Ordinanza, Corte di Cassazione, Sezione VI Tri Civile, 19 Febbraio 2020, n. 4166, IMU – Abitazione principale:
I giudici di legittimità, rammentando un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno chiarito che ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 l’imposta municipale propria non si applica alla abitazione principale, quale luogo in cui il possessore e l’intero nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Conseguentemente, ove entrambi i coniugi abbiano residenze diverse, la suddetta imposta trova applicazione.
Corte di Cassazione, Sezione VI Tri Civile, 19 Febbraio 2020, n. 4166:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19749-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MANERBA DEL GARDA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1287/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDI SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 26/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 – bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1287/23/2018, depositata il 26.3.2018 non notificata, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello del Comune di Manerba del Garda su controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per Imu e Tasi per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 sul presupposto che l’immobile posseduto da (OMISSIS) non potesse ritenersi abitazione principale ai fini dell’esenzione.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo un unico motivo.
Il Comune di Manerba del Garda si e’ costituito con controricorso.
Con il motivo la ricorrente deduce la violazione del Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 13, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per non essere stata riconosciuta l’esenzione sulla casa principale per l’immobile di propria residenza.
La censura non e’ fondata.
E’ incontestato che il coniuge della ricorrente risieda in un altro comune.
Osserva la Corte che il tenore letterale della norma in esame e’ chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione in tema di ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi. Il citato Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Cio’ comporta, la necessita’ che in riferimento alla stessa unita’ immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.
Cio’, d’altronde, e’ conforme all’orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, piu’ di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242).
D’altronde, come indiretta conferma di quanto sopra osservato, rileva anche la modifica introdotta, nel contesto del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 13, con l’aggiunta, ad opera della L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 10, della previsione, al comma 3, del comma 3a), secondo cui, solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la base imponibile dell’imposta municipale propria e’ ridotta del 50% “per le unita’ immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche’ dimori stabilmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato (…)” (Cass. 20368/2018; Cass. 5314/2019).
Nel caso di specie e’ accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Manerba del Garda mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune.
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.