Cassazione penale Sez. V, Sentenza 09-04-2020, n. 11708 – Minaccia aggravata

Integra il reato di minaccia aggravata la condotta di colui che scendendo dall’auto con un piccone si dirige verso l’altro conducente ingiuriandolo. La Suprema Corte, confermando il suo pregresso orientamento, ribadisce che per la configurazione del reato di cui all’art. 612 c.p. non è necessaria la pronuncia di frasi aventi contenuto minaccioso, potendo anche un mero comportamento presentare i connotati della minaccia. Peraltro, trattandosi di un reato di pericolo, la minaccia va valutata con un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato ma, sulla sua gravità.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – est. Presidente –

Dott. MAZZITELLI Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SESSA Renata – Consigliere –

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

parte civile B.D., nato a (OMISSIS);

nel procedimento a carico di:

C.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 08/03/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CATERINA MAZZITELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso chiedendo.

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio innanzi al Giudice civile competente per valore;

udito il difensore:

l’avv. Cartelli per la parte civile insiste per l’accoglimento e si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;

l’avv. Cocchi chiede il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 8.3.2018 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in data 14/2/2013, ha assolto C.S., dal reato di cui all’art. 612 c.p., perchè il fatto non sussiste e dal reato di cui all’art. 594 c.p., perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con revoca delle statuizioni civili.

1.1. La Corte territoriale ha fondato la pronuncia assolutoria nei confronti dell’imputato sulla circostanza che, in sede di indagini preliminari, la parte offesa, B.D., ha escluso che il C. lo avesse minacciato con il piccone (dicendo che l’imputato aveva il piccone in mano “senza aver fatto il gesto di colpirmi”) e che si fosse rivolto con frasi minacciose, senza spiegare siffatta contraddizione; peraltro, le dichiarazioni della teste Br., non hanno offerto elementi di conferma della versione del B., perchè non è stata in grado di riferire alcunchè relativamente all’episodio del piccone, nè alle parole proferite da C.; pertanto, la vicenda va ricondotta ad un comportamento non civile, ma non di rilievo penale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile B.D., a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato a due motivi, con i quali lamenta:

– con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova dichiarativa, omessa valutazione delle risultanze processuali e violazione dell’obbligo di motivazione “rinforzato”; in particolare, la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui ha assolto l’imputato dal delitto di minaccia grave e ha conseguentemente revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, avendo travisato il contenuto delle prove acquisite e segnatamente, sia le dichiarazioni della p.o., che quelle della teste Br., e trascurato quelle del Carabiniere F.;

– con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 612 c.p., atteso che la condotta posta in essere dal C. era, comunque, sicuramente qualificabile come reato ex art. 612 c.p., indipendentemente dall’ulteriore corredo probatorio che la Corte ha omesso del tutto di valutare rispetto al Tribunale; invero, il fatto storico oggetto di accertamento è senz’altro sussumibile nell’art. 612 c.p., poichè sono provati, in quanto ammessi anche dallo stesso imputato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie in questione, avendo lo stesso utilizzato il piccone nello scendere dalla propria autovettura dirigendosi verso la persona offesa.

Motivi della decisione

Il ricorso, proposto ai soli effetti civili, è fondato per quanto di ragione.

1. Ed invero, così come denunciato dal ricorrente, molteplici vizi motivazionali caratterizzano la sentenza impugnata, non solo nel raffronto con la sentenza di primo grado, ma anche nell’argomentare in sè della pronuncia in questione.

La sentenza di primo grado aveva ritenuto minacciosa la condotta dell’imputato, che dopo avere, per motivi di viabilità ingiuriato la p.o., era sceso dall’auto afferrando un piccone che custodiva all’interno del veicolo, dirigendosi appunto verso la p.o..

Tale condotta, descritta dalla p.o. e corroborata dal rinvenimento da parte del c.c. F. presso l’abitazione dell’imputato del piccone, che gli veniva specificamente mostrato, contrariamente a quanto evidenziato nella sentenza impugnata, non risulta “smentita” da quanto dichiarato in sede di indagini preliminari dalla medesima p.o., atteso che la stessa anche in quella sede risulta aver riferito di aver visto l’imputato scendere dall’auto con il piccone in mano. La stessa sentenza impugnata dà atto di ciò, laddove ha evidenziato che la p.o., in sede di indagini preliminari ha dichiarato che l’imputato aveva “il piccone in mano….” e, comunque, l’imputato stesso non ha smentito tale condotta, ma anzi ha ammesso “l’episodio del piccone”.

In tale contesto, pertanto, vanno richiamati i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui al fine di integrare la minaccia ex art. 612 c.p., non è necessario la pronuncia di frasi aventi tale contenuto bene potendo anche un mero comportamento presentare i connotati della minaccia, quando la condotta risulti oggettivamente caratterizzata da atteggiamenti marcatamente minacciosi (cfr. per tutte Sez. 5, n. 556 del 06/10/2003 Rv. 227660).

2. Il comportamento consistente nell’armarsi di un piccone, mostrandolo dopo aver proferito frasi ingiuriose, ben può dirsi integrante una condotta minacciosa grave ex art. 612 c.p.. Peraltro, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 612 c.p., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819).

3. Sulla base di quanto evidenziato, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2020