Decreto del Presidente, Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio-Roma, 19 agosto 2020, n. 5408/2020, Immediata riapertura dei locali da ballo:
In relazione all’Ordinanza del 16 agosto 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2020 emessa da Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, concernente “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, impugnata dalla SILB-FIPE – Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, in persona del l.r.p.t, il Presidente ha sancito la prevalenza del diritto alla salute pubblica, vista l’emergenza sanitaria in corso, rispetto agli interessi economici dei locali da ballo che chiedevano una riapertura immediata.
Tribunale Amministrativo Regionale, Lazio-Roma, 19 agosto 2020, n. 5408/2020:
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6595 del 2020, proposto da
SILB-FIPE – Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di
Spettacolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avvocato Lamberto Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza del 16 agosto 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto
2020 emessa da Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore,
concernente “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai
sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che nella presente fase cautelare monocratica occorre aver riguardo, ai
sensi dell’art. 56 c.p.a., al presupposto della “estrema gravità ed urgenza, tale
da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”,
la quale va fissata al 9 settembre 2020;
b) che secondo la parte ricorrente il periculum in mora andrebbe individuato
“nei considerevoli danni economici, d’immagine che deriverebbero a tutti gli
esercizi commerciali che hanno subito la illegittima chiusura, peraltro nel
momento in cui gli stessi attendevano risultati economici importanti, in seguito
ad una stagione già iniziata in ritardo, con numero di posti spesso limitati e
ingenti investimenti realizzati per adeguarsi ai protocolli sottoscritti”; mentre
l’estrema gravità e urgenza deriverebbe “dalla circostanza che il
provvedimento impugnato ha avuto efficacia immediata a partire dal 17 agosto
2020”;
c) che la natura dei danni allegati ne consente in linea di principio la successiva
reintegrazione anche per equivalente, nel caso che il giudizio abbia esito
favorevole alla parte ricorrente;
d) che nelle premesse del provvedimento impugnato si richiama altresì la
“comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero
dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con
le Associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di
sostegno nazionali al settore interessato dall’articolo 1, comma 1, lettera b),
della presente ordinanza”;
e) che comunque, nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase
del giudizio, la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto
all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia
in atto;
f) che tale interesse costituisce l’oggetto primario delle valutazioni
dell’Amministrazione, caratterizzate dall’esercizio di un potere connotato da un
elevato livello di discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla
pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti e all’esigenza di una
modulazione anche temporale delle misure di sanità pubblica nella prospettiva
del massimo contenimento del rischio;
g) che l’esame approfondito dei profili di fatto e di diritto prospettati dalla parte
ricorrente – anche con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità –
resta riservato all’ordinaria cognizione collegiale della controversia, in
contraddittorio tra le parti, nelle successive fasi processuali.
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare monocratica.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9
settembre 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 18 agosto 2020.
Il Presidente
Francesco Arzillo
IL SEGRETARIO