Sentenza, Corte Suprema di Cassazione, III Sezione civile, 25 agosto 2020, n. 17665, Targa Prova – Veicoli non immatricolati:
In virtù della previsione dell’art. 98 Codice della Strada, così come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 474 del 2001, la circolazione con targa prova è ammessa solo per veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria targa e di documenti di circolazione. Per queste ragioni, secondo i giudici di legittimità, il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Da ciò ne consegue che i danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.
Corte Suprema di Cassazione, III Sezione civile, 25 agosto 2020, n. 17665:
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19582-2018 proposto da:
ALLIANZ SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA;
ricorrente –
contro
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC COOP, in persona del suo
Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’;
controricorrente –
e contro
GARAGE P. DI P. A A & C SAS, B.S., M.M.;
intimati –
avverso la sentenza n. 1361/2018 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il
23/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2020 dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MARA AVERSA;
udito l’Avvocato FILIPPO MARIA CORBO’.
Svolgimento del processo
B.S. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Vicenza, M.M., Garage P.
s.a.s., Cattolica Assicurazioni S.p.A. e Allianz Subalpina S.p.A., per ottenere il
risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro dell'(OMISSIS), verificatosi
mentre l’attrice era trasportata all’interno dell’autovettura di proprietà di M., condotta
da P.A., addetto all’autofficina della concessionaria Subaru di (OMISSIS), Garage P.
s.a.s., e assicurata con Cattolica Assicurazioni S.p.A.. Esponeva che il conducente si
era posto alla guida dell’autovettura per verificare l’esistenza di un problema
meccanico segnalatogli dal proprietario e aveva perso il controllo dell’auto. A seguito
dell’impatto il conducente, P.A., decedeva, mentre l’attrice B.S. e il proprietario del
veicolo, M.M., riportavano lesioni personali. Aggiungeva che il conducente, prima di
porsi alla guida dell’autovettura, aveva prelevato e posto sulla parte posteriore
dell’autovettura la “targa prova” di proprietà di Garage P. e assicurata per la
responsabilità civile con Allianz Subalpina S.p.A. 2. Si costituivano Garage P. e
Cattolica Assicurazioni sostenendo che a causa dell’apposizione della “targa prova”
avrebbe dovuto rispondere delle conseguenze del sinistro Allianz S.p.A, che
garantiva per la responsabilità civile la predetta targa.
Si costituiva quest’ultima compagnia contestando i fatti e, in particolare, la
circostanza che il conducente P. avesse effettivamente applicato la “targa prova”. In
ogni caso, deduceva la responsabilità esclusiva di Cattolica Assicurazioni,
assicuratore dell’autovettura di proprietà di M..
Il Giudice di pace di Vicenza, con sentenza del 5 aprile 2010, condannava la
Garage P. s.a.s., proprietaria della targa prova, Allianz Subalpina S.p.A., quale
assicuratore della predetta targa, e rigettava le domande proposte, nei confronti di
Cattolica Assicurazioni Cooperativa, che garantiva il veicolo Subaru e nei confronti di
M.M., per difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo.
Con atto di citazione del 15 settembre 2010, Allianz S.p.A. interponeva appello
avverso tale sentenza deducendo che la “targa prova” non era stata rinvenuta
nell’immediatezza del sinistro, ma in un secondo momento ed ai margini di una
scarpata con conseguente esclusiva responsabilità dell’assicuratore dell’autovettura.
Si costituiva, sia Cattolica Assicurazioni, contestando l’impugnazione, sia Garage P.,
che concludeva per il rigetto e, in subordine, per la condanna di Cattolica a
manlevarla e, sotto tale profilo, spiegava appello incidentale.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 23 maggio 2018, in parziale
accoglimento dell’appello, applicava sulla somma dovuta in linea capitale da Allianz
S.p.A. gli interessi con decorrenza dal 14 giugno 2010 e, in accoglimento dell’appello
incidentale, condannava Allianz a tenere indenne la Garage P. s.a.s. anche della
somma relativa alle spese di lite oggetto della condanna di primo grado,
provvedendo sulle spese processuali.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Allianz S.p.A. affidandosi a
un unico motivo. La società Cattolica di Assicurazione-Società Cooperativa, resiste
con controricorso.
Il Procuratore generale deposita conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
Entrambe le compagnie di assicurazione depositano memorie ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il ricorso si deduce la violazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 1 e
18 dell’art. 9 del regolamento di esecuzione della stessa legge, approvato con D.P.R.
24 novembre 1970 n. 973, oggi art. 122 Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del
2005), nonchè del D.P.R. n. 474 del 2001, artt. 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
3.
La compagnia, con il secondo motivo di appello, aveva dedotto che l’impiego della
targa di prova, non poteva considerarsi legittimo, nel caso di specie, in quanto la
stessa avrebbe potuto essere utilizzata solo da un veicolo non ancora immatricolato.
Il Codice della strada consentirebbe la circolazione di veicoli non targati e quindi privi
di carta di circolazione solo in casi eccezionali e cioè quelli in cui la circolazione sia
necessaria per prove tecniche, costruttive o trasferimenti finalizzati all’acquisto. In
tali ipotesi, in luogo della carta di circolazione, e quindi della targa ordinaria, è
possibile rilasciare una speciale autorizzazione amministrativa cui consegue una
targa, denominata “targa prova”, che è alternativa a quella ordinaria. In sostanza, la
finalità della targa prova è quella di consentire la provvisoria circolazione di un
veicolo non ancora immatricolato, e non quella di sostituire l’assicurazione di un
mezzo già esistente e già immatricolato, con quella del professionista titolare della
speciale autorizzazione amministrativa.
Il D.P.R. n. 474 del 2001 esclude l’obbligo di ottenere una carta di circolazione,
quando il veicolo circola per prove tecniche, sperimentali o costruttive. L’art. 1, lett.
A, B, C, D elenca una serie di soggetti cui tale autorizzazione può essere rilasciata e
l’inclusione tra tali soggetti delle “officine di riparazione”, va correttamente inteso con
riferimento ai soggetti che operano solo su veicoli non ancora immatricolati.
Per tali ragioni la Corte di legittimità nel 2016 ha precisato che il citato D.P.R.
solleva i soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate dall’obbligo di munirsi
della carta di circolazione dei veicoli, quando gli stessi circolano per le citate ragioni
di prova tecnica, sperimentale o costruttiva, trasferimenti o ragioni di vendita o di
allestimento. Da ciò si desume che la targa prova riguarda soltanto due categorie: i
veicoli non ancora immatricolati e, quindi, privi di carta di circolazione, e i veicoli sui
quali siamo stati applicati dispositivi di equipaggiamento che richiedano
l’aggiornamento della carta di circolazione. Anche l’ordinanza n. 19432 del 2010
della S.C, richiamata del giudice di appello, affermerebbe implicitamente che, in
presenza di una targa ordinaria, non è possibile utilizzare la targa di prova. Negli
stessi termini, Cass. 22 novembre 2004 n. 21956 e la dottrina. Sulla base di tali
elementi non sarebbe condivisibile il ragionamento del giudice di secondo grado,
secondo cui la targa prova è collegata alla specifica qualificazione del titolare
dell’autorizzazione, quale guidatore competente, incaricato di svolgere le attività di
prova, verifica e vendita indicate dalla norma. Al contrario, la targa prova sarebbe
riferibile ai veicoli e non agli utilizzatori dei veicoli, poichè in quest’ultimo caso
sarebbe necessaria una diversa polizza di assicurazione per la responsabilità civile,
derivante dall’esercizio delle attività di costruttore, concessionario o commerciante di
autoveicoli, come pure quella di autoriparatore. Dall’art. 1 non sarebbe possibile
evincere che la circolazione in prova di un veicolo pronto per essere
commercializzato comporterebbe maggiori rischi rispetto ad una circolazione
ordinaria.
Il ricorso è fondato.
E’ opportuno delineare il quadro normativo di riferimento, quello giurisprudenziale,
le prassi applicative e le indicazioni ministeriali sul tema specifico oggetto del ricorso.
Ai sensi dell’art. 127 Cod. Ass., comma 1 il certificato di assicurazione che le
imprese devono rilasciare deve indicare: a) la denominazione e sede
dell’assicuratore; b) il nome o la denominazione ed il domicilio o la sede del
contraente; c) il tipo del veicolo; d) i dati della targa o, se non prescritta, i dati di
identificazione del telaio e del motore; e) il periodo di assicurazione; f) il numero del
contratto di assicurazione.
Il contenuto del certificato di assicurazione è previsto dal D.P.R. 24 novembre
1970, n. 973, art. 9 il cui comma 2 stabilisce che il certificato relativo ai veicoli che
circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma del
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 63 (oggi D.P.R. n. 474 del 2001), deve contenere,
in sostituzione dei dati indicati nella lett. d) del precedente comma, i dati della targa
di prova.
Nella vigenza della L. n. 990 del 1969 la giurisprudenza di questa Corte aveva
affermato che “in base al combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
1 (il quale stabilisce, con una norma di carattere generale e senza eccezioni,
l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli a motore senza
guida di rotaie in circolazione su strade di uso pubblico (o su aree a queste
equiparate) e dell’art. 9 del regolamento di esecuzione alla legge stessa approvato
con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (il quale stabilisce che i veicoli che circolano a
scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita debbono contenere, in
sostituzione dei dati indicati nella lett. d, i dati della targa prova), anche i veicoli
circolanti in prova sono soggetti all’obbligo assicurativo, che è adempiuto mediante
la stipulazione di una polizza sulla targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in
circolazione con quella targa (trasferibile, ai sensi dell’art. 66 C.d.S., comma 5 da
veicolo a veicolo)” (Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8009; in senso conforme
Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1992 n. 2332).
la L. n. 990 del 1969, art. 1 è stato, poi, abrogato dal D.Lgs. n. 209 del 2005, ma
il suo contenuto è stato recepito dall’art. 122 Cod. Ass.; il D.P.R. n. 973 del 1970, art.
9 è tuttora in vigore.
L’art. 2 citato D.P.R. prevede che il veicolo – ove ne sussistano i presupposti –
può circolare su strada a condizione che esponga posteriormente la targa di prova.
Il Regolamento non disciplina l’obbligo di copertura assicurativa del veicolo che
circoli con targa di prova, ma deve darsi continuità all’orientamento precedente
riguardo alla necessità che il veicolo sia assicurato per la responsabilità civile, in
considerazione del fatto che è immutato il dato normativo alla luce del quale questa
Corte aveva affermato che anche i veicoli circolanti in prova debbono essere
assicurati per la responsabilità civile.
E l’assicuratore sarà obbligato a risarcire i danni subiti dai terzi anche qualora
“l’incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo circolante
con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della
dimostrazione per la vendita) poichè tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra
assicuratore ed assicurato, non incidendo sulla esistenza del rapporto assicurativo,
nè costituendo una eccezione opponibile al terzo danneggiato che agisca
direttamente nei confronti dell’assicuratore, salva la rivalsa di questo verso
l’assicurato a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2″ (Cass. civ., sez. III,
18 aprile 2005 n. 8009).
La circolazione con targa di prova è attualmente disciplinata dal D.P.R. 24
novembre 2001, n. 474, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento
di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli” e dall’art. 98 C.d.S.
(parzialmente abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, art. 4). L’art. 254 reg.
att. C.d.S. (che disciplinava peraltro la circolazione con targa di prova) è stato
abrogato dal D.P.R. n. 24 novembre 2001, n. 474.
Tale ultimo decreto prevede che possano circolare su strada, senza carta di
circolazione, i soli veicoli che vengano autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Le
categorie di soggetti che possono essere autorizzati sono quattro:
i costruttori di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, i concessionari,
commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi
comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non
ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100
chilometri, nonchè gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che
conducono sperimentazioni su veicoli;
i costruttori di carrozzerie e di pneumatici;
i costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di
rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di
aggiornamento della carta di circolazione (ai sensi dell’art. 236 reg. att. C.d.S.,
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), i loro rappresentanti, concessionari,
commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali
sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
L’autorizzazione alla circolazione di prova, in base al D.R.P. del 2001, art. 1,
comma 4 viene rilasciata per un solo anno, ed è utilizzabile per la circolazione di un
unico veicolo per volta, e va tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il
titolare dell’autorizzazione medesima, oppure un suo dipendente munito di apposita
delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare
dell’autorizzazione. Il veicolo, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una
targa che è trasferibile da veicolo a veicolo.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite degli Uffici Provinciali
della Motorizzazione, regolamenta la messa su strada dei veicoli con l’obbligo
dell’effettiva realizzazione delle finalità previste dalla legge, che sono quelle
concernenti: prove tecniche, prove costruttive, prove sperimentali, trasferimenti,
dimostrazioni, allestimenti, pubblicità.
Sulla vettura impegnata nella circolazione temporanea, possono essere
trasportati eventuali lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni di prova, qualora
l’autorizzazione sia stata richiesta per scopi tecnici. Se l’autorizzazione concerne la
messa in strada di un’auto nuova, sono ammessi a bordo anche gli eventuali
acquirenti.
L’autorizzazione deve essere accompagnata da una polizza assicurativa RCA.
Entrambi i documenti non devono essere scaduti (l’autorizzazione alla targa prova e
il contratto di assicurazione: Cass. n. 27046 del 25 ottobre 2018, secondo cui la
circolazione di un veicolo con targa prova scaduta rende priva di effetti la copertura
per la responsabilità civile sulla stessa targa prova, ancora vigente).
il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 9 (reg. esec. L. 24 dicembre 1969, n.
990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) prevede, infatti, che il certificato di
assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di dimostrazione per la
vendita, deve contenere, in sostituzione dei dati della targa di riconoscimento, quelli
della targa prova.
Pertanto, il certificato di assicurazione afferente ai veicoli che circolano per
dimostrazione finalizzata alla vendita, è strettamente correlato alla targa di prova, e
ne riporta i dati.
La questione centrale posta dalla società ricorrente riguarda la possibilità di
utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati, secondo una prassi impiegata
da concessionarie d’auto o meccanici, per esigenze di prova tecnica o legate alla
vendita.
La tematica è stata recentemente oggetto di una Nota del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno (Prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3) del 30
maggio 2018, in risposta a quesiti posti da Prefetture e Associazioni di categoria, con
cui si chiedeva se fosse possibile utilizzare una targa prova su veicoli già
immatricolati, da concessionarie d’auto o meccanici per esigenze di prova tecnica o
legate alla vendita.
Con un primo parere del 30 marzo 2018, il Ministero dell’Interno, esaminando la
richiesta della Prefettura di Arezzo, riguardo alla possibilità di utilizzare la targa prova
su veicoli immatricolati e, quindi targati, ma sprovvisti di copertura assicurativa per la
responsabilità civile, ha desunto da alcune pronunzie della Corte di legittimità il
principio secondo cui la circolazione in prova può avvenire, nei limiti e per i casi
previsti dalla legge, “con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di
circolazione, in deroga al disposto degli artt. 93, 110 e 114 C.d.S.”.
Poichè il D.P.R. n. 474 del 2001 aveva ridisegnato la disciplina del rilascio della
targa prova con l’obbligo di munire di carta di circolazione i veicoli che circolano su
strada per prove tecniche e dimostrative, la finalità dell’istituto – secondo il Ministeroera quella di consentire a tali veicoli di circolare, ma solo per le specifiche esigenze
indicate dalla norma, senza necessariamente essere immatricolati.
La circostanza che tra i soggetti che potevano richiedere l’autorizzazione alla
circolazione di prova erano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di
trasformazione, secondo la nota in oggetto, non implicava affatto che il titolo
autorizzativo in esame potesse anche servire per la circolazione di veicoli
immatricolati, ma non revisionati, privi di assicurazione RCA. Si faceva il caso di un
veicolo commerciale nuovo, il cui allestimento venga modificato prima
dell’immatricolazione, con la necessità per l’officina di provare su strada il veicolo
durante i lavori di allestimento.
Aggiunge il Ministero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, un veicolo non
sottoposto alla prescritta revisione, non può circolare, anche se dotato di targa prova
(richiamando Cass. n. 26074 del 20 novembre 2013). Principio che sarà ribadito
negli stessi termini da Cass. n. 16310 del 2016. Da tale ultima pronunzia il Direttore
generale del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno desumeva
che la circolazione in prova “può avvenire, per le specifiche modalità e ad opera dei
soggetti indicati nel D.P.R. n…. con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi
di carta di circolazione”.
Tre mesi dopo tale netta presa di posizione, con nota del 30 maggio 2018, il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, rilevava che la prassi
di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondeva alle finalità del
dettato normativo che “secondo la previsione dell’art. 98 C.d.S., come modificato ed
integrato dal D.P.R. n. 474 del 2001, doveva essere solo quella di consentire la
circolazione di prova a veicoli non immatricolati, sprovvisti, perciò, di una propria
targa di riconoscimento e di documenti di circolazione”. Evidenziava, però, la
complessità della questione e la diversa posizione del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti. Tale ente, infatti, con precedente “nota prot. 4699/M363 del 4.2.2004, si
era mostrato possibilista nel riconoscere l’utilizzabilità della targa prova anche su
veicoli immatricolati”.
Nella stessa nota del maggio 2018, il Ministero dell’Interno faceva presente che
“la questione era stata, perciò, oggetto di analisi congiunta tra i due Dicasteri
interessati ed ha trovato un costruttivo confronto nell’ambito del tavolo tecnico
istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si è convenuta la
necessità di sottoporre la problematica al parere del Consiglio di Stato per valutare
la legittimità della prassi sopraindicata”. Parere che, nelle more, non è intervenuto.
Da ultimo, in data 14 febbraio 2019 è stato assegnato alla IX Commissione
(Trasporti, Poste, Telecomunicazioni) l’esame di un disegno di legge (A.C. n. 1365)
di iniziativa parlamentare, titolato “Disposizioni in materia di circolazione di prova dei
veicoli”. La proposta di legge di modifica del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, ha ad
oggetto il “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla
circolazione di prova dei veicoli”, che ha sostituito la disciplina della circolazione di
prova in precedenza contenuta nell’art. 98 C.d.S..
L’art. 1 della proposta di legge prevede, per quello che qui interessa,
l’utilizzabilità dell’autorizzazione alla circolazione di prova per i veicoli già
immatricolati, anche se privi della copertura assicurativa ed alle condizioni indicate
nel succitato D.P.R., at. 1, comma 4.
Questa Corte, come si è detto, ha affrontato il tema della compatibilità della targa
prova con l’immatricolazione dei veicoli, nella decisione menzionata nelle note
ministeriali (Cass. Sez. 2, n. 16310 del 04/08/2016 – Rv. 640997 – 01) affermando
che in tema di circolazione stradale, il D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1 nel prevedere
che la circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in
deroga al disposto di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 78, 93, 110 e 114 non
include l’ipotesi di cui all’art. 80 D.Lgs. cit., sicchè non è consentita la circolazione,
neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione.
La Corte, in quel caso, ha esaminato il problema solo incidentalmente. Si
trattava, infatti, di una opposizione davanti al Giudice di Pace relativa alla
contestazione della contravvenzione di cui all’art. 80 C.d.S., comma 14, perchè
l’opponente circolava con un autocarro con targa di prova, privo della prescritta
revisione.
Secondo i ricorrenti, la disciplina della circolazione con targa di prova
conterrebbe una deroga al disposto dell’art. 80 C.d.s., comma 14, che sanziona
“chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione”. Tesi disattesa dalla Corte secondo cui, al contrario, “l’esegesi del D.P.R.
n. 474 del 2001, art. 1 consente dunque di concludere che la circolazione in prova
può avvenire in deroga al disposto degli artt. 78, 93, 110 e 114 C.d.s.; non in deroga
al disposto dell’art. 80 C.d.s., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano
stati presentati alla prescritta revisione”.
Da tale decisione è stata tratta la considerazione (menzionata nella nota del
Ministero dell’Interno del 30 marzo 2018) secondo cui l’apposizione della targa di
prova non contiene una deroga all’art. 80 C.d.S., per quanto riguarda l’obbligo di
revisione periodica, se il veicolo è già stato immatricolato. Pertanto, la targa di prova
sarebbe utilizzabile solo se il veicolo non è ancora stato immatricolato, mentre per
l’auto che abbia già una targa ordinaria la circolazione su strada è consentita solo se
il veicolo è anche in regola con la revisione periodica e se è coperto da
assicurazione, diversa dall’assicurazione della targa di prova.
Più di recente questa Corte (Cass. Sez. 2, n. 10868 del 07/05/2018 – Rv. 648828
01) ha affermato che “la circolazione di prova, regolata dal D.P.R. n. 474 del 2001,
art. 1 è consentita ai veicoli che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, siano
privi della carta di circolazione, dovendo pertanto escludersi che la norma si applichi
ai veicoli che abbiano subito modifiche costruttive o funzionali, senza avere superato
la visita e la prova prescritte dall’art. 78 C.d.S.”.
In quel caso i ricorrenti avevano sostenuto che “ciò che conta, perchè sia
legittima la circolazione senza carta di circolazione, è che la circolazione sia
avvenuta per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento (art. 98 C.d.s.)”,
ad opera di soggetto munito dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 474 del 2001,
art. 1.
La Corte ha, invece, ribadito quanto affermato due anni prima e cioè che “in
tema di circolazione stradale, il D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1 nel prevedere che la
circolazione con targa di prova, individualmente autorizzata, possa avvenire in
deroga al disposto di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 78, 93, 110 e 114 non
include l’ipotesi di cui all’art. 80 D.Lgs. cit., sicchè non è consentita la circolazione,
neppure in prova, di un veicolo non presentato per la revisione” (Cass. n.
16310/2016; conf. Cass. n. 19432/2010).
Da tale affermazione il decidente ha dedotto l’importante principio secondo cui
“la circolazione di prova è consentita a veicoli che non incontrerebbero, al fine di
poter circolare su strada, altro impedimento che non sia quello della mancanza della
carta di circolazione”.
In quel caso, invece, l’impedimento sussisteva, perchè si pretendeva di
legittimare la circolazione a fini di prova di un veicolo allestito per competizioni
sportive, oltre l’ambito in cui tale circolazione è consentita ai sensi dell’art. 9 C.d.S.,
comma 4 bis, e questo sebbene l’art. 78 C.d.s. preveda che i veicoli che abbiano
subito modifiche delle caratteristiche costruttive, per poter circolare, “devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri” (comma 1).
In definitiva, la targa prova costituisce una deroga e, sostanzialmente “sana”, la
mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non “sana”, nè
la mancanza di revisione (decisione del 2016), nè l’uso per competizioni sportive al
di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita (decisione del 2018). In
entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione.
L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile è, poi, previsto dall’art. 193
per i veicoli a motore che vengano “posti in circolazione sulla strada”. La norma – a
rigore – non fa riferimento specifico al momento dell’immatricolazione, ma l’art. 93
C.d.S. prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbano
essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i
trasporti terrestri.
La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione
e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già
in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga
non è funzionale allo scopo.
Il fatto che fra i soggetti abilitati a ricevere un’autorizzazione provvisoria vi siano
anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, si spiega con la
circostanza che il legislatore ha inserito anche tali soggetti, in quanto potrebbero
avere l’esigenza di svolgere una delle suddette attività, su un veicolo non munito di
carta di circolazione e, in tal caso, potrebbero impiegare l’autorizzazione provvisoria
richiesta e far circolare – eccezionalmente – tale veicolo con la targa prova oppure,
come nella esemplificazione contenuta nella nota ministeriale del 30 marzo 2018, nel
caso di veicolo commerciale nuovo, il cui allestimento venga modificato prima
dell’immatricolazione, per cui, per l’officina si presenti la necessità di testare su
strada il veicolo, durante i lavori di trasformazione.
Desumere dall’inserimento di tale categoria, quindi, la conclusione che
l’autorizzazione provvisoria è necessaria per permettere ai riparatori di circolare con
un veicolo che, di per sè stesso, può liberamente circolare, essendo munito della
carta di cui all’art. 93 C.d.S., appare in contrasto con la finalità della targa prova.
L’apposizione di quest’ultima per la circolazione di un veicolo munito di carta di
circolazione realizza un risultato inutile per duplicazione di polizze per cui si
dovrebbe escludere l’operatività della ordinaria assicurazione per la responsabilità
civile. Inoltre, la tesi che qui si contrasta potrebbe costituire profilo meritevole, solo
ipotizzando che, l’utilizzo di un veicolo già immatricolato, ma con targa prova,
presenti un contenuto di pericolosità, rispetto alla circolazione ordinaria, tale da
rendere del tutto sproporzionato l’elemento del rischio assicurato. In sostanza, si
dovrebbe sostenere che l’assicuratore per la responsabilità civile obbligatoria
ordinaria non avrebbe garantito quel veicolo se avesse conosciuto l’utilizzo dello
stesso anche per “prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”.
Ma tale problema non si pone, per siffatto assicuratore obbligatorio, nel momento
in cui si afferma il più lineare principio per cui la targa prova e la relativa specifica
assicurazione (diversa dalla r.c.) non operano nel caso di veicolo cui sia stata
rilasciata la carta di circolazione, a seguito di regolare immatricolazione.
Tale veicolo, pertanto, godrà della normale polizza assicurativa della quale è
titolare il suo proprietario. Polizza che opera, normalmente, quale che sia il
conducente del veicolo assicurato e le cui eventuali limitazioni soggettive, che
dovessero essere previste nel contratto di assicurazione – ad esempio, per soggetti
inferiori ad una certa età o con una anzianità di abilitazione alla guida ridotta – non
potrebbero mai escludere il diritto del terzo danneggiato all’indennizzo. Senza
contare che, notoriamente, fra i soggetti comunque autorizzati dall’assicuratore a
condurre il veicolo, anche nel caso di limitazioni contrattuali, vi sono proprio i
riparatori.
La disciplina normativa consente, quindi, di concludere che la circolazione dei
veicoli sprovvisti della carta di circolazione, cioè senza targa, è comunque
consentita, quando sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o
per dimostrazioni finalizzate alla vendita. In queste ipotesi, in luogo della carta di
circolazione, il veicolo necessita, per circolare, di una specifica autorizzazione
ministeriale, che può essere attribuita unicamente a determinate categorie (titolari di
officine, concessionari, costruttori eccetera) e che consente il rilascio della “targa
prova”. La finalità della norma è quella di permettere anche all’esercente l’officina di
riparazione di eseguire prove su strada al fine di verificare l’efficacia degli interventi
da lui effettuati.
Oltre al problema dell’ambito di operatività della targa prova, di cui si è detto, la
controversia pone la questione della operatività della garanzia assicurativa. Per
quanto si è detto in premessa, anche i veicoli circolanti con targa prova sono
soggetti all’obbligo di assicurazione, atteso che l’art. 122 Codice delle assicurazioni
non prevede alcuna eccezione. L’assicurazione della responsabilità civile per la
circolazione con targa prova è stipulata, non dal proprietario del veicolo, ma dal
titolare dell’autorizzazione a circola con la suddetta targa. In questo caso la polizza
copre il rischio dei danni, con la particolarità che non si riferiscono a quelli causati da
un determinato veicolo, ma seguono la targa e, cioè, coprono i danni che potrebbero
essere determinati da tutti veicoli sui quali è apposta, di volta in volta, la targa prova;
ciò in quanto la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo.
Nell’ipotesi in esame, in cui un veicolo munito di carta di circolazione,
regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della
responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa
prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo.
Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del
veicolo, con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente – di consentire la
circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non
muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che
si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche.
Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va
cassata con rinvio, atteso che, il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di
prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la
quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione.
Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se
quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne
consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi
che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talchè dei danni derivanti dalla
circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere –
ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore
della targa di prova. A tali accertamenti provvederà il giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa,
anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Vicenza
in persona di diverso magistrato.
Si dà atto del presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del
collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020,
art. 1, comma 1, lett. a).
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte
Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020