso. Il su. Bo. non ha svolto attivita’ difensiva. E’ stata depositata memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con il primo motivo Si. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 2043 c.c. in relazione agli articoli 99 – 112 – 115 c.p.c. – articolo 360 c.p.c., n. 5. Sostiene che l’azione era stata proposta per far valere la responsabilita’ extracontrattuale del venditore, la cui condotta aveva avuto effetti “sul piano del disdoro commerciale”; che a tal fine erano state sopportate le spese per il nuovo imbottigliamento del vino, necessarie per evitare il pregiudizio al proprio buon nome presso il cliente tedesco; che tali spese costituivano un danno non di natura contrattuale, ma imputabile a inadempimento extracontrattuale, che avrebbe avuto effetti pregiudizievoli maggiori se non vi fosse stato un pronto intervento riparatore. Per corroborare la propria tesi, Si. invoca due precedenti di legittimita’ (Cass. n. 4833/86 e Cass. n. 1158/98), i quali hanno affermato che l’inadempimento di un contratto di fornitura di merci per vizi della merce venduta puo’ far sorgere in capo al venditore non solo la comune responsabilita’ contrattuale, ma anche la responsabilita’ aquiliana ex articolo 2043 c.c.. Osserva infine che la tutela del proprio buon nome era stata implicitamente richiesta con l’iniziale formulazione della domanda.

 

Il motivo non e’ fondato.

 

L’insegnamento teste’ ricordato, che risale alla ricostruzione del concorso di responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale dovuta allo storico caso Cazeneuve (Cass. n. 1696/80), rimane vivo e attuale, ma con i limiti che sono stati predicati dalla giurisprudenza. Quest’ultima ha potuto affermare con certezza la configurabilita’ di responsabilita’ extracontrattuale, conseguente a inadempimento del venditore, nel caso di pregiudizio arrecato agli interessi del compratore che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti, come una lesione al buon nome dell’azienda del compratore, od al suo avviamento commerciale o il danno alla salute dell’acquirente stesso.

 

Quando invece venga in risalto il minor valore del bene venduto o la sua distruzione o un suo intrinseco difetto di qualita’, con il danno conseguente, si resta all’interno della responsabilita’ delineata dalle azioni contrattuali, soggette alla prescrizione annuale.

 

Di questa lezione e’ stato ben consapevole il giudice di merito, che ha respinto la domanda affermando che il danno lamentato dalla Si. era diretta conseguenza dell’interesse dell’acquirente ad acquistare tappi idonei all’uso convenuto; pertanto, ha osservato la Corte palermitana, “le spese sostenute per ovviare alle conseguenze del (contestato) sfaldamento dei tappi di sughero” sono conseguenza della violazione contrattuale. Di qui l’inesistenza di una lesione di un diritto assoluto sorto fuori dall’orbita della responsabilita’ ex articolo 1494 c.c. essendo ravvisabile un danno contrattuale dovuto al vizio della cosa venduta.

 

A conferma di cio’, nella giurisprudenza di legittimita’ si legge che “non e’ possibile distinguere, nell’ambito delle conseguenze immediate e dirette che fanno carico all’inadempiente”, …. “tra conseguenze ascrivibili ad inadempimento e conseguenze che si vorrebbero ricollegare ad altro titolo”. Ed ancora: “E’ certo invece che la vendita di merci difettose costituisce inadempimento del venditore il quale, ai sensi dell’articolo 1476 c.c., n. 3, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa. Di fronte a siffatto inadempimento la responsabilita’ del venditore non e’ limitata ai rimedi introdotti dall’antica giurisprudenza edilizia che consentono al compratore la scelta, a seconda che i vizi rendano o meno il bene venduto del tutto inidoneo all’uso cui e’ destinato tra la c.d. “quanti minoris” (e cioe’ la riduzione del prezzo) e la risoluzione del contratto. Ma sia nell’una che nell’altra ipotesi il venditore e’ altresi’ tenuto al risarcimento se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa (articolo 1494 c.c., comma 1), ed inoltre e’ tenuto al risarcimento dei danni cagionati al compratore dai vizi della cosa. Questa previsione normativa vuole appunto soddisfare quelle esigenze del compratore che la c.d. quanti minoris o la risoluzione del contratto non riescono ad appagare; intende, cioe’ porre a carico del venditore inadempiente quegli ulteriori pregiudizi patrimoniali eventualmente subiti dal compratore, come conseguenza della vendita di merci difettose. E percio’ nell’articolo 1494 c.c., commi 1 e 2, sono presi in considerazione distintamente, ma non come ipotesi alternative, il risarcimento del danno causato dall’affidamento incolpevole nell’esatto adempimento del venditore che non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa ed, altresi’, il risarcimento dei danni provocati specificamente al compratore dai vizi della cosa. Quest’ultima ipotesi…. abbraccia e comprende tutte le conseguenze patrimoniali sfavorevoli subite dal compratore in conseguenza della consegna di merci viziate o difettose, costituendo esse eventi lesivi ulteriori rispetto all’intrinseca difettosita’ del bene”. Giova aver riportato un passo saliente di Cass. n. 4089/88, perche’ sulla base di queste considerazioni emerge nitidamente che nessun errore ha commesso la Corte territoriale nel qualificare come esclusivamente contrattuali i danni derivanti dall’inadempimento contrattuale commesso dalla societa’ ricorrente per avere fornito tappi di sughero sospettati di essere avariati. Ne’ ha pregio il tardivo tentativo di agganciare alla lesione di cui e’ stato chiesto specifico risarcimento l’ipotesi di pregiudizio al decoro e al buon nome aziendale, atteso che la perdita patrimoniale oggetto della richiesta di risarcimento era inequivocabilmente (come rilevato dal giudice d’appello nella parte finale della motivazione) quella connessa all’utilizzo dei tappi di sughero, che furono applicati alle bottiglie senza aver prima accertato, come sarebbe stato dovere del venditore di vino, l’idoneita’ degli stessi, contestandone tempestivamente i vizi. La soluzione data in ordine al primo motivo di ricorso causa il rigetto, per assorbimento, del secondo motivo. Con esso parte ricorrente ha dedotto violazione dell’articolo 2043 c.c. in relazione alla normativa (articolo 40 e 41 c.p.) sul nesso di causalita’, per non avere la Corte di merito indagato, mediante analisi di campioni o altri accertamenti, sul nesso eziologico tra la consegna di tappi difettosi e l’evento dannoso subito con la cessione delle bottiglie di vino. Tale ricerca e’ stata correttamente ritenuta superflua alla luce della qualificazione della natura contrattuale della violazione lamentata e della sua soggezione all’azione risarcitoria ex articolo 1494 c.c. che non e’ stata svolta nel caso di specie.

 

Al rigetto del ricorso non segue la condanna alle spese di lite, perche’ il Su. Bo. e’ rimasto intimato.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE

 

Rigetta il ricorso.

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