Ordinanza, Cassazione civile, Sezione VI – 1, 19 febbraio – 11 giugno 2020, n. 11202, Assegno divorzile all’ex coniuge che lavora in nero:
In quest’occasione la Suprema Corte di Cassazione, ricordando la famosa sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ha ribadito che rivestendo l’assegno divorzile funzione assistenziale, compensativa e perequativa occorre valutare al fine di decidere sull’attribuzione dell’assegno e della sua quantificazione, l’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex coniuge o la sua impossibilità oggettiva a procurarseli. Il giudizio dovrà essere espresso in modo comparativo, prendendo in considerazione il contributo dell’ex coniuge alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune e di quello individuale degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
Cassazione civile, Sezione VI – 1, 19 febbraio – 11 giugno 2020, n. 11202:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34072-2018 proposto da:
B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE PACILIO;
ricorrente –
contro
P.T., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
intimati –
avverso la sentenza n. 2263/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il
17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
19/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
B.C. ricorre in cassazione con due motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello
di Napoli n. 2263/2018 che, confermando quella di primo grado, ha respinto la domanda di
attribuzione di un assegno divorzile, ritenendo che l’appellante non avesse assolto all’onere
di prova di dimostrare la propria non indipendenza-autosufficienza economica e tanto
svolgendo la stessa, “a nero”, attività di colf ad ore.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la
Corte di merito nel non fare applicazione dei criteri di determinazione dell’assegno divorzile
fissati nell’interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e succ. modifiche da Cass. SU n.
18287/2018 e, segnatamente, del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare
ed a quello personale dell’altro coniuge in ragione della durata del matrimonio.
Per i medesimi contenuti, con il secondo motivo di ricorso la parte denuncia l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il ricorso è fondato relativamente al primo motivo di ricorso che per i suoi contenuti è
destinato ad assorbire il secondo.
Questa Corte di legittimità ha affermato a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018
che “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n.
898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex
coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i
criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui
occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificatone dell’assegno. Il
giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle
condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
richiedente alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune,
nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all’età dell’avente diritto” (in termini: Cass. 23/01/2019 n. 1882; Cass.
30/08/2019 n. 21926).
La Corte di appello di Napoli con l’impugnata sentenza ha pronunciato sulla domanda di
corresponsione dell’assegno divorzile avuto riguardo unicamente alla autosufficienza
economica dell’appellante, attrice in primo grado, senza estendere il formulato giudizio alla
funzione compensativo-perequativa assolta dall’indicata posta nella interpretazione che
della L. n. 898 del 1970, art. 5, offre l’indicata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
In accoglimento del primo motivo, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio
alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederà, in applicazione
dell’indicato principio, a valutare la domanda ed a regolamentare le spese di lite per questa
fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia dinanzi alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati
identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020