Ordinanza, Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, 31 luglio 2020, n. 26,Orso bruno JJ4:

In merito alla vicenda dell’Orso bruno JJ4, il Tar di Trento conferma la sospensione dell’ordinanza di abbattimento, sostenendo che tale misura, di fronte alla possibilità di adottare altre alternative per il contenimento dell’animale, contrasti con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, 31 luglio 2020, n. 26:

Pubblicato il 31/07/2020
N. 00026/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00082/2020 REG.RIC.
N. 00089/2020 REG.RIC.
N. 00086/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2020, proposto da:
Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS,
Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la difesa del
cane, Associazione WWF Italia ONLUS, LIPU ODV, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi
dall’avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso
la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2020, proposto da:
Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. onlus e Organizzazione
Internazionale Protezione Animali OIPA onlus ong, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi entrambi
dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso
la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;
5/8/2020 N. 00082/2020 REG.RIC.
2/9
e sul ricorso numero di registro generale 89 del 2020, proposto da:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9,
presso gli uffici della predetta Avvocatura;
contro
Provincia autonoma di Trento, in persona del suo Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni
e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato
Marialuisa Cattoni, nella sede dell’Avvocatura provinciale;
e quanto al ricorso numero di registro generale 89 del 2020
Presidente della Provincia autonoma di Trento;
nei confronti
quanto al ricorso numero di registro generale 86 del 2020

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come
sopra rappresentato e difeso;

Ministero dell’Interno;

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Ministero della Salute;

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra),
non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti

dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento avente
ad oggetto: “Intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un
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orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica”, prot.n.
A001/2020/362277 del 24.6.2020
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso,
ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin d’ora
motivi aggiunti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive della
Provincia autonoma di Trento;
Viste le domande di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato
e le istanze per l’emissione di decreto presidenziale monocratico;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente
modificato dall’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Visto il decreto n. 18 del 9 giugno 2020 del Presidente del T.R.G.A. di
Trento;
Visti i decreti n. 12 del 14 luglio 2020, n. 17 del 14 luglio 2020 e n. 18 del
14 luglio 2020 con cui il Presidente del T.R.G.A. di Trento ha abbreviato ai
sensi dell’art. 53 cod. proc. amm. i termini ai fini della fissazione della
camera di consiglio per la trattazione in sede collegiale dell’incidente
cautelare dei ricorsi sub R.G. n. 86 e sub R.G. n. 89 nonché disposto la
trattazione orale delle cause in epigrafe, fissate per la camera di consiglio
del 30 luglio 2020, a’ sensi dell’art. 84, comma 5 e seguenti del d.l. 17
marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27
e con modalità di trattazione da remoto a’ sensi dell’art. 4 del d.l. 30 aprile
2020, n. 28, secondo periodo e seguenti, convertito con modificazioni con l.
25 giugno 2020, n. 70, nonché a’ sensi delle disposizioni attuative riassunte
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ai punti 11, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento, n.
18 dd. 9 giugno 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020, che si svolge
mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft
Teams, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del
2020, il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti
ricorrenti, avvocato Claudio Linzola, avvocato Valentina Stefutti e
avvocato Gabriele Finelli nonché il difensore della Provincia autonoma di
Trento avvocato Marialuisa Cattoni;
Ritenuta la propria competenza;
Rilevato che:

il 22 giugno 2020, in località “Torosi – Fontana Maora” nel Comune di
Cles, un esemplare di orso bruno, specie faunistica presente nel territorio
provinciale a seguito del progetto di reinserimento Life Ursus, ha causato il
ferimento, cui ha fatto seguito il ricovero ospedaliero, di due persone;

in conseguenza dell’episodio suddetto il Presidente della Provincia
autonoma di Trento ha adottato, in data 24 giugno 2020, un’ordinanza
contingibile e urgente ai sensi dell’art. 52, comma 2, dello Statuto speciale
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e succ.
modd., nonché a’ sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1;

con tale provvedimento il comportamento dell’animale è stato considerato
ascrivibile ai massimi livelli della scala di pericolosità secondo la tabella
3.1 del capitolo 3 del vigente Piano d’azione interregionale per la
conservazione dell’orso bruno nelle Alpi Centro – Orientali (PACOBACE)
essendo stato ritenuto che l’attacco dell’orso, che ha avuto luogo in orario
diurno e in zona normalmente frequentata da persone, non sia dipeso da
alcuna volontaria provocazione da parte dei soggetti coinvolti;
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considerato che i “dati pregressi relativi al Trentino e bibliografici
evidenziano la possibilità che determinati soggetti di orso possano arrivare
a reiterare attacchi all’uomo” e che “la zona ove è avvenuta l’aggressione
si trova a monte di un grosso centro abitato (Cles), è accessibile
liberamente al traffico automobilistico ed è caratterizzata nella stagione
estiva……..da un importante afflusso di gente…..”, l’ordinanza del 24
giugno 2020 ha poi ritenuto l’abbattimento “la misura tecnicamente più
idonea a garantire le tempistiche più celeri possibili” e ha, quindi, disposto
che il personale del Corpo forestale provinciale proceda con le seguenti
attività: 1. monitorare in maniera intensiva l’area ove si è verificato
l’incidente e gli areali potenzialmente interessati; 2. mettere in campo, nel
più breve tempo possibile, le azioni necessarie all’identificazione genetica e
al riconoscimento dell’esemplare che si è reso protagonista dell’incidente
compatibilmente con i limiti tecnici insiti in tali tipi di attività; 3. applicare,
ad avvenuta identificazione e riconoscimento dell’animale, la misura
prevista dalla lett. K) del PACOBACE vale a dire l’abbattimento;

successivamente, il 3 luglio 2020, l’animale è stato identificato in una
femmina di circa 14 anni dal nome in codice “JJ4”;

alcune associazioni per la protezione ambientale e la difesa degli animali
(Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia – LAC onlus,
Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la difesa del
cane, Associazione WWF Italia onlus, LIPU ODV) con il ricorso qui
proposto sub R.G. n. 82 del 2020 e altre associazioni perseguenti le
medesime finalità (Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A.- Onlus e
Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA – Onlus – Ong)
con il ricorso sempre qui proposto sub R.G. n. 86 del 2020 nonché il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il
ricorso parimenti qui proposto sub R.G. n. 89 del 2020, hanno, quindi,
impugnato l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento
del 24 giugno 2020, censurando innanzitutto il difetto di motivazione e di
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istruttoria di tale provvedimento laddove è stata disposta la misura
sproporzionata dell’abbattimento dell’orso a seguito di un unico episodio,
non compiutamente verificato, di attacco nei confronti dell’uomo, nonché
la violazione delle norme che disciplinano il potere di emanazione dei
provvedimenti contingibili e urgenti e delle vigenti disposizioni,
comunitarie, nazionali e provinciali, ivi compreso il PACOBACE, che
tutelano in modo rigoroso l’orso bruno regolandone il prelievo, la cattura o
l’abbattimento;

con decreto n. 15 del 10 luglio 2020, emesso relativamente al ricorso sub
R.G. n. 82 del 2020, il Presidente del T.R.G.A. di Trento, a’ sensi dell’art.
56 cod. proc. amm., ha interinalmente sospesa l’efficacia del
provvedimento impugnato sino all’esito della camera di consiglio odierna,
nei limiti in cui non sono considerate e disposte misure di intervento
ulteriori e diverse in sostituzione dell’abbattimento dell’animale reputato
pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica, quali la “cattura con
rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio”, ovvero la “cattura
per captivazione permanente”, rispettivamente contemplate dalle lett. i) e j)
del § 3.4.2 del vigente Piano d’azione interregionale per la conservazione
dell’orso bruno nelle Alpi Centro – Orientali (PACOBACE);

conseguentemente alla sospensione del provvedimento impugnato
disposta con il suddetto decreto n. 15 del 10 luglio 2020, il Presidente del
T.R.G.A. di Trento con decreto n. 17 del 14 luglio 2020 ha dichiarato
inammissibile per difetto di interesse l’istanza di misure cautelari
monocratiche proposta relativamente al ricorso sub R.G. n. 86 del 2020 e
con decreto n. 18 del 14 luglio 2020 ha dichiarato improcedibile per
sopravvenuto difetto di interesse l’istanza di misure cautelari monocratiche
proposta relativamente al ricorso sub R.G. n. 89 del 2020;

nella fattispecie in esame va sin d’ora evidenziato che l’esercizio da parte
dell’amministrazione del potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti
non si è ripetuto nei medesimi termini e in relazione agli identici
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presupposti che sostanziavano i provvedimenti in precedenza scrutinati e
ritenuti legittimi da questo Tribunale con le sentenze n. 63 del 2018 e n. 62
del 2020;
Riuniti ex art. 70 cod. proc. amm., sin da questa fase, i ricorsi, data
l’evidente connessione oggettiva dei medesimi per l’identità sia della causa
petendi sia del petitum, il Collegio, nell’ambito della valutazione sommaria
propria della fase cautelare ed impregiudicata ogni definitiva statuizione in
rito e in merito, ritiene che non vi sia motivo per discostarsi dal decisum in
sede monocratica sussistendo non inconsistenti profili di fumus boni iuris
per accogliere le istanze cautelari proposte atteso che:

invero il piano di azione interregionale per la conservazione dell’orso
bruno sulle Alpi centro orientali (cosiddetto PACOBACE) riconosce
espressamente il generale potere di emettere ordinanze contingibili e
urgenti a fronte di situazioni che comportano rischi immediati per la
sicurezza e l’incolumità pubblica e tale potere neppure risulta scalfito dalla
disciplina comunitaria, nazionale e provinciale sulla protezione e gestione
della fauna selvatica;

nondimeno la legittima decisione dell’amministrazione di determinarsi in
via d’urgenza a seguito dell’unico episodio del 22 giugno 2020 ascrivibile
all’orso non elusivo “JJ4” non poteva, peraltro, prescindere dal considerare
e valutare le altre misure energiche della “cattura con rilascio allo scopo di
spostamento e/o radiomarcaggio” e della “cattura per captivazione
permanente”, pure contemplate dal PACOBACE nel caso di un orso
pericoloso, dando più puntualmente conto nel contesto del provvedimento
impugnato delle ragioni della incondizionata scelta della misura
dell’”abbattimento” che, pertanto, si pone in contrasto con i canoni di
ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza;

tra l’altro, le precedenti ordinanze contingibili ed urgenti (ordinanze 24
luglio 2017, 1 luglio 2019 e 22 luglio 2019) adottate in occasione di
comportamenti pericolosi da parte di altri esemplari di orso,
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condizionavano l’abbattimento, previsto in alternativa alla “cattura per
captivazione permanente”, alla sussistenza di situazioni che, in relazione al
comportamento assunto dall’animale, avrebbero potuto determinare
ulteriore pericolo grave ed imminente per l’incolumità di terzi o degli
operatori forestali impegnati nelle operazioni di rimozione;
Ritenuto, altresì, che gli effetti irreversibili della prevista misura
dell’abbattimento comportino pure la sussistenza del periculum in mora
postulato dall’art. 55 cod. proc. amm.
Tali motivazioni di fondo appaiono – allo stato – esaustive anche in
comparazione a quanto sin qui dedotto in giudizio e ribadito all’odierna
udienza camerale dalla Provincia in punto di pubblico interesse.
Le istanze cautelari sono in definitiva meritevoli di accoglimento con
conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato fino
alla trattazione del merito dei ricorsi che, stante la rilevanza e l’urgenza
assunta dalla questione, è fissata all’udienza del 22 ottobre 2020.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che
potranno anche tener conto delle risultanze dell’auspicato confronto tra la
stessa amministrazione provinciale e le competenti amministrazioni statali
non limitato alla fattispecie in esame ma esteso a possibili soluzioni del
problema d’ordine generale evidenziato dagli accadimenti oggetto di causa:
e ciò nello spirito dello stesso principio costituzionale di leale
collaborazione tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento, da adibirsi
anche nella gestione della fauna selvatica e che di per sé postula – essendo
la fauna stessa patrimonio indisponibile dello Stato (cfr. art. 1 della l. 11
febbraio 1992, n. 157) – l’esigenza di una sua equilibrata distribuzione
sull’intero territorio nazionale.
Le spese della fase possono essere compensate tra le parti sussistendo
giustificati motivi al riguardo.
P.Q.M.
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Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma
del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, previa riunione dei
ricorsi in epigrafe indicati, accoglie le domande cautelari in epigrafe e, per
l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Fissa per la trattazione del merito dei ricorsi in epigrafe la pubblica udienza
del 22 ottobre 2020 ora di rito.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020,
tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite
Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. n.
18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020 con l’intervento dei
magistrati:
Fulvio Rocco, Presidente
Carlo Polidori, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonia Tassinari Fulvio Rocco
IL SEGRETARIO